Incarto n. 14.2003.17
Lugano 15 aprile 2003 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 18 dicembre 2002 presentata da
__________
contro
__________ patr. da: avv. __________
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 14 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno __________.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
21 febbraio 2003 ne postula l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 2 aprile 2003 della parte appellata;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26 febbraio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 18 dicembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 5'343.70.
B. All'udienza di contraddittorio del 10 febbraio 2003 nessuno è comparso.
C. Con decisione 14 febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 21 febbraio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere depositato presso l'UEF di Bellinzona fr. 5'469.65 a saldo dell'esecuzione in oggetto, compresi interessi e spese, così come gli importi di fr. 341.40 risp. fr. 463.80 oltre alle spese relativi ad altre 2 procedure esecutive, in cui non era stata interposta opposizione (doc. B).
Per quel che riguarda la sua solvibilità l'appellante ha rilevato che nell'estratto delle esecuzioni 18 febbraio 2003 sono elencate solo 2 ulteriori procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 13'085.95 le quali sono giunte allo stadio di opposizione. Queste procedure sono oggetto di trattative con i creditori, di cui uno ha già proposto il pagamento dilazionato. Con il secondo creditore le trattative verranno avviate quanto prima, il responsabile essendo assente. La __________ ha poi asserito di non trovarsi in uno stato d'illiquidità, la momentanea mancanza di liquidità essendo dovuta principalmente alla stagione invernale. L'appellante ha aggiunto di non poter fornire altri dati in quanto l'attività è stata avviata nel mese di ottobre dello scorso anno e non sussiste quindi la possibilità di fare confronti.
E. Con le sue osservazioni la __________ ha dichiarato che, nel caso di pagamento completo del suo credito da parte della __________, non è interessata al suo fallimento.
Considerato
In diritto:
1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 21 febbraio 2003 dell'UEF di Bellinzona (doc. B) si evince che la debitrice ha depositato fr. 5'469.65 a saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 2 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 18 febbraio 2003 dell'UEF di Bellinzona (doc. G) risulta che contro l'appellante, oltre alla menzionata, sono pendenti 4 ulteriori esecuzioni promosse tra il 27 gennaio ed il 14 febbraio 2003. Per le esecuzioni n. __________ risp. __________ promosse dall'__________ e giunte allo stadio di notifica del precetto, l'appellante ha depositato presso l'UEF di Bellinzona fr. 341.40 risp. fr. 463.80 (doc. B). Per quel che riguarda l'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ per fr. 3'644.95 la __________ ha prodotto uno scritto 20 febbraio 2003 della creditrice (doc. C) in merito alla concessione di una dilazione di pagamento in 10 rate a partire dal 1. marzo 2003. La più recente procedura esecutiva n. __________ promossa dalla __________ per l'importo di fr. 9'441.-- è giunta solo allo stadio di opposizione totale. L'appellante non ha però negato l'esistenza di questo debito, bensì ha dichiarato di volere avviare delle trattative con la creditrice. Questa dichiarazione non è tuttavia sufficiente, ritenuto che per rendere verosimile la propria solvibilità la debitrice deve produrre dei riscontri oggettivi. Senza la produzione di un documento in tal senso, che dimostri che il pagamento del debito nei confronti della __________ è stato, per esempio dilazionato oppure sostanzialmente ridotto, non può che essere ritenuto che la __________ non è in grado di pagare un debito di fr. 9'441.--, il che dimostra che si trova in uno stato d'illiquidità e che non è più in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della solvibilità non risulta pertanto come reso sufficientemente verosimile. L'art. 174 cpv. 2 LEF non è quindi applicabile e di conseguenza il fallimento della __________ non può essere annullato.
2. L'appello 21 febbraio 2003 della __________ va quindi respinto.
Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello 21 febbraio 2003 della __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da
martedì __________ alle ore 10:00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria