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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2006 14.2006.29

26 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,301 mots·~7 min·3

Résumé

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

Texte intégral

Incarto n. 14.2006.29

Lugano 26 aprile 2006 B/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente  dall’istanza 24 gennaio 2006 presentata da

AO 1   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza 21 marzo 2006 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, __________,

     a far tempo dal giorno 21 marzo 2006 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1

che con atto 23 marzo 2006 ne chiede l’annullamento;

preso atto che con ordinanza presidenziale 27 marzo 2006 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr.  6'779.85 oltre interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di contraddittorio del 13 marzo 2006 nessuno è comparso.

                                  C.   Con sentenza 21 marzo 2006 il Segretario assessore della Pretura __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 21 marzo 2006 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d’appello 23 marzo 2006 la AP 1 afferma di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in esame, avendo versato un acconto di fr. 1'500.-- __________ e avendo depositato l’importo residuo di fr. 700.-- presso il proprio patrocinatore.

                                         Con integrazione all’appello 10 aprile 2006 l’appellante ha prodotto due ricevute __________ relative al versamento di fr. 1'500.-- effettuato il 22 marzo 2006 quale acconto e di fr. 739.-- effettuato il 13 aprile 2006 a saldo dell’esecuzione in oggetto.

                                         Con scritto 13 aprile 2006 la creditrice ha ritirato l’istanza di fallimento.

                                         Il 18 aprile 2006 l’appellante ha inoltrato un’integrazione all’appello allegando tre nuovi documenti.

Considerato

in diritto:                  1.

                                  a)   La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

                                         In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

                                             superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         Secondo il tenore dell’art. 174 cpv. 2 LEF i nova autentici (ossia i fatti e le prove nuovi subentrati dopo la dichiarazione di fallimento) e la solvibilità devono essere resi verosimili con l’inoltro dell’appello. Secondo la giurisprudenza e la dottrina la documentazione necessaria deve essere presentata entro il termine d’appello (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 24 e 26 ad art. 174; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 3 e 6 ad art. 174).

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   La AP 1 ha dichiarato che l’atto di appello le  è stato intimato il 21 marzo 2006. Il termine per appellare di 10 giorni è venuto pertanto a scadere lunedì 3 aprile 2006, ritenuto che nel computo dei termini non è compreso il giorno dell’intimazione (art. 131 cpv. 1 CPC) e che se l’ultimo giorno è un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC).

                                         Le integrazioni all’appello 10 rispettivamente 18 aprile 2006, con i relativi allegati, vanno quindi estromessi dall’incarto in quanto irricevibili per tardività.    

                                  c)   Con l’atto d’appello 23 marzo 2006 la debitrice ha prodotto copia solo della ricevuta 22 marzo 2006 dell’UEF di Bellinzona in merito all’acconto di fr. 1'500.-- versato in relazione all’esecuzione in esame, il che è insufficiente ad ossequiare il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Tuttavia, avendo la creditrice, con scritto 13 aprile 2006, ritirato l’istanza di fallimento in esame, risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.

                                         Per quel che concerne il requisito della solvibilità – il cui esame s’impone al di là del ritiro dell’istanza di fallimento - va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni 18 aprile 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1 sono pendenti 7 procedure esecutive, di cui 4 – compresa quella promossa dalla creditrice risultano essere state pagate. Un’ulteriore esecuzione è giunta allo stadio di notifica del PE, per cui in questo stadio di procedura il debito non può ancora essere ritenuto accertato. Nel caso di specie determinante è che per le due rimanenti esecuzioni n. __________ rispettivamente n. __________, per importi ammontanti a fr. 2'575.75 rispettivamente a fr. 5'092.--, si sia già giunti all’emissione degli avvisi di pignoramento, il Il presupposto della solvibilità non appare di conseguenza reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

                                   2.   L'appello 23 marzo 2006 di AP 1 va pertanto respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (49 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:              1.   L'appello 23 marzo 2006 di AP 1 è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo da

                                         mercoledì 3 maggio 2006 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         RA 1__________;

                                         – AO 1;

                                         – Ufficio __________– Ufficio dei registri __________.

                                          Comunicazione alla Pretura __________ terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

T   erzi implicati

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 PI 1      

plicati

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