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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2004 14.2004.1

22 avril 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,007 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2004.1

Lugano 22 aprile 2004 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2003.307) promossa con istanza 1.settembre 2003 da

 APPO1  rappr. dall'  RAPP2   

contro

 APPE1  rappr. dall'  RAPP1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE __________ dell'UEF di __________ del 4 agosto 2003;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________, con sentenza 9 dicembre 2003, ha così deciso:

"1.   L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva.

2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità.

3.    omissis";

sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che, con atto 29 dicembre 2003, ha postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di entrambe le sedi;

viste le osservazioni 26 gennaio 2004 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ dell’UEF __________ (doc. E), APPO1 ha escusso APPE1per l'incasso dell’importo di fr. 21'994.-- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2003 e spese, indicando quale titolo di credito: “Conguaglio alimenti da settembre '98 a luglio '03, decreto cautelare 07.07.03 Pretura di __________, lettera 15.07.03 avv. RAPP2 - avv. RAPP1”.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 5 novembre 2003, il convenuto ha concluso per la reiezione integrale dell'istanza. Egli ha contestato il calcolo degli alimenti pagati presentato dall'escutente, affermando che al 1. gennaio 2002 era lui creditore verso la moglie di fr. 1'227,50 (doc. 1). Ha inoltre preteso che venissero dedotte dagli alimenti richiesti tutta una serie di spese da lui asseritamente pagate direttamente a terzi per conto della procedente, per un importo complessivo di fr. 25'725,25 (doc. 2-6).

                                  C.   Con sentenza 9 dicembre 2003, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto l’istanza. In sostanza, dopo aver rilevato come la compensazione, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, debba essere riconosciuta solo se sia priva di contestazione e se esista una controprestazione compensabile inequivocabile, ossia attestata da documenti che, quantomeno, autorizzerebbero un rigetto provvisorio, il primo giudice ha ritenuto che dai doc. 2-6 non emergesse in misura quantomeno verosimile che le voci di spesa ivi contenute fossero imputabile direttamente all'escutente, con particolare riferimento alla sentenza 14 settembre 1999 della Prima Camera civile del Tribunale d'appello (doc. A) in cui è stato chiarito come il marito si sia impegnato a saldare tutti gli oneri inerenti l'abitazione occupata dalla moglie. Per quanto concerne l'asserita eccedenza di fr. 1'227,50 al 1. gennaio 2002, il giudice di prime cure ha evidenziato come il credito posto in esecuzione si riferisse ad un intervallo temporale che va ben oltre il 1. gennaio 2002 e che tiene comunque conto dei vari aggiustamenti intervenuti nel tempo, in particolare dei pagamenti presi in considerazione per il calcolo dell'asserita eccedenza.

                                  D.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente APPE1, ribadendo le due tesi sostenute in prima istanza: una riferita ai pagamenti da lui direttamente effettuati nei confronti di terzi per conto della moglie, l'altra – in via solo subordinata – relativa all'eccezione di compensazione.

                                         L'appellante ritiene di aver pagato alcune spese a carico dell'istante, senza che venisse intaccato il fabbisogno minimo di quest'ultima. Siffatti pagamenti andrebbero pertanto presi in considerazione; giudicare in senso opposto equivarrebbe ad imporre al marito di pagare due volte le stesse spese in violazione del principio della buona fede. Secondo l'appellante, le spese ipotecarie di cui egli chiede il computo, non sono contemplate dalla sentenza 14 settembre 1999 della Prima Camera civile, che porrebbe a carico del marito soltanto le spese di ordinaria manutenzione della casa. Anche le spese correnti (acqua potabile, elettricità, olio combustibile, ecc.) non sarebbero state poste a carico del marito, il Pretore, nel decreto cautelare 7 luglio 2003, avendo solo supposto che le stesse fossero state assunte dall'escusso su base volontaria, perlopiù nell'ambito della questione dell'attribuzione dell'abitazione coniugale e non di quella della fissazione dei contributi di mantenimento. L'appellante ha inoltre confortato la sua tesi con la produzione di una sentenza 28 novembre 2003 della Prima Camera civile.

