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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2005 14.2005.31

6 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,086 mots·~10 min·3

Résumé

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito in parte condizionato.

Texte intégral

Incarto n. 14.2005.31

Lugano 6 ottobre 2005 B/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 novembre 2004 da

AO 1  rappr. da  RA 1   

contro

AP 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________  del 20/21 settembre 2004 __________;

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza

11 marzo 2005 ha così deciso:

“1.    L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 14'601.15 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2004.

 2.    La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto

24 marzo 2005 ha postulato la reiezione dell’istanza e chiesto che sia ordinato

__________ di procedere alla cancellazione del PE n. __________, con protesta

di spese e ripetibili;

con osservazioni 6 maggio 2005 la parte appellata si è opposta all’appello,

protestate spese e ripetibili;

ritenuto

In diritto:

A.     Con PE n. __________ del 20/21 settembre 2004 la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di fr. 14'601.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2004, indicando quale titolo di credito: “Prestazioni da artigiano su abitazione a Locarno Monti, contratto di appalto, riconoscimento di debito dal 09.06.2004/14.07.2004.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di appalto (doc. A) concluso dalle parti per l’esecuzione di pavimenti in tre abitazioni a Locarno-Monti, come previsto nel modulo di offerta 4/7 marzo 2002, per un importo di fr. 20'153.15 (doc. B), su tre fatture 18 marzo 2003 rispettivamente su una fattura 12 maggio 2003 (doc. C, D , E e F), su un estratto conto 8 luglio 2003 e su due richiami di pagamento 10 settembre 2003 rispettivamente 17 ottobre 2003 (doc. G, H e I), sullo scambio di corrispondenza intercorso tra il rappresentante della procedente e l’escussa (doc. J, K, L e M), sulla liquidazione 8 aprile 2004  (doc. N), su ulteriori liquidazioni 18 marzo 2003 (doc. O e P), su un’altra liquidazione 7 giugno 2004 da cui emerge l’importo posto in esecuzione (doc. Q), sulla lettera 9 giugno 2004 di invio delle fatture relative alla liquidazione (doc. R) e sulla lettera 14 luglio 2004 dell’escussa al rappresentante della procedente (doc. S).

B.    All’udienza di contraddittorio l’escussa ha dapprima contestato la data indicata sui doc. O e P, trattandosi di una data ad uso interno. La data corretta sarebbe quella del 30 maggio 2004, che non appare sui citati documenti, ma che si rileva dall’esposizione cronologica dei fatti e dalla datazione cronologica dei documenti della procedente. Secondo la convenuta i doc. O e P non rappresentano riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, in quanto non solo non contengono il riconoscimento incondizionato dell’obbligo di pagamento a favore della procedente, ma anche per il fatto che essi contengono delle riserve su diversi punti, che l’istante non ha dimostrato di avere sciolto. Lo stesso vale per i doc. Q e S. L’escussa ha poi contestato l’idoneità del contratto d’appalto doc. A, nel quale è integrato il modulo d’offerta doc. B, in quanto questi documenti sono condizionati a clausole ed obblighi che la procedente non ha provato di avere adempiuto. La debitrice ha pure contestato sia la mancata conformità a diverse disposizioni SIA 118 così come alla posizione 281.7/00 lett. e del modulo d’offerta doc. B, sia infine l’esigibilità della pretesa posta in esecuzione, sostenendo che le trattative per un accordo non sono giunte a buon fine, per cui il doc. S, così come gli ulteriori documenti connessi, sono nulli. La precettata ha osservato che non emerge un importo determinato e nemmeno determinabile. Non risultando inoltre dagli atti una precedente messa in mora, se del caso, gli interessi decorrono solo dal giorno successivo alla notifica del PE, ossia dal 22 settembre 2004.

Replicando la procedente ha sostenuto che le parti hanno provveduto a liquidare ogni posizione, accordandosi sull’importo complessivo. Le riserve sono quindi superate ed il doc. S è un documento allestito dalla controparte, in cui viene dato atto di avere ordinato al proprio istituto bancario di effettuare un bonifico del 90% dell’importo risultante dalla liquidazione, per cui vi è senza dubbio un riconoscimento di debito per almeno il 90% dell’importo totale. Non avendo l’escussa indicato il motivo per cui intende trattenere il 10%, pure questo importo è dovuto.

                                         Con la duplica l’escussa ha osservato che la procedente non ha provato che le riserve siano state sciolte. Dal doc. S risultano inoltre ulteriori riserve, per cui il pagamento ivi indicato non implica alcun obbligo. La procedente non ha inoltre dimostrato di avere adempiuto i suoi obblighi previsti nel contratto d’appalto doc. A.

D.   Con sentenza 11 marzo 2005 la Pretore __________, ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione per fr. 14'601.15 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2004. La prima giudice ha ritenuto che l’insieme dei documenti prodotti costituisce valido riconoscimento di debito, atteso che come si evince dai doc. O, Q e V le eventuali condizioni poste per il pagamento sono state superate dall’allestimento delle liquidazioni, avvenute, per ammissione di entrambe le parti, in contraddittorio, con l’apposizione in penna azzurra degli importi modificati ad opera del rappresentante dell’escussa (cfr. doc. V). In prima sede è stato pure rilevato che lo stesso rappresentante della precettata, dopo avere esaminato le fatture inviate dalla procedente (cfr. doc. R), ha ritenuto essere le stesse “corrette se non per due piccoli particolari che non dovrebbero influire più di quel tanto sulla fattispecie” (cfr. doc. S), tanto da ritenere che “un pagamento del 90% può senz’altro essere eseguito” (cfr. doc. S). L’interesse del 5% è stato concesso dalla data della domanda di esecuzione, ossia dal 16 settembre 2004 (doc. T).

