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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2004 14.2004.36

4 novembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,062 mots·~10 min·4

Résumé

contratto di appalto. Eccezione di non corretto adempimento

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.36

Lugano 4 novembre 2004 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 gennaio 2004 da

AO 1 () patrocinata da PA 2  

contro

AP 1 patrocinata dall' PA 1 __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________del 26/27 gennaio 2004 dell’UEF di __________;

sulla quale istanza la Pretore di __________ con sentenza 22 marzo 2004 ha così deciso:

“1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 30'392.14, oltre ad interessi al 5% a far tempo dal 6 agosto 2003.

2.    La tassa di giustizia in fr. 360.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 800.-- a titolo di indennità”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 5 aprile 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 26 aprile 2004 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 26/27 gennaio 2004 dell'UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 30'392.45 oltre interessi al 9.10% dal 3 febbraio 2003, indicando quale titolo di credito: "Decreto ingiuntivo notificato Tribunale di __________ a mezzo Pretura 27/28.08.2003 + saldo fattura n. 1902 11.12.2002 - Fr. 30'392.45 pari a EUR 19'407.70, cambio 1.5660 del 22.01.04”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________ limitando il tasso degli interessi richiesti al 5%.

                                  B.   La procedente -almeno formalmente- ha fondato la propria pretesa sul decreto ingiuntivo di data 6 agosto 2003 del Giudice unico del Tribunale di __________, mediante il quale è stato ordinato alla AP 1 di “pagare entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto alla AO 1 la somma di Euro 19'40__________” (doc. C) e sulla conferma d’ordine 26 giugno 2002 (doc. D) mediante la quale l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto di tre autoclavi da 60L al prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una autoclave da 300L al prezzo netto di euro 42'560.--.

                                         La procedente ha prodotto pure tre avvisi bancari di accredito (doc. E, H, I), lo scritto 7 luglio 2003 (doc. M) con cui ha sollecitato il pagamento a saldo dell’importo di euro 19'407.70 e lo scritto 9 luglio 2003 (doc. N) della convenuta, con la quale quest’ultima le ha confermato il “pagamento della cifra restante”.

                                  C.   All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, adducendo che l’istante non avrebbe adempiuto la propria prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti e verbali. Essa avrebbe tempestivamente notificato i difetti. Il pagamento integrale del credito in esecuzione sarebbe sempre stato condizionato all’eliminazione dei difetti. Anche il fax del 29 luglio 2003, peraltro firmato da persona non autorizzata a vincolare la società, condizionerebbe il pagamento del saldo “alla funzionalità dei macchinari forniti”. D’altra parte, il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________, equipollente ad un PE, non avrebbe valore di decisione, ritenuto che la convenuta vi avrebbe interposto opposizione tempestivamente.

                                         In replica AO 1 ha evidenziato che la promessa di pagamento del 9 luglio 2003 è successiva agli scritti di segnalazione di presunti difetti. Inoltre, a mente della procedente il doc. 6 non rappresenterebbe una valida opposizione al decreto ingiuntivo del 6 agosto 2003, in quanto trasmesso alla procura della repubblica presso il Tribunale di __________. Per questo motivo l’opposizione violerebbe “l’art. 645 CPC italiano, cosicché il decreto ingiuntivo italiano -regolarmente intimato- è già divenuto esecutivo per mancata corretta opposizione ai sensi dell’art. 647 CPC italiano”.

                                  D.   Con sentenza 22 marzo 2004 la Pretore di __________ ha parzialmente accolto l’istanza rigettando l’opposizione limitatamente a fr. 30'392.14 oltre ad interessi al 5% dal 6 agosto 2003. A mente della Pretore i documenti prodotti costituiscono valido titolo di rigetto dell’opposizione mentre la convenuta non è riuscita a rendere verosimili le eccezioni sollevate.

                                  E.   Con tempestivo atto d’appello 5 aprile 2004 AP 1 postula la reiezione dell’istanza, atteso che l’ultimazione dell’installazione delle autoclavi sarebbe avvenuta il 31 marzo 2003 e già il 13 maggio 2003 essa avrebbe notificato per iscritto le disfunzioni e i difetti dei macchinari forniti (doc. 3) e avrebbe preannunciato di non essere disposta a pagare il saldo della fattura se non quando i difetti fossero stati eliminati e le autoclavi fossero state validate, cosa che in concreto non è ancora avvenuta, risultando solo uno dei macchinari forniti idoneo ad effettuare i tests biologici e farmaceutici.

