Incarto n. 14.2005.126
Lugano 25 gennaio 2006 SL/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23/26 settembre 2005 di moratoria concordataria ordinaria alla Pretura del Distretto di __________ da
AP 1
richiamato il decreto 24 ottobre 2005 (EF.2005.309) con cui il Pretore ha concesso la moratoria concordataria limitatamente a quattro mesi e nel contempo ha nominato il __________, c/o __________ di __________, commissario del concordato;
sentenza tempestivamente dedotta in appello da
AP 1, (rappr. dall'amministratore unico RA 1)
con atto 27 ottobre 2005 chiedente l'annullamento della nomina quale commissario del __________, c/o __________ di __________, la designazione da parte del giudice di un sostituto e la rinuncia al prelievo di spese;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che, dopo le prime verifiche, con scritto 26 ottobre 2005 il commissario __________, oltre a postulare la revoca della moratoria, ha manifestato l'intenzione di rinunciare al mandato con effetto immediato;
che visto l'appello nel frattempo introdotto dalla debitrice, il Pretore, preso atto della situazione venutasi a creare, come misura urgente, il 28 ottobre 2005 ha designato __________ “commissario straordinario”;
che, sentite le parti, all'udienza 4 novembre 2005 il Pretore ha sciolto il mandato conferito al __________, decisione poi formalizzata nel decreto 7 novembre 2005;
che, nel contempo, con effetto retroattivo dal 28 ottobre 2005 il primo giudice ha nominato __________ commissario ordinario, ha preso atto del ritiro da parte di quest'ultimo dell'istanza di revoca della moratoria, l'ha autorizzato (in luogo della debitrice, e per essa dei suoi organi) a proseguire l'attività dell'azienda per i quattro mesi a suo tempo concessi, e l'ha invitato a provvedere alle necessarie iscrizioni al registro di commercio;
che ciò posto, la decisione del Pretore va nel senso delle censure sollevate nel ricorso introdotto dalla debitrice, che pertanto è divenuto privo d'oggetto;
che di conseguenza l'appello, non intimato, deve essere stralciato dai ruoli (art. 351 CPC);
che per le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e dal riconoscimento di indennità, l'appellante del resto avendovi espressamente rinunciato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 25, 293 segg., 294 cpv. 3 LEF, 18 cpv. 2 LALEF, 61 cpv. 1, 62 cpv. 1 OTLEF;
decreta: 1. L'appello 27 ottobre 2005 di AP 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3. Intimazione:
– RA 1;
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria