Incarto n. 14.2004.127
Lugano 10 dicembre 2004 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre 2004 da
AO 1 patrocinato da PA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 agosto/6 settembre 2004 dell'__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza
26 novembre 2004 ha così deciso
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.a titolo di indennità";
visto lo scritto 30 novembre 2004 inviato dal marito dell’escussa alla Pretura del Distretto __________, con il quale è stata retrocessa alla Pretura la busta d’intimazione della sentenza 26 novembre 2004, “non ancora aperta”;
rilevati gli estremi per procedere in applica ex art. 313bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza;
che lo scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime la volontà della parte di appellare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 6), ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei più favorevole, rispetto alla sentenza impugnata;
che una tale volontà nemmeno poteva essere espressa dall’escussa, ritenuto che essa non era a conoscenza del contenuto della sentenza del 26 novembre 2004 non avendo aperto l’invio raccomandato che la conteneva;
che non v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC per analogia);
che questo esito permette di prescindere dalla notifica dello scritto 30 novembre 2004 alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC);
che vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia;
decreta:
1. L'atto 30 novembre 2004 è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione: - __________ AP 1, __________;
- avv. __________ PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario