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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2005 14.2004.122

21 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,870 mots·~14 min·1

Résumé

rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di sentenza penale di condanna a titolo di risarcimento danni. Tassa di giustizia e indennità

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.122

Lugano 21 febbraio 2005 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 agosto 2004 da

 AO 1  rappr. da  RA 1   

contro

 AP 1  rappr. da  RA 2   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ AP 1 al PE n. __________ del 02/14 agosto 2004 dell’__________, sulla quale istanza __________ con sentenza 8 novembre 2004 ha così deciso:

    “1.       L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

     2.        La tassa di giustizia in fr. 1’500.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 9'000.-- a titolo di indennità”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 22 novembre 2004 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di tasse e ripetibili;

rilevato che la parte appellata ha presentato le proprie osservazioni il 15 dicembre 2004, chiedendo la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale 24 novembre 2004 di concessione dell’effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto:

                                         A.  Con PE n. __________ del 02/14 agosto 2004 dell’__________ __________ AO 1 procede contro __________ AP 1 per l’incasso di fr. 7’606'364.-- oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000, indicando quale titolo di credito: “Sentenza __________ del Tribunale penale cantonale, dispositivo 5: importo dovuto secondo sentenza (CHF 18'762'591.30) dedotto l’importo dei beni assegnati alla PC (CHF 11'156'227.30)

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B.    La procedente fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP 1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali, che stabilisce che “__________ AP 1 e __________ __________ sono inoltre condannati a versare in solido alla PC __________ e __________ AO 1 l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere dal 04.10.2000, a titolo di risarcimento dei danni” (doc. C).

La procedente produce pure quale doc. D la sentenza __________, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello che ha parzialmente accolto, nella misura in cui lo stesso era ricevibile, il ricorso interposto da __________ AP 1 contro la sentenza __________ della Corte delle Assise criminali. La menzionata decisione ha riformato il dispositivo n. 6.10 mentre non ha riformato il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata.

                                                 Quale doc. H la procedente produce il certificato ereditario 5 dicembre 2003 emesso dalla Pretura di __________ dal quale emerge che __________ AO 1 è decesso a __________ il 3 aprile __________ e che sua unica erede risulta essere la moglie __________ AO 1.

C.    Con l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato che la parte civile “ha potuto recuperare fr. 12'504'823.65 grazie ai sequestri e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”. In merito agli interessi la procedente ha argomentato che gli stessi vanno fatti decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello e che per facilità “si potrà prendere come data di riferimento la data dell’attestazione a retro dell’ultima pagina della sentenza esecutiva, ossia il 4 novembre 2003”. Dedotto l’importo recuperato da quanto riconosciuto dal Tribunale penale, il credito residuo della parte civile assommerebbe a fr. 6'257'767.35 oltre agli interessi legali al 5% dal 4 novembre 2003. La procedente ha pertanto postulato il rigetto dell’opposizione limitatamente a tale importo.

D.    All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, negando che la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione rappresenti un titolo esecutivo che permetta il rigetto definitivo dell’opposizione, segnatamente per l’importo di fr. 18'762'591.30 poiché il dispositivo di quella decisione dev’essere inteso nella connessione fra il suo punto 5 -che determina il risarcimento danni dovuto alla parte civile- e il punto 6 che sancisce l’obbligo di dedurre da quel primo importo massimo il valore di realizzazione dei beni confiscati ed elencati da 6.1 a 6.9, nonché della tassa di giustizia e delle spese (punto 6.10). Compito della creditrice sarebbe stato pertanto quello di dimostrare quale fosse esattamente il saldo della differenza fra questi importi, prova alla quale ha mancato. Infatti, il conteggio da lei prodotto concernente le deduzioni di circa fr. 12 milioni non è posto in relazione con nessun riscontro probatorio, dovendosi considerare di conseguenza alla stregua di un’allegazione di parte. La sentenza non attribuirebbe in particolare alcun valore alla part. n. __________ RFD di __________ che costituisce un bene patrimoniale confiscato ed assegnato all’istante a decurtazione del suo credito. Inoltre non sarebbe dimostrato che l’importo portato in deduzione corrisponda effettivamente al saldo attivo dei vari conti indicati nel dispositivo della sentenza. A mente dell’escussa pertanto il rigetto definitivo dell’opposizione non potrebbe essere concesso perché non vi sarebbe agli atti nessuna “sentenza giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF determinante una condanna definitiva al pagamento di una somma di denaro determinata”.

In replica la procedente ha rilevato che non compete alla parte lesa, che in ogni caso ha correttamente indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione l’importo da lei effettivamente percepito, valutare i beni a lei assegnati. In ogni caso se la parte escussa avesse ritenuto che il debito fosse stato estinto in misura maggiore, avrebbe dovuto dimostrarlo.

