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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2003 14.2003.43

29 avril 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·407 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.43

Lugano 29 aprile 2003/CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 5 febbraio 2003 da

__________  

contro  

__________  

tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal Municipio di __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 29 gennaio 2002 per il pagamento di fr. 37'235,80 oltre interessi e spese;

vista la sentenza 3 aprile 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;

preso atto dell’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________;

atteso che esso non è stato notificato alla controparte, in quanto i propri diritti non sono pregiudicati dalla presente procedura;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che l’appellante allega di non essere stato citato all’udienza di contraddittorio del 3 aprile 2003 e chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr. 210.-- che gli è stata accollata con la sentenza impugnata;

                                          che la Pretura di Lugano ha confermato la mancata citazione dell’appellante in seguito ad un disguido di cancelleria;

                                          che l’udienza 3 aprile 2003 e la consecutiva sentenza di stessa data risultano pertanto nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che va rilevato d’ufficio da ogni autorità, compresa quella che ha emanato l’atto di procedura nullo;

                                          che anche il dispositivo riferito alla tassa di giustizia risulta pertanto nullo;

                                          che siccome la nullità è da addebitare alla Pretura di Lugano, occorre prescindere dal prelevare la tassa di giustizia, sia di prima che di seconda istanza;

                                          che non occorre ordinare la fissazione di una nuova udienza, avendo l’appellante nel frattempo ritirato l’esecuzione in seguito ad un accordo con il Comune di __________;

                                          che l’appello va quindi accolto;

                                          che non si assegnano indennità in quanto non richieste dall’appellante.

Richiamati gli art. 82 LEF; 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      L’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è dichiarata nulla.

                                2.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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