                                         Per quanto concerne il credito di fr. 1'227,50, l'appellante ha allegato che la sentenza 28 gennaio 2002 del Segretario assessore della Pretura di __________ (doc. 1) tiene già conto dei vari aggiustamenti intervenuti nel tempo. D'altronde, sarebbe spettato all'escutente dimostrare una lesione del suo minimo vitale.

                                  E.   Delle osservazioni dell’appellato si dirà, nella misura necessaria ai fini del presente giudizio, nei considerandi seguenti.

Considerato

in diritto:                  1.   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

                               1.1.   Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.).

                               1.2.   Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).

                               1.3.   In casu, sia la sentenza 14 settembre 1999 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 11.98.131/11.99.106, doc. A), sia la sentenza 14 novembre 2001 della medesima Camera (inc. 11.01.98), sia anche il decreto cautelare 7 luglio 2003 del Pretore della __________ (inc. OA.1999.31), il quale è provvisoriamente esecutivo senza cauzione e senza espressa menzione nel decreto (cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC), costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per fr. 79'414.-- (fr. 1'835.-- x 19 [mesi dal settembre 1998 al marzo 2000, doc. A, disp. n. I.3, p. 13] + fr. 509.-- x 18 [mesi dall'aprile 2000 al settembre 2001, doc. B, disp. n. 1, p. 8] + fr. 1'608,50 x 22 [mesi dall'ottobre 2001 al luglio 2003], doc. C, disp. n. 1.1, p. 7), ciò che peraltro non è contestato dall'appellante (cfr. appello, p. 5 ad 7). Il rigetto va tuttavia limitato a quanto effettivamente chiesto dall'istante, ossia fr. 21'994.-- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2003.

                                   2.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Tali eccezioni vanno esaminate solo se esplicitamente sollevate e dimostrate (cfr. Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81 e – a contrario – n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 80 e n. 46 ad art. 81).

                               2.1.   L'appellante allega anzitutto che l'istanza sarebbe dovuta essere respinta in considerazione del fatto che ha pagato debiti asseritamente dell'escutente senza volontà di donazione per un importo complessivo di fr. 25'725,25, come risulterebbe dai doc. 2 a 6 (spese riferite alla casa di __________ [acqua potabile, tasse canalizzazioni e rifiuti, elettricità, assicurazioni, ecc.], cfr. doc. 2 e 5; imposte, cfr. doc. 3, 4 e 6). Egli fonda la sua argomentazione sul principio della buona fede e la correlativa proibizione dell'abuso di diritto.

                                  a)   Va dapprima rilevato come l'art. 81 cpv. 1 LEF non menzioni siffatta eccezione, che appare difficilmente compatibile con il rigore formale voluto dal legislatore, rigore che dal 1. gennaio 1997 si giustifica tanto più che con l'introduzione dell'azione di annullamento o di sospensione dell'esecuzione ex art. 85a LEF, la concessione del rigetto definitivo non determina più per l'escusso conseguenze giuridiche irreparabili.

                                         Certo, è oggi ammesso che il divieto dell'abuso di diritto vale anche in ambito esecutivo (cfr. CEF 12 marzo 2001 [15.00.129], cons. 3, con rif.; DTF 105 III 83, con rif.; Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss., in particolare p. 299-300; Max Baumann, Zürcher Kommentar, 3. ed., Zurigo 1998, n. 33 e 36 ad art. 2 CC, con rif.; Gilliéron, n. 36 ss. ad art. 38-45), compresa la procedura di rigetto (cfr. CEF 19 aprile 1982, Rep. 1983, 130 s., cons. 8; TF II CC 16 giugno 1987, Rep. 1988, 294; LU SchKK 25 marzo 2002, BlSchK 2003, 172, cons. 4.3). Può tuttavia essere invocato solo in casi eccezionali, quando si verificano le condizioni particolari seguenti: l'abuso deve essere manifesto (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 102 III 5, cons. 1b i.f.; 115 III 21, cons. 3b; CEF 12 marzo 2001 [15.00.129], cons. 3.2); i fatti costitutivi dell'abuso devono essere comprovati, nella procedura sommaria ex art. 80 s. LEF con prova documentale (cfr. DTF 118 II 237 ss. e Gilliéron, op. cit., n. 62 ad art. 81, a proposito dell'allegazione circa la perdita del diritto alla rendita da parte del coniuge divorziato escutente che vive in concubinato).

