Incarto n. 14.2004.113
Lugano 13 dicembre 2004 EC/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 giugno 2004 da
AO 1 patr. dall’ RA 1
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al PE n. __________ notificato il 9 giugno 2004 dell’__________;
sulla quale istanza la __________, con sentenza 15 settembre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità”.
vista l’istanza 25 ottobre 2004 con la quale l’escussa ha postulato la fissazione di una nuova data per l’udienza di contraddittorio;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ AO 1 procede contro __________ __________ per l’incasso di fr. 81'000.-- oltre accessori;
che l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole il 9 giugno 2004;
che con istanza 23 giugno 2004 AO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla Pretura del Distretto __________,
che con ordinanza 24 giugno 2004 __________ ha fissato per venerdì 22 ottobre 2004 alle ore 10.00 l’udienza di contraddittorio;
che facendo seguito ad espressa richiesta della procedente, con ordinanza 6 luglio 2004 __________ ha anticipato l’udienza a mercoledì 15 settembre 2004 alle ore 10.20;
che al contraddittorio è comparso unicamente il patrocinatore della procedente che ha ribadito le richieste contenute nell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che con la sentenza impugnata __________ ha accolto l’istanza e ha di conseguenza rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo;
che con scritto 25 ottobre 2004, sottoscritto personalmente, __________ __________ sostiene di aver pensato che il proprio legale, avv. __________ __________, __________, __________, avesse presenziato all’udienza del 15 settembre 2004 o perlomeno avesse richiesto il rinvio della stessa;
che con tale scritto l’escussa postula la fissazione di una nuova data per tenere l’udienza di contraddittorio;
che allo stesso scritto 25 ottobre 2004 l’escussa allega una procura 3 settembre 2004 – con la quale ha conferito all’avv. __________ __________ mandato di patrocinio nell’ambito della procedura sommaria in oggetto – nonché un certificato medico 14 ottobre 2004 dal quale emerge che dal 27 settembre 2004 al 1° ottobre 2004 l’avv. __________ era ricoverato all’ospedale cantonale di __________ e inoltre che egli era inabile al lavoro almeno fino alla metà del mese di ottobre 2004;
che, così come per la restituzione dei termini per omessa indicazione di fatti o per la produzione di prove (art. 138 CPC), la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 137 CPC) trova applicazione solo fino alla sentenza di merito emessa dal Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 138, m. 1 e art. 346, m. 3);
che, in particolare non si vede come si possa – in seconda sede – ottenere la restituzione di un termine per un’incombenza che dovrebbe precedere il giudizio, ormai emanato, laddove la soluzione corretta, in casi simili, è semmai quella di dichiarare nulla la sentenza perché a una parte è stato negato il diritto di essere sentita (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 321 CPC, N. 831);
che nel caso concreto, al di là della ricevibilità della domanda processuale fondata sull’art. 137 CPC e senza perciò dover esaminare i presupposti di quella norma, non v’è nessuna prova che il patrocinatore dell’escussa fosse oggettivamente impedito a presenziare all’udienza del 15 settembre 2004;
che infatti dal certificato medico prodotto risulta che l’avv. __________ è stato ospedalizzato solo il 27 settembre 2004, ossia dopo l’udienza di contraddittorio, né che egli fosse in altro modo impedito nello svolgimento del suo mandato;
che pertanto l’istanza 25 ottobre 2004 di __________ __________ di restituzione del termine per procedere all’udienza di contraddittorio oltre a essere irricevibile, dovrebbe anche essere respinta;
che questo esito permette di prescindere dall’assegnazione all’istante di un termine per tradurre in lingua italiana l’atto 25 ottobre 2004 redatto in tedesco (art. 21 cpv. 1 LALEF e 142 cpv. 3 CPC applicabile per rinvio dell’art. 25 LALEF);
che nemmeno si giustifica l’intimazione dell’istanza alla controparte, potendosi procedere ai sensi dell’art. 313 bis CPC;
che vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 21 cpv. 1, 25 LALEF; 137, 143 cpv. 3 e 313bis CPC
pronuncia: 1. L’istanza 25 ottobre 2004 di __________, è irricevibile.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- __________ __________, __________, __________;
- avv. __________ RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario