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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.01.2006 14.2005.53

9 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,843 mots·~9 min·1

Résumé

Estraneità alla lite di argomenti esposti solo in prima sede. Titoli di credito contratti di mutuo.

Texte intégral

Incarto n. 14.2005.53

Lugano 9 gennaio 2006 EC/cs/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio 2005 da

AO 1  

contro

AP 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/20 gennaio 2005 dell’__________;

sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza 20 maggio 2005 ha così deciso:

"1.   L'istanza è parzialmente accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 49'000.--.

2.      La tassa di giustizia in Fr. 150.--, da anticiparsi dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta.

3.      omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 1. giugno 2005 ha postulato la reiezione dell'istanza;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                           A. Con PE n. __________ del 10/20 gennaio 2005 dell'____________________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 55’500.--, indicando quale titolo di credito: "Darlehnsverträge 18.9.2000, 20.7.2001, 18.12.2002, 6.__________ 4____________________”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.

B.  Il procedente fonda la propria pretesa sui contratti di mutuo 18 settembre 2000 (doc. H), 26 giugno/20 luglio 2001 (doc. I), 11 marzo/6 maggio 2002 (doc. G), 12/18 dicembre 2002 (doc. M), sottoscritti da AO 1 quale mutuante e da AP 1 quale mutuatario.

Con il contratto del 18 settembre 2000, AO 1 ha concesso a AP 1 un mutuo di fr. 12'000.-- senza interessi da restituire al più tardi alla fine di aprile 2001.

Con il contratto del 26 giugno/20 luglio 2001 (doc. I), il procedente ha concesso all’escusso un mutuo di fr. 5'000.-- senza interessi da restituirsi al più tardi dopo tre anni dalla data della sottoscrizione.

Con i contratti dell’11 marzo/6 maggio 2002 e del 12/18 dicembre 2002, l’appellato ha concesso all’appellante un mutuo di fr. 22'000.-rispettivamente di fr. 10'000.-- da restituirsi al più tardi al 30 novembre 2004.

                                              Il procedente ha pure prodotto lo scritto 28 aprile 2003 (doc. L), mediante il quale egli avrebbe trasmesso all’escusso un contratto di mutuo per l’importo di fr. 6'500.--, da sottoscrivere e da retrocedere.

C.  In sede di udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asserendo che il credito del procedente sarebbe inferiore a quanto dedotto in esecuzione, atteso che nell’importo di fr. 22'000.-- di cui al doc. G sarebbe compreso anche l’importo di fr. 12'000.-- di cui al doc. H.

                                       AP 1 ha inoltre affermato di non essere in grado di far fronte al pagamento dell’importo richiesto, in quanto avrebbe perso tutto.

                                           D. Con sentenza 20 maggio 2005 il Pretore __________ ha parzialmente accolto l’istanza, rilevando che i contratti di mutuo di cui ai doc. H, I, M e G costituiscono titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di complessivi fr. 49'000.--. Il primo giudice non ha invece accordato il rigetto dell’opposizione per fr. 6'500.--, in quanto il contratto riferito a tale mutuo non è stato versato agli atti.

                                                  Il Pretore ha evidenziato che l’argomentazione dell’escusso, secondo cui egli non sarebbe in grado di far fronte al pagamento della somma richiesta, sarebbe irrilevante nella fattispecie, esulando la problematica attinente all’incasso del credito dal potere cognitivo del giudice del rigetto.

                                               In merito all’entità del credito, il primo giudice ha rilevato che le argomentazioni del convenuto sarebbero mere allegazioni di parte.

  E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 argomentando che nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6 maggio 2002 sarebbe stato ripreso anche l’importo di fr. 12'000.-- oggetto del contratto del 18 settembre 2000.

                                       L’appellante ha rilevato che egli era proprietario dell’albergo __________ di __________ mentre AO 1 ne era il gerente. A seguito di sue difficoltà finanziarie, l’immobile è stato venduto ai pubblici incanti ed acquistato dal creditore. Ritenuto che gli importi di cui ai contratti di credito sarebbero stati utilizzati per opere allo stabile, a seguito dell’aggiudicazione a suo favore, AO 1 beneficerebbe degli investimenti effettuati. Per questo motivo egli non avrebbe più il diritto di richiedere il pagamento di quanto dovuto in base ai contratti di mutuo: diversamente egli si ritroverebbe indebitamente arricchito.