                                          E.   Con sentenza 8 novembre 2004 __________, ha accolto l’istanza e respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________, evidenziando che la documentazione versata agli atti costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 18'762'591.30, atteso che dai dispositivi n. 5 e 6 risulta che “il risarcimento per il danno arrecato dal comportamento criminale degli imputati ammonta a fr. 18'762'591.30, importo da pagare anche con il provento delle assegnazioni menzionate al punto 6 della sentenza”. Le assegnazioni e le devoluzioni menzionate ai punti da 6.1 a 6.9 della sentenza penale sarebbero “una modalità di pagamento del credito in risarcimento danni di cui al punto n. 5”. Sempre secondo il primo giudice, dal tenore dei dispositivi n. 5 e 6 della sentenza penale non emerge che “l’incasso dell’importo attribuito a titolo di risarcimento danni sia subordinato all’accertamento del valore delle attribuzioni elencate al punto n. 6”.

                                           F.    Contro il giudizio pretorile si aggrava tempestivamente __________ AP 1 sostenendo che la sentenza penale accerta “l’obbligo di dedurre dalla somma fissata nel dispositivo n. 5 (...) tutti i beni confiscati ed elencati nei dispositivi n. 6.1. a 6.9”. Per questo motivo l’accertamento del credito residuo per il quale potrebbe essere continuata un’esecuzione dipenderebbe da un conteggio che il dispositivo descrive nei suoi criteri ma non fissa nel suo quantum. In sostanza, l’appellante non si scosta dalle argomentazioni già esposte in prima sede. Contesta inoltre l’ammontare della tassa di giustizia e delle indennità assegnate alla controparte: a suo dire, la tassa di giustizia dovrebbe essere determinata in fr. 600.-, mentre, in considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, le indennità assegnate a controparte (fr. 9'000.-) dovrebbero essere ridotte a fr. 1'800.-.

                                           G.   Con osservazioni 15 dicembre 2004 __________ AO 1 si oppone all’appello, argomentando che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione l’escusso deve provare l’estinzione del debito. L’appellante pretenderebbe quindi a torto di assegnare l’onere della prova dell’estinzione del debito alla creditrice. Nella fattispecie l’appellante criticherebbe il conteggio allestito dalla creditrice, omettendo di provare che il debito sarebbe stato estinto in misura maggiore rispetto a quanto indicato da quest’ultima.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

                               1.1.   Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.), così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.

                               1.2.   Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti di legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).

                                         In virtù dell’art. 380 cpv. 1 CP le sentenze definitive pronunciate in applicazione del codice penale o di altra legge federale ovvero della legislazione cantonale in materia di contravvenzioni sono esecutive in tutta la Svizzera per ciò che concerne le multe, le spese, la confisca di oggetti, la devoluzione di doni od altri profitti allo Stato e il risarcimento dei danni. Nel nostro Cantone, contro i dispositivi della sentenza penale che decidono pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale d’appello nei modi e nelle forme stabiliti dalla procedura civile (art. 268 cpv. 1 CPP).

                                         2.                                     Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti di __________ AP 1 sul dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali, cresciuto in giudicato, che condanna __________ AP 1 e __________ __________ a versare in solido a __________ e __________ AO 1 a titolo di risarcimento dei danni l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi annui del 5% a decorrere dal 4 ottobre 2000 (doc. C). Tenuto conto che, come emerge dal certificato ereditario 5 dicembre 2003 (doc. H), __________ AO 1 è deceduto il 3 aprile __________ e che sua unica erede risulta essere la moglie __________ AO 1, la menzionata sentenza costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in favore dell’istante per l’importo di fr. 6'257'767.35 oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2003 come all’istanza 20 agosto 2004. L’importo capitale di fr. 6'257'767.35 corrisponde alla differenza fra l’importo di fr. 18'762'591.30 (dispositivo n. 5 della sentenza del __________) e l’importo di fr. 12'504'823.65 che la creditrice ha dichiarato di aver recuperato “grazie ai sequestri e alle assegnazioni risarcitorie ottenute”.

                                   3.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Se, ad esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di rigetto (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni liberatorie dev’essere rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (DTF 115 III 100; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).