                                  F.   Con osservazioni del 26 aprile 2004 AO 1 si oppone al gravame evidenziando che la fornitura delle autoclavi sarebbe avvenuta, come attesterebbero i documenti doganali, già nel corso del 2002. Inoltre il doc. 3 si riferirebbe unicamente alla presunta prestazione “di validazione delle autoclavi”, che non troverebbe riscontro nella conferma d’ordine.

                                         A mente dell’osservante i doc. 4 e 5 sarebbero stati redatti “a distanza di più di mezzo anno dalla fornitura, in coincidenza con le pressanti richieste del creditore, e non possono essere quindi considerati documenti inficianti i riconoscimenti di debito (addirittura posteriori nel tempo ad essi) della convenuta”.

Considerato

in diritto:                  1.   A titolo introduttivo dev'essere precisato che il decreto ingiuntivo italiano, prodotto dall'istante e indicato nel precetto esecutivo svizzero, che -di principio- avrebbe potuto costituire la base per procedere in conformità con l'art. 31 CL o per chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione (in conformità con gli art. 512 CPC), ha effettivamente perso ogni attualità in sede d'appello. Già la pretore, malgrado la controversia sorta in prima sede a proposito della portata giuridica di quel documento, si è limitata ad accennarvi solo a conferma dell'entità del credito posto in esecuzione (cons. 5), rispettivamente al fine del computo degli interessi (cons. 6), ma soprattutto la resistente -ovvio il silenzio dell'appellante su questo aspetto della sentenza impugnata- né allega di aver prodotto quella sentenza estera, né si avvale in qualsiasi modo della stessa decisione, incentrando la sua tesi esclusivamente sull'applicazione dell'art. 82 LEF, relativamente alla documentazione presa in considerazione dal primo giudice. Se ne deve così concludere che, l'abbia o no fatto in prima sede (dove peraltro ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione), sicuramente in questa sede AO 1 non si prevale in nessun modo -ed è sua facoltà- del decreto ingiuntivo in atti. L'appello viene così deciso nell'ambito della contestazione delineata dalle parti.

                               2.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                  c)   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                  d)   Un contratto di compravendita firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede pattuita (Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 82).

                                   f)   Come correttamente rilevato dalla prima giudice, la conferma d’ordine 26 giugno 2002 (doc. D), mediante la quale l’escussa ha confermato alla procedente l’acquisto di tre autoclavi da 60L al prezzo netto di euro 35'055.-- cadauna e di una autoclave da 300L al prezzo netto di euro 42'560.--, costituisce, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.

                               3.a)   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ai 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).

                                  b)   Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di Basilea Campagna (condivisa dal Tribunale federale in DTF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3) secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep. 1989 p. 348; Stahelin, op. cit., n. 105 ad art. 82 LEF).

                                   4.   In concreto, l’escussa si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di non corretto adempimento, atteso che l’istante non avrebbe adempiuto la propria prestazione, in quanto avrebbe fornito dei macchinari non idonei ad eseguire correttamente gli esami biologici e farmaceutici previsti dagli accordi scritti e verbali.

                                         Gli scritti 13 maggio 2003 (doc. 3), 22 maggio 2003 (doc. 5) e 3 giugno 2003 (doc.4), contenenti le contestazioni sulla funzionalità delle autoclavi fornite, sono stati tutti allestiti dall’escussa rispettivamente da propri dipendenti e non possono quindi fornire sufficiente riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l’eccezione sollevata. Inoltre, nelle lettere del 9 giugno 2003 (doc. N) e del 29 luglio 2003 (doc. P), successive in ordine temporale alle contestazioni sollevate nei doc. 3, 4 e 5, la convenuta, per il tramite della propria segretaria, ha dapprima promesso il pagamento di quanto ancora dovuto per la ventinovesima settimana del 2003 e poi ha addirittura sostenuto di aver provveduto a tale pagamento, riconoscendo così, implicitamente, l’infondatezza delle eccezioni sollevate in precedenza. Ne consegue che l’eccezione di non corretto adempimento è rimasta allo stato di puro parlato senza sufficiente supporto probatorio. Ritenuto che l’onere di rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, quest’ultima non ha dunque reso verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di inadempimento contrattuale, che deve essere pertanto respinta.

                                   5.   La sentenza della prima giudice va quindi confermata e l'appello di AP 1 dev'essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

 richiamati gli art. 80 cpv. 1,  80 cpv. 2 n. 1 LEF;  25 ss., 28 LDIP; art. 25, 27, 28, 31

 cpv.1 CL; 511 ss., 512, 513b e 513c CPCpronuncia:

                                   1.   L’appello 5 aprile 2004 di AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 540.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Inoltre, AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.-a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:    -    avv. __________ PA 2, __________;

                                                                 -    avv. __________ PA 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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