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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2004 14.2003.44

8 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,899 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.44

Lugano 8 gennaio 2003 EC/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza     27 febbraio 2003 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza  9 aprile 2003 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 55'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese esecutive”.

 2    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di ripetibili”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 aprile 2003 ha postulato il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 35'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese esecutive, protestate spese, tasse e ripetibili di seconda istanza;

preso atto delle osservazioni 9 maggio 2003 della parte appellata;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                      

                                         A.  Con PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno __________ AG ha __________ SA per l'incasso di fr. 55’504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002, indicando quale titolo di credito: "Fattura nr. 02-7153 del 15.7.2002”.

                                         B.  Con l’istanza del 27 febbraio 2003 __________ AG ha postulato il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente a fr. 35'504.40 oltre agli accessori.

                                C.  Con sentenza 9 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha integralmente accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per fr. 55'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese esecutive.

                                      Oltre a ciò ha accollato all’escussa le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.--, condannandola a rifondere alla controparte fr. 500.-- di ripetibili.

                                         D.  Contro la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravata __________ SA postulando il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 35'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese esecutive, protestate spese, tasse e ripetibili di seconda istanza.

                                              L’appellante ha rilevato che dopo l’intimazione del precetto esecutivo ha proceduto al pagamento di fr. 20'000.--, motivo per il quale la creditrice ha chiesto il rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 35'504.40. Il primo giudice avrebbe pertanto rigettato l’opposizione per un importo superiore a quello richiesto dall’istante.

                                              Pure la tassa di giustizia e le ripetibili assegnate alla controparte devono essere ridotte in considerazione del minor valore della causa a fr. 300.-rispettivamente a fr.  400.--.

                                         E.  Con osservazioni 9 maggio 2003 __________ AG ha evidenziato che la procedura sarebbe stata viziata da un errore manifesto, in quanto il rigetto dell'opposizione è stato chiesto per fr. 35'504.40.

Considerato

in diritto:

                                         1.   Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85], citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ritenuto che il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non può essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza questo tipo di procedura. Per questo motivo corretta è stata dal profilo formale la decisione di _____________ SA di impugnare il pronunciato di primo grado con tempestivo atto d’appello del 29 aprile 2003.

                                          2.   In concreto non vi è tra le parti contestazione sulla qualità di titolo legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione della documentazione versata agli atti e neppure vi è contestazione sull’importo di fr. fr. 35'504.40 oltre accessori per il quale l’opposizione interposta al PE n. __________doveva essere respinta.

                                               Entrambe le parti concordano in sostanza che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata debba essere riformato nel senso proposto da __________ SA.

                                          3.   La procedente, con l’istanza, ha ridotto l’importo per il quale ha richiesto il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 55'504.40 oltre accessori indicati nel precetto esecutivo a fr. 35'504.40 sempre oltre accessori. Il giudice di prime cure ha omesso di considerare tale richiesta, chiaramente indicata nel petitum, per evidente svista, per cui la sentenza va riformata nel senso richiesto dalla debitrice, ritenuto che anche nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante.

                                          4.   A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a LEF; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF (art. 20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).

                                               Quando nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.

                                          5.   Per l’art. 48 OTLEF la tassa per le decisioni giudiziarie prese nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione varia da fr. 60.-- a fr. 500.-- per un valore compreso tra i fr.  10'000.-- e i fr. 100'000.--. La tassa di giustizia è una tassa globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF).

                                               Nella concreta fattispecie il Segretario assessore ha stabilito correttamente e nei limiti fissati dalla OTLEF in fr. 400.-- la tassa di giustizia, reputando quale valore determinante della lite l’importo di fr. 55'504.40 oltre accessori. Si giustifica pertanto, in considerazione del minor valore della causa rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, di determinare, così come richiesto con l’atto d’appello, in fr. 300.-- la tassa di giustizia per la decisione di prima sede.

                                          6.  

                                          a)  Ai sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione ex combinati art. 80 e 25 n. 2 lett. a LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e il suo ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l'indennità -nelle procedure sommarie in materia di esecuzione- comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--.

                                          b)  Sull’indennità assegnata in prima sede, va detto che quella decisa dal Segretario assessore di fr. 500.-- è nei limiti fissati dalla TOA: tenuto conto di un valore litigioso di fr. 35'504.40, di un tasso tra il 4% e il 7% secondo l’art. 9 TOA, quindi di un tasso minimo dello 0,4% e massimo del 3,5% in ambito esecutivo in virtù dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto dal primo giudice dell’1.41% è nei limiti fissati dalla TOA. Tuttavia, per il Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c), la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, Lugano 1999, p. 178, n. 2.2.9.6.b). Secondo il diritto federale, l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate, comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69, cons. 3a). Quest’ultimo è da ritenere adeguatamente indennizzato quando vengono presi in considerazione il suo dispendio in tempo, la difficoltà delle questioni giuridiche sollevate e la sua responsabilità, l’estensione della quale dipende anche dal valore litigioso (cfr. DTF 119 III 69, cons. 3b). Nell’elenco del Tribunale federale non vi è spazio per una maggiorazione punitiva, ricordato comunque che la declaratoria di temerarietà è inapplicabile in tema di esecuzione e fallimento (cfr. CEF 29 novembre 1994, citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 152).

                                          c)     Nel caso di specie, tenuto conto del tempo necessario in termini di razionalità per la preparazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e la comparizione all’udienza di contraddittorio, della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, nella quale anche in caso di soccombenza non può darsi pregiudizio irreparabile per nessuna delle parti), dell'esito dell'intervento del patrocinatore e del valore litigioso, si giustifica in applicazione dei principi di cui al precedente considerando un’indennità di fr. 500.-- in prima sede anche in considerazione del ridotto valore della causa.

                                          7.   L’appello 29 aprile 2003 di __________ SA è quindi parzialmente accolto.

                                               Viste le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’attribuire ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 17, 20a LEF; 48, 49 cpv. 1, 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; 22 LALEF; 9 e 18 cpv. 1 TOA

pronuncia:                    

                                          I.    L’appello 29 aprile 2003 di __________ SA, è parzialmente accolto.

                                         I.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 9 aprile 2003 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città vengono riformati come segue:

                                         “1.    L’istanza 27 febbraio 2003 di __________, è accolta.

                                         1.1.  Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ SA, al precetto esecutivo n. __________del 2/9 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per fr. 35'504.40 oltre interessi al 5% dal          15 luglio 2002.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ SA, che rifonderà a __________ AG fr. 500.-- di indennità.”

                                          II.   Non si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano indennità. L'anticipo di fr. 400.-- versato dall'appellante le sarà retrocesso.

                                          III.  Intimazione a:     - avv. __________;

                                                                            - avv. __________.                    Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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