                                  b)   Nel caso in esame, l'abuso invocato dall'escusso non è manifesto, siccome i fatti a fondamento della sua censura non sono evidenti. Non risulta infatti da nessuno dei dispositivi delle tre decisioni in questione (doc. A, B e C) l'asserito obbligo dell'escutente di assumere le spese al pagamento delle quali l'escusso ha provveduto. Dette sentenze si riferiscono unicamente all'obbligo di mantenimento posto a carico del marito, la o le decisioni provvisionali relative agli altri effetti accessori del divorzio non figurando agli atti. D'altronde, l'escutente contesta che le spese allegate dall'escusso siano state a suo (di lei) carico (cfr. osservazioni, p. 3 ad 6). Certo, sebbene il giudice del rigetto non sia autorizzato ad esaminare il fondamento della sentenza posta a base dell'esecuzione, gli è comunque consentito, per valutarne esattamente la portata, di considerare oltre al dispositivo anche le motivazioni (cfr. TF II CC 16 giugno 1987, Rep. 1988, 294, cons. 5). È invece escluso che possa fondarsi soltanto sui motivi della sentenza per riconoscere un obbligo a carico dell'escutente che non risulti dal dispositivo, poiché non vi sarebbe alcuna certezza che detto obbligo esista veramente. Le considerazioni dell'appellante (a p. 4 dell'appello) riferite al decreto cautelare 7 luglio 2003 (doc. 7) sono pertanto irrilevanti. Quanto alla sentenza 28 novembre 2003 della prima Camera civile, prodotta per la prima volta con l'atto appellatorio, essa è da considerare irricevibile, siccome ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF), in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4 LALEF). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, egli si fonda infatti su tale decisione non per trarne un argomento di diritto bensì un mero fatto. Non è pertanto stata portata la prova che le spese sostenute dall'escusso fossero a carico della moglie.

                                  c)   Nella citata decisione 25 marzo 2002, la Schuldbetreibungs- und Konkurskommission dell'Obergericht lucernese (BlSchK 2003, 172, cons. 4.3) ha confermato nel suo risultato la sentenza di primo grado con cui il giudice aveva respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione inoltrata dalla moglie dell'escusso per l'incasso di alimenti, ritenendo la stessa manifestamente abusiva, siccome il marito aveva pagato gli interessi ipotecari della casa di abitazione coniugale, che secondo la decisione provvisionale invocata dalla moglie erano a carico di quest'ultima, per un importo complessivo superiore al credito dedotto in esecuzione.

                                         Questa fattispecie si distingue tuttavia da quella qui in esame per il fatto che l'obbligo della moglie di pagare le spese poi solute dal marito era, nel primo caso, pacifico, in quanto risultava da una sentenza esecutiva e peraltro non era contestato. Per la precisione, il riferimento all'art. 2 cpv. 2 CC era del resto – come spesso – superfluo, perché si sarebbe già potuto ritenere, sulla base dell'art. 81 cpv. 1 LEF, che l'escusso aveva provato con documenti di aver estinto – per compensazione – il credito posto in esecuzione. La restrizione dell'art. 125 n. 2 CO non trovava d'altronde applicazione, dato che gli importi pagati dal marito non erano (più) assolutamente necessari al mantenimento della moglie, in quanto le spese necessarie di quest'ultima (riferite all'abitazione) erano state ridotte da quanto (direttamente) pagato dal marito (specie di esecuzione in natura). Per quanto concerne l'affitto dell'abitazione coniugale, il legislatore ha del resto esplicitamente autorizzato una simile compensazione (cfr. art. 121 cpv. 2, 2. periodo CC).

                                  d)   L'appellante si riferisce inoltre all'art. 175 CC (appello, p. 4), mentre probabilmente intendeva l'art. 175 CO relativo all'assunzione (interna) di debito. Egli non dimostra tuttavia l'esistenza di un tale accordo e comunque, seppure l'avesse fatto, non avrebbe provato l'estinzione del proprio debito, ma tutt'al più l'esistenza a carico della moglie di un obbligo di rifusione delle spese da lui assunte. Anche in tale ipotesi, l'appello potrebbe essere accolto solo qualora egli fosse riuscito a dimostrare di aver estinto il credito dedotto in esecuzione per compensazione con l'obbligo di rifusione della moglie. Orbene, non sono dati i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di compensazione.

