Incarto n. 14.2003.31
Lugano 4 luglio 2003/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 novembre 2002 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 marzo 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
28 marzo 2003 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 5 maggio 2003 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ del 17/19 settembre 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2002, indicando quale titolo di credito: "Onorario di consulenza inerente la gestione e l'amministrazione della società qui escussa, per il periodo 16.04.2002 - 31.05.2002 (importo pattuito e riconosciuto con contratto __________ del 12.04.2002 - art. 4.3.)". Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita di azioni stipulato con __________ il 12 aprile 2002 (doc. B), che al punto 4.3. prevede quanto segue:
" Per il periodo dal 16 aprile 2002 al 31 maggio 2002 l'Acquirente (conferisce) al signor __________ un mandato di consulenza inerente la gestione e l'amministrazione della Società. L'onorario per tale attività da corrispondere al signor __________ viene fissato già sin d'ora in fr. 10'000.-- (franchi diecimila) e sarà pagato entro il 15 giugno 2002.
In tale periodo il signor __________ è a disposizione della Società per un massimo di 40 ore settimanali."
Il precettante pretende il pagamento dell'onorario di fr. 10'000.-- per l'attività svolta dal 16 aprile al 31 maggio 2002.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha rilevato che il contratto in oggetto (doc. B) è stato sottoscritto dalla persona fisica __________ e non dalla __________.
Inoltre la clausola in esame si riferisce ad un mandato che, per espresso tenore letterale della stessa, è stato conferito da __________ personalmente a __________. La debitrice ha poi negato che il procedente abbia mai fornito la sua prestazione.
Con la replica il creditore ha osservato che dall'estratto RC della __________ emergono i diritti di firma. Egli ha poi asserito che dalla volontà delle parti, espressa con il contratto 12 aprile 2002 (doc. B), emerge che l'importo di fr. 10'000.-- è dovuto da chi ha beneficiato delle prestazioni effettuate durante il periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2002. __________ costituisce inoltre una violazione del principio della buona fede nei rapporti contrattuali eccepire la carenza di legittimazione passiva.
Duplicando l'escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni di risposta.
D. Con sentenza 19 marzo 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo il contratto doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, considerato che dalla clausola 4.3. risulta chiaramente che il mandato è stato conferito a __________ da __________ nella sua qualità di acquirente della società e non a titolo personale. Secondo la prima giudice la prova risiede nel fatto che secondo le pattuizioni __________ doveva essere a disposizione della società per un massimo di 40 ore settimanali.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.ll riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
Il debitore deve essere identico con colui il quale ha emesso il riconoscimento di debito e che risulta sul PE quale debitore (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 50 ad art. 82 LEF).
Il rigetto provvisorio dell'opposizione non va concesso, qualora in luogo della persona giuridica obbligatasi viene escusso il suo detentore oppure qualora in luogo del suo detentore obbligatosi viene escussa la persona giuridica (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 180).
c) Dall'esame del doc. B si evince che il contratto di compravendita delle azioni della __________ è stato stipulato tra il loro proprietario __________ e l'acquirente __________. Quest'ultimo, secondo il punto 4.3. del contratto, ha tra l'altro conferito al procedente un mandato di consulenza per il periodo dal 16 aprile al 31 maggio 2002, per il quale è stato concordato un onorario di fr. 10'000.--, da pagarsi entro il 15 giugno 2002. Contrariamente a quanto sostenuto dal procedente, la firma di __________ sul documento B, è stata apposta da quest'ultimo quale venditore risp. mandatario e non quale avente diritto di firma per la __________, anche se in quel momento egli era ancora presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, come risulta dall'estratto RC (doc. C). Infatti sul doc. B appare una sola firma di __________, mentre non vi è indicazione alcuna in merito ad un suo ruolo come rappresentante della __________, quale società conferente il mandato di consulenza. Dal doc. B non risulta pertanto alcun obbligo dell'escussa al pagamento dell'onorario posto in esecuzione. In casu non vi è pertanto identità tra la debitrice indicata sul PE e sull'istanza di rigetto e il debitore che appare sul contratto doc. B.
L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata nei confronti di __________ va pertanto respinta per carenza di legittimazione passiva, mancando un suo riconoscimento di debito nei confronti del procedente.
2. L'appello 28 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 28 marzo 2003 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 22 novembre 2002 di __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, già anticipata dalla parte istante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria