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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2003 14.2003.55

25 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·584 mots·~3 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.55

Lugano 25 luglio 2003 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 marzo 2003 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì

     __________ alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

30 giugno 2003 ha postulato l'annullamento del fallimento;

preso atto delle osservazioni 15 luglio 2003 della parte appellata;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 7 luglio 2003 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:                    A.   Con istanza 21 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'152.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso.

                                  C.   Il 24 giugno 2003 la Pretore del Distretto del Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 30 giugno 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 10 giugno 2003 direttamente all'Ufficio esecuzione di Lugano e producendo una ricevuta postale 10 giugno 2003 risp. un fax inviato all'UE di Lugano relativi al versamento di fr. 2'499.-- a favore della __________ (doc. A).

                                  E.   Con le sue osservazioni la __________ ha chiesto che le spese vengano caricate all'appellante, ritenuto che era compito della debitrice produrre in Pretura la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito.

Considerato

In diritto:                  1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 30 giugno 2003 della __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 9 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 30 giugno 2003 di __________, è accolto.

                                         "1. La dichiarazione di fallimento 24 giugno 2003 pronunciata

                                              dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.

                                        FA. __________, nei confronti di __________, è annullata.

                                         2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare

                                             come di rito, è posta a carico di __________.

                                         3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come

                                             di rito, sono poste a carico di __________."

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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