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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.05.2004 14.2004.39

11 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·637 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.39

Lugano 11 maggio 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 febbraio 2004 presentata da

__________ rappr. da __________  

Contro

__________ rappr. dall’ __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 30 marzo 2004 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento di __________ , __________, a far tempo dal giorno di martedì 30 marzo 2004 alle ore 14.00.

2./3./4.   Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

8 aprile 2004 ne postula l'annullamento;

preso atto delle osservazioni 29 aprile 2004 della parte appellata;

rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 aprile 2004 all'appello è stato concesso

effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto                     A.   Nell'ambito dell'esecuzione n__________ dell'UE__________ la  ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 153'657.80 oltre interessi e spese.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 17 marzo 2004 nessuna delle parti è comparsa.

                                  C.   Il 30 marzo 2004 la Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 30 marzo 2004 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 8 aprile 2004 __________ ha dichiarato di avere saldato il suo debito oltre ad interessi e spese, producendo una ricevuta 30 marzo 2004 (doc. _) risp. uno scritto 6 aprile (doc. _) della creditrice, in cui viene confermato l'avvenuto versamento, effettuato alle ore 10.00 circa del 30 marzo 2004, dell'importo di fr. 157'582.80 a saldo dell'esecuzione n. __________.

                                  E.   Con le sue osservazioni 29 aprile 2004 la parte appellata ha confermato che il pagamento del suo credito è stato effettuato dal debitore il 30 marzo 2004 alle ore 10.00 circa.

Considerato

in diritto:                   1.    Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                           Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                    2.    L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 30 marzo 2004 alle ore 10.00 circa, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                    3.    L'appello 8 aprile 2004 di APPE1 va quindi accolto.

                                           La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                           Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                           Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:               I.     L'appello 8 aprile 2004 di __________, __________, è accolto.

                                           "1.   La dichiarazione di fallimento 30 marzo 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.152 nei confronti di __________, __________, è annullata.

                                           2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                           3.    Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                    II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III.      Intimazione a:

       -    ____________________                              __________, __________;

       -    Ufficio esecuzione di __________;

       -    Ufficio dei fallimenti di __________;

       -    Ufficio dei registri di __________;

       Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               La segretaria

Terzi implicati

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