Incarto n. 14.2006.36
Lugano 16 maggio 2006 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 febbraio 2006 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 7 aprile 2006 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 7 aprile 2006 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta in appello da AP 1 che con atto 12 aprile 2006
ne postula l’annullamento;
richiamata la diffida 13 aprile 2006 del Presidente di questa Camera mediante
la quale all’appellante è stato assegnato un termine scadente l’8 maggio 2006
per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito
di fr. 90.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato,
l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 312 CPC;
preso atto che la summenzionata richiesta d’anticipo 13 aprile 2006, spedita
lo stesso giorno all’appellante per invio postale raccomandato, è stata rispedita,
trascorsi 7 giorni di giacenza, a questa Camera il 24 aprile 2006;
ritenuto che un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario,
è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito
al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione
gennaio 2004, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a.
delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere
(o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b), ciò che non è
posto nemmeno in dubbio;
rilevato che la richiesta d’anticipo 13 aprile 2006 va di conseguenza considerata
notificata il 20 aprile 2006;
preso atto come il termine in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente
l’8 maggio 2006, sia decorso infruttuoso;
ritenuto che essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale,
il fallimento va nuovamente pronunciato;
richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF
decreta:
1.L’appello 12 aprile 2006 di AP 1, __________, avverso la decisione 7 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura di __________ è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
martedì 23 maggio 2006 alle ore 10.00.
2.Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell’appellante.
3.Intimazione: -AP 1, __________
- AO 1, __________
- Ufficio esecuzione e fallimenti di __________Ufficio dei registri di __________
Comunicazione alla Pretura di __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria