Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2006 14.2005.54

9 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,706 mots·~9 min·1

Résumé

Stralcio per intervenuto ritiro del gravame. Determinazione della tassa di giustizia e delle indennità.

Texte intégral

Incarto n. 14.2005.54/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/ 61/ 62

Lugano 9 marzo 2006 EC

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 22 febbraio 2005 da

AO 1 rappr. da: RA 2  

contro

AP 1 AP 2 AP 3 tutti rappr. da: RA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell'UEF di __________;

sulle quali istanze il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenze 25 maggio 2005, ha così deciso:

nella causa EF.2005.64 (inc. 15.2005.54)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.65 (inc. 15.2005.55)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.66 (inc. 15.2005.56)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.67 (inc. 15.2005.57)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.68 (inc. 15.2005.58)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.69 (inc. 15.2005.59)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.70 (inc. 15.2005.60)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.71 (inc. 15.2005.61)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis";

nella causa EF.2005.72 (inc. 15.2005.62)

            "1.   L¿istanza è accolta: l¿opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell¿Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via provvisoria per fr. 3'330'000.--, oltre interessi al 5% dal 1.1.2005 su fr. 3'130'000.-- e al 6.25% dal 1.1.2005 su fr. 200'000.--, nonché fr. 410.-- di spese esecutive.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 750.-- di indennità.

            3.    omissis".

Sentenze dedotte in appello dagli escussi, che con un unico atto d¿appello del 3 giugno 2005, al quale si è opposto il procedente con osservazioni 4 luglio 2005, hanno chiesto la reiezione delle istanze;

atteso che l¿appello di AP 1, AP 2 e AP 3 quand¿anche riferito a nove sentenze diverse, riguarda decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contiene le stesse conclusioni e motivazioni per tutte le procedure, le cause inc. 14.2005.54, 14.2005.55, 14.2005.56, 14.2005.57, 14.2005.58, 14.2005.59, 14.2005.60, 14.2005.61 e 14.2005.62 vanno considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per il rinvio dell¿art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

preso atto che con scritto 28 febbraio 2006 gli appellanti hanno ritirato l¿atto di appello del 3 giugno 2005;

considerato che il ritiro dell¿appellazione è avvenuto dopo che l¿appellato ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto vi è la necessità di assegnare un¿indennità conformemente all¿art. 62 OTLEF, atteso che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d¿oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);

ritenuto che nella determinazione della tassa di giustizia e delle indennità va considerato che le nove procedure sono state congiunte ed evase con una sola decisione e che la parte appellata ha potuto presentare un solo allegato di osservazioni all¿appello;

richiamati gli art. 151, 320 e 352 CPC; 25 LALEF

decreta:                         

                                   1.   Le cause di cui agli inc. 14.2005.54, 14.2005.55, 14.2005.56, 14.2005.57, 14.2005.58, 14.2005.59, 14.2005.60, 14.2005.61 e 14.2005.62 sono congiunte.

                               2.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.54, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               2.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               3.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.55, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               3.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               4.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 3, __________, di cui all¿inc. 14.2005.56, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               4.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               5.1.   L'appello 3 giugno 2005 diAP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.57, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               5.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               6.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.58, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               6.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               7.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 1, __________, di cui all¿inc. 14.2005.59, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               7.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               8.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.60, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               8.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                               9.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.61, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                               9.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

                             10.1.   L'appello 3 giugno 2005 di AP 2, __________, di cui all¿inc. 14.2005.62, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                             10.2.   La tassa di giustizia (ridotta) per complessivi fr. 50.--, già anticipati dall'appellante, resta a suo carico; la rimanenza sull¿anticipo viene restituita a chi l¿ha versata. L¿appellante rifonderà alla controparte fr. 75.-- a titolo di indennità.

11.Intimazione:

avv. RA 1, __________;

                                         - RA 2, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           Il segretario

14.2005.54 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2006 14.2005.54 — Swissrulings