E.     Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F.     Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito.

                                         La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                         Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La somma posta in esecuzione doveva essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

                                         Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, in Rep 1989 p. 338).                              

                                         La procedente fonda la sua pretesa sulla liquidazione 18 marzo 2003 relativa alle case A, B e C (doc.  O), l’ulteriore liquidazione 18 marzo 2003, in cui sono stati   inseriti a penna diversi importi (doc. V), la liquidazione riassuntiva 7 giugno 2004 inviata alla procedente (doc. Q), considerate insieme con lo scritto 14 luglio 2004 dell’escussa (doc. S), del seguente tenore:

                                   “Oggetto: AO 1 – Locarno Monti – Liquidazione finale

                                         Egregio Avv. __________

                                         Relativamente all’oggetto di cui all’entrata, le possiamo comunicare che abbiamo provveduto al controllo delle fatture che appaiono essere corrette se non per due piccoli particolari, che non dovrebbero influire più di quel tanto sulla fattispecie. Per il benestare definitivo dobbiamo comunque attendere la dovuta comunicazione del nostro fiduciario e non appena quest’ultima sarà in nostro possesso, sicuramente le daremo immediata comunicazione, lasciando di conseguenza la nostra posizione impregiudicata allo stadio attuale.

                                         Ciò premesso, riteniamo comunque che un pagamento al 90% può essere senz’altro eseguito ed in tal senso, negli abituali modi e tempi, abbiamo ordinato al nostro istituto bancario di provvedere ad un bonifico, secondo le indicazioni da lei fornite (polizza ccp).

                                         Rimane altresì aperto allo stadio attuale la questione relativa alla garanzia per le opere eseguite, rispettivamente per i materiali, che non risulta essere stata posta nei conteggi – fatture da lei inviate. Di conseguenza la invitiamo a voler comunicarci quanto la fattispecie richiede.

                                     Con i migliori saluti.

                                                                                   Arch. AP 1

                                                                                               (firma)                             “

                                         Questi documenti costituiscono valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per il 90% dell’importo di fr. 14'601.15. In questo ultimo scritto la debitrice ha infatti espresso la sua volontà di pagare il 90% dell’importo concordato con le predette liquidazioni, senza subordinare questa sua intenzione all’adempimento di alcuna condizione. Né i “due piccoli particolari”, per i quali l’escussa ha dichiarato di attendere una comunicazione dal  suo fiduciario, né la questione relativa alla mancante garanzia per le opere eseguite rispettivamente per i materiali usati, che la debitrice ha rilevato nel suddetto scritto, sono poste quali condizioni per il pagamento del 90% della somma richiesta. La volontà di pagare “comunque” il 90% dell’importo complessivo e l’intenzione di ordinare al suo “istituto bancario di provvedere al bonifico” appare infatti chiara e liquida. Condizionato all’avverarsi di determinate condizioni appare invece il pagamento del rimanente 10%. Che queste condizioni si siano realizzate, non è stato però dimostrato in questa sede.  

                                         Il doc. S, considerato insieme con i doc. O, V e Q, costituisce quindi valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 13'140.90, ossia per il 90% di fr. 14'601.15 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2004, giorno in cui è stato notificato il PE all’escussa, non risultando agli atti una precedente messa in mora. In tal senso va riformata la sentenza pretorile. 

2.La richiesta della procedente di ordinare all’UE di Lugano la cancellazione del PE n. __________ è irricevibile per incompetenza di questa Camera ed è inoltre estranea all’oggetto dell’appello.

3.Ritenuto che l’accoglimento dell’appello della AP 1 per un 1/10 dell’importo litigioso può essere compensato con l’irricevibilità della sua istanza di ordinare la cancellazione del PE, l’appellante risulta soccombente in sede d’appello, per cui tassa e indennità vanno poste interamente a suo carico.

                                         La tassa di giustizia e l’indennità di prima sede vanno invece caricate alle parti nel rapporto di 1/10 alla AO 1 e di 9/10 alla AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L’appello 24 marzo 2005 della AP 1,  __________, è parzialmente accolto.

      Di conseguenza la sentenza 11 marzo 2005 della Pretore __________, è così riformata:

                                         “1.    L’istanza 24 novembre 2004 della AO 1, __________, è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza l’opposizione interposta dalla AP 1, __________, al PE n. __________ dell’__________ del 20/21 settembre 2004 è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 13'140.90 oltre interessi al 5% dal 21 settembre 2004.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/10 a carico della AO 1 e per 9/10 a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1 fr. 360.-- quale parte d’indennità.”

                                   II.   L’istanza della AP 1 con cui è chiesto di ordinare __________ la cancellazione del PE n.__________ è irricevibile.

                                  III.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della AP 1, la quale rifonderà alla AO 1 fr. 300.-a titolo di indennità.

                                 IV.   Intimazione:    - AP 1, __________                    - avv. RA 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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