                               3.1.   E’ ben vero che la sentenza penale ha ordinato la confisca di quanto menzionato nei dispositivi da n. 6.1 a n. 6.9 e che, come emerge dalle tavole processuali, tali beni sono stati nel frattempo assegnati alle parti civili, in esecuzione del dispositivo n. 6.10; tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dall’appellante, non può esservi ragionevole dubbio sul fatto che  comunque il dispositivo n. 5 della sentenza __________ della Corte delle Assise criminali non attesta un “credito residuo” delle parti civili nei confronti dei condannati, ma “condanna” questi ultimi a versare in solido a __________ e __________ AO 1 l’importo di fr. 18'762'591.30 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni. Da tale dispositivo scaturisce così l’obbligo chiaro ed incondizionato dei debitori al pagamento dell’intera somma. D’altra parte, come detto, la Corte penale ha ordinato la confisca di otto conti bancari e della particella n. __________ RFD di __________, intestata ad __________ AP 1, ma tali beni, essendo il dispositivo n. 5 pacificamente cresciuto in giudicato (per non essere stato impugnato nei modi e nelle forme indicate sopra), sono stati assegnati, dedotto l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese processuali, alle parti civili __________ e __________ AO 1 per concorrere al risarcimento del danno patito (cfr. doc. C e D). Determinante per il giudizio sull’idoneità del titolo prodotto è che l’ordine di confisca e la conseguente assegnazione dei beni confiscati alle parti civili non ha comunque condizionato in alcun modo il carattere condannatorio del dispositivo n. 5 della sentenza penale.

                               3.2.   Considerata la validità del titolo e premesso che la creditrice non ha spiccato il precetto esecutivo n. __________ per l’intero importo di cui al dispositivo n. 5 della sentenza, ma ha proceduto esecutivamente, tenendo conto di quanto realizzato con la confisca sulla base di un conteggio di quanto percepito in tal modo e poi, in sede di istanza di rigetto, riducendo ulteriormente il proprio credito da fr. 7'606'364.- (credito indicato nel precetto esecutivo) a fr. 6'257'767.35, la vertenza trova soluzione nell’ambito dell’onere della prova e a proposito di quale importo debba esserne oggetto. Dandosi il caso di una parziale estinzione del debito per mezzo dei beni confiscati, è l’art. 81 cpv. 1 LEF a indicare che, in siffatte circostanze, incombeva all’escussa provare che il debito è stato da lei estinto in misura maggiore di quanto asserito e riconosciuto dalla procedente. Nella fattispecie l’escussa si è invece limitata a contestare apoditticamente il carattere condannatorio delle sentenze penali e i conteggi allestiti dalla procedente, senza nemmeno sostenere e tantomeno provare in quale misura tali conteggi risulterebbero errati. Essa pertanto non ha apportato la prova che le incombeva, così che l’eccezione sollevata dev’essere respinta.

                                   4.   In via subordinata l’appellante ha poi contestato l’ammontare della tassa di giustizia e delle indennità assegnate alla controparte.

                               4.1.   Conformemente all’art. 48 OTLEF la tassa per le decisioni giudiziarie prese nell’ambito di una procedura sommaria in materia esecutiva (art. 25 n. 2 LEF) varia da fr. 120.- a fr. 2’000.- per un valore superiore a fr. 1’000'000.--. La tassa di giustizia è una tassa globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF).

                                         Nella concreta fattispecie il Pretore ha stabilito correttamente e nei limiti fissati dalla OTLEF in fr. 1’500.- la tassa di giustizia, atteso che valore determinate risulta essere l’importo dell’istanza di rigetto dell’opposizione di fr. 6'257'767.35 oltre accessori.

                               4.2.   Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. Tale equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); essa comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). L’art. 18 cpv. 1 TOA indica per le procedure sommarie previste dalla LEF un onorario calcolato fra il 10 e il 50% dell'onorario normale ottenuto applicando l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-.

                                         In concreto, ciò basta per concludere che l’indennità assegnata in prima sede e pari a fr. 9’000.- è notevolmente inferiore ai limiti fissati dalla TOA: infatti, tenuto conto di un valore litigioso di fr. 6'257'767.35, di un tasso tra il 3% e il 6% secondo l’art. 9 TOA, quindi di un tasso minimo dello 0,3% e massimo del 3% in ambito esecutivo in virtù dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto dal primo giudice è addirittura dello 0.14%. Non vi sono d’altra parte motivi per ulteriormente ridurre l’importo assegnato, tenuto conto del tempo necessario in termini di razionalità per la preparazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e la discussione in sede di contraddittorio, della natura della disputa, peraltro resa complessa proprio dalle tesi difensive sostenute dall’appellante e dell’alto valore litigioso.

                                   5.   L'appello 22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è così respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 25 n. 2 lett. a, 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 380 CP; 9, 18 cpv. 1 TOA; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 22 novembre 2004 di __________ AP 1, __________, è respinto.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’000.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________ AP 1, la quale rifonderà a __________ AO 1 fr. 3'000.-- di indennità.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________ RA 2, __________;

                                                                      -   avv. __________ RA 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

14.2004.122 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2005 14.2004.122 — Swissrulings