                               2.2.   Quale prova dell’estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden” cfr. DTF 115 III 100 cons. 4, con rif.; LU SchKK 25 marzo 2002, BlSchK 2003, 171).

                                  a)   Per alcuni tribunali cantonali e la dottrina, quale prova della contropretesa sarebbero sufficienti documenti idonei a giustificare almeno il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 3 ad § 144; Dieter Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, SJZ 1987, p. 257, prima della nota 92; Viktor Aepli, Zürcher Kommentar V 1h, 3. ed., Zurigo 1991, n. 159 ad Vorbem. zu Art. 120-126, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 81; Stücheli, op. cit., p. 238 a.i.).Tale formulazione è fonte di possibili malintesi. Infatti, l'art. 81 cpv. 1 LEF esige una prova (documentale) "rigorosa" (cfr. DTF 115 III 100 cons. 4; 124 III 503 cons. 3a) dell'estinzione del credito posto in esecuzione. Un riconoscimento di debito scritto e firmato dall'escutente (che costituisce sì un titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF) potrà quindi giustificare la reiezione dell'istanza soltanto qualora il giudice sia convinto dell'esistenza della contropretesa opposta in compensazione; il minimo dubbio dovrà approfittare all'escutente, anche se le sue allegazioni appaiono meno verosimili (ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF) di quelle contrarie dell'escusso.

                                  b)   In casu, il credito di fr. 25'725,25 opposto in compensazione dall'appellante non è accertato né da una sentenza esecutiva né da un riconoscimento di debito incondizionato, come già esposto sopra (cons. 2.1b).

                                  c)   Per quanto riguarda il credito di fr. 1'227,50 (doc. 1), l'appellante ribadisce l'argomentazione sostenuta in prima istanza, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione pretorile (cfr. cons. 4.3) che l'ha respinta. Già per questo motivo la censura andrebbe dichiarata nulla ai sensi dell'art. 309 cpv. 1 lett. f e cpv. 5 CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF (cfr. CEF 6 novembre 2003 [14.03.36], Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 309). In ogni caso, essa è infondata. In effetti, la sentenza 28 gennaio 2002 del Segretario assessore della Pretura di __________ (doc. 1) si limita ad annullare l'esecuzione n. __________ dell'UEF di __________ promossa da APPO1 contro APPE1 e non accerta l'esistenza a favore di quest'ultimo di un credito di fr. 1'227,50 al 1. gennaio 2002. L'appellante non ha d'altronde provato che il credito dedotto da APPO1 in siffatta esecuzione concernesse l'intero periodo (dal settembre 1998 al luglio 2003) al quale si riferisce l'esecuzione qui in questione, e ciò può senz'altro essere escluso già a causa della data d'emissione della sentenza 28 gennaio 2002. Del resto, pur volendo dedurre dall'importo di fr. 79'414.-- risultante dai titoli di rigetto (cfr. supra cons. 3.1) la somma di fr. 15'215.--, che, secondo la sentenza 28 gennaio 2002, l'escusso risulterebbe aver pagato a favore della moglie, il risultato (fr. 64'199.--) rimarrebbe comunque superiore a quanto effettivamente richiesto dall'escutente (fr. 21'994.--). L'appellante non ha infatti provato che l'importo di fr. 15'215.-- sia da aggiungere a quello di fr. 57'420.-- che l'escutente ha riconosciuto di aver ricevuto dal marito quali alimenti: dal confronto del cons. 2.1 della sentenza 28 gennaio 2002 (doc. 1) e dell'istanza di rigetto (a p. 2) si evince per contro che gli alimenti il cui versamento è stato preso in considerazione nella sentenza (fino al mese di dicembre 2001) sono verosimilmente inclusi in quelli riconosciuti dall'escussa (per il periodo dal settembre 1998 al dicembre 2001).

                                   3.   L’appello va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 81 LEF, 2, 121 CC, 125 CO, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia                 

                                   1.   L’appello 29 dicembre 2003 di APPE1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico. APPE1 rifonderà a controparte fr. 700.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione a:      –  avv. RAPP1, __________;

                                                                      –  avv. RAPP2 __________.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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