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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2005 14.2004.125

25 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·393 mots·~2 min·2

Résumé

in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.125

Lugano 25 gennaio 2005 B/sc/sb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare (esecuzione cambiaria) dipendente dall’istanza 27 settembre 2004 presentata da

AP 1  

Contro  

AO 1  

sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza

17 novembre 2004 ha così deciso:

    “1.   L’istanza è respinta.

     2.   La tassa di giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”

Sentenza impugnata dalla che con atto 23 novembre 2004

denominato “ricorso per cassazione” ha postulato l’accoglimento dell’istanza;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                         che con istanza 27 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto il fallimento della AO 1 per il mancato pagamento di fr. 23'017.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti;

                                         che all’udienza di contraddittorio del 17 novembre 2004 nessuno è comparso;

che con sentenza 17 novembre 2004 la Pretore __________, ha respinto l’istanza di fallimento per tardività;

che contro la sentenza pretorile si è aggravata la AP 1 chiedendo l’accoglimento dell’istanza di fallimento;

che in materia cambiaria il giudizio che decreta o rifiuta il fallimento non è impugnabile in via di ricorso all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, ritenuto che l’applicazione di questa facoltà è stata volutamente esclusa dall’art. 189 cpv. 2 LEF, la decisione, se del caso, essendo impugnabile unicamente con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 189; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,  § 38 n. 42 p. 302; Rep 1986 p. 33);  

                                         che pertanto il “ricorso per cassazione” (recte appello)               23 novembre 2004 presentato dalla AP 1 va dichiarato irricevibile;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico della AP 1, mentre non si assegnano indennità, la controparte non avendo presentato osservazioni;

per i quali motivi

richiamato l’art. 189 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il “ricorso per cassazione” 23 novembre della AP 1, __________, è irricevibile.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

                                         3.   Intimazione:      - AP 1, __________

                                                                         - AO 1, __________

                                               Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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