Considerato

in diritto:

1.      Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il convenuto, all’udienza di contraddittorio del 20 maggio 2005, ha sollevato unicamente l’eccezione secondo cui il credito del procedente sarebbe inferiore a quanto dedotto in esecuzione, sostenendo inoltre di non essere in grado di far fronte al pagamento dell’importo richiesto, in quanto egli avrebbe perduto tutto. In sede di appello AP 1 si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione ribadendo che il credito sarebbe inferiore all’importo richiesto ed aggiungendo gli argomenti esposti sub E che non sono stati allegati davanti al primo giudice: ne discende la loro estraneità alla lite e la loro irricevibilità in questa sede.

                                         2.

                                         a)  Per l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                         b)  La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                         c)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                         d)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                         e)  Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

f)       In concreto vi sono quattro contratti scritti di mutuo tra AO 1 in qualità di creditore e AP 1 in qualità di debitore. Il trasferimento delle somme mutuate non è mai stato messo in discussione dall’escusso, eccezion fatta per fr. 12'000.--. Infatti in merito a tale importo AP 1 ha sostenuto che nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6 maggio 2002 (doc. G) sarebbe stato ripreso anche l’importo di fr. 12'000.-oggetto del contratto del 18 settembre 2000 (doc. H).

       Egli ha prodotto, a sostegno della sua tesi e già in prima sede, uno scritto non datato sottoscritto da AO 1 dal quale emerge che il creditore ha trasmesso all’appellante un contratto di mutuo da sottoscrivere. In tale scritto il creditore ha approntato, senza altra specificazione, il seguente conteggio:

       “Alte Darlehen: 12'000.--

       Lüftung: 7'500.--

       Strom zum Lüftung montieren: 1'000.--

       Sanitär Reparatur 2'900.-- - 1'300.-- = 1'600.--

       Total: 22'100.--“.

          Da tale scritto emerge che, in data imprecisata, il creditore ha trasmesso al debitore un contratto di mutuo da sottoscrivere in quanto quest’ultimo risultava suo debitore di complessivi fr. 22'100.--. Per quanto di rilevanza nella fattispecie dallo scritto in narrativa risulta inoltre che tale importo includeva anche la somma di fr. 12’000.-- per un vecchio mutuo concesso al debitore. Essendo del resto il contratto di mutuo riferito all’importo di fr. 12'000.-- (doc. H) sottoscritto anteriormente a quello di fr. 22'000.-- (doc. G), la tesi del convenuto, che peraltro poteva essere contestata dalla controparte con la presentazione di osservazioni all’appello, secondo cui nel contratto di mutuo di fr. 22'000.-- del 6 maggio 2002 sarebbe stato ripreso anche l’importo di fr. 12'000.-- oggetto del contratto del 18 settembre 2000, è stata resa sufficientemente verosimile.

       Per questi motivi i doc. H, I, G e M costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 49'000 a cui va dedotto l’importo di fr. 12'000.--.

                                     3.    L’appello 1. giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

                                            La tassa di giustizia segue i rispettivi gradi di soccombenza, mentre non si assegnano indennità, non essendo state riconosciute in prima sede e non avendo in sede di appello presentato osservazioni la parte che ne avrebbe avuto diritto (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.  82 cpv. 1 e 2 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; 321 CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:                I.     L’appello 1. giugno 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto.

                                     I.1.  Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 20 maggio del Pretore __________ vengono riformati come segue:

                                            “1.   L’istanza 2 febbraio 2005 di AO 1, __________, è parzialmente accolta.

1.1. L’opposizione interposta da AP 1 __________, al precetto esecutivo n. __________ del 10/20 gennaio 2005 dell’__________ è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 37’000.--.

1.2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, da anticipare dall’istante, è a carico per 3/10 di AO 1 e per 7/10 di AP 1. Non si assegnano indennità.”

                                     II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, è a carico pe__________ e AP 1 AP 1. Non si assegnano indennità.

                                     III.   Intimazione:               

                                            -   AP 1, __________;

                                            -   AO 1, __________.

                                            Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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