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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.03.2004 14.2004.26

30 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,175 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.26

Lugano 30 marzo 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 29 dicembre 2003 presentata da

__________ rappr. da __________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 24 febbraio 2004 ha così deciso:

"1.            È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 24 febbraio 2004 alle ore 14.00.

  2./3./4.    Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

5 marzo 2004 ne postula l'annullamento;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 9/10 marzo 2004 all'appello

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

rilevato che il 22 marzo 2004 __________ ha presentato un'integrazione all'appello;

preso atto delle osservazioni 25 marzo 2004 del dr. __________;

ritenuto

in fatto:                           A.   Con istanza 29 dicembre 2003 il dr. __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'781.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                          B.   All'udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2004 nessuno è comparso.

                                          C.   Con decisione 24 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 24 febbraio 2004.

                                          D.   Con atto d'appello 5 marzo 2004 __________ ha asserito di avere provveduto al pagamento del debito nei confronti della parte appellata, producendo una ricevuta 5 marzo 2004 dell'UE di __________ relativa al saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dal dr. __________ (doc. _). L'appellante ha poi dichiarato la sua volontà di saldare le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, rilevando che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni.

                                          E.   Il 22 marzo 2004 __________ ha presentato un'integrazione all'appello.

                                          F.    Con osservazioni 25 marzo 2004 la parte appellata ha confermato l'avvenuto pagamento di fr. 2'066.45 a saldo dell'esecuzione n. __________.

Considerato

In diritto:                      1.a)   Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita al'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

                                          b)   Con l'atto d'appello __________ ha dichiarato di avere ricevuto il decreto di fallimento il 5 marzo 2004, per cui il termine per appellare ha iniziato a decorrere il 6 marzo 2004 - ex art. 131 cpv. 1 CPC nel computo dei termini non essendo compreso il giorno dell'intimazione - per scadere il 15 marzo 2004. L'integrazione all'appello 22 marzo 2004, con i relativi allegati, è pertanto ampiamente tardiva e va estromessa dall'incarto.

                                       2.a)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo.

                                                 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                                 2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                                 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                          b)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                          c)    Dalla ricevuta 5 marzo 2004 dell'UE di __________ (doc. _) si evince che l'appellante con il versamento di fr. 2'076.80 ha saldato, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                                 Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che con attestazione 29 marzo 2004 l'UE di __________ ha dichiarato che nei confronti dell'appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. Ciò dimostra che l'appellante non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di __________ può essere annullato.

                                          3.    L'appello 5 marzo 2004 di __________ va quindi accolto.

                                                 La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.

                                                 Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

                                                 Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:                     I.     L'appello 5 marzo 2004 di __________ è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 24 febbraio pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ inc. FA.__________, nei confronti di __________ è annullata.

2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

3.  Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                          II.    La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

                                                 Non si assegnano indennità.

                                          III.   Intimazione a:

                                                 –   __________;

                                                 –   dr. __________; recapito postale: __________;

                                                 –   Ufficio dei fallimenti di __________;

                                                 –   Ufficio esecuzione di __________;

                                                 –   Ufficio dei registri di __________.

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

 rzi implicati

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