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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2004 14.2003.111

17 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,297 mots·~11 min·4

Résumé

documenti redatti in lingua straniera. Necessotà di produrre l'originale di un vaglia cambiario. Riconoscimento di debito all'udienza di contraddittorio

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.111

Lugano 17 settembre 2004 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 settembre 2003 da

 AP1  patr. dall’AO0  

contro  

  AO1  già patr. dall’  RA2 , ora patr. dall’RA0  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________1 del 4/6 settembre 2003 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 dicembre 2015 (recte: 15 dicembre 2003) ha così deciso:

"1.   L'istanza è respinta.

 2    La tassa di giustizia in fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 9'000.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 29 dicembre 2003 ha postulato in via principale l’accoglimento dell'istanza e in via subordinata la retrocessione dell’incarto alla Pretura di Lugano, protestando tasse e ripetibili;

con osservazioni 29 gennaio 2004 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                         A.  Con PE n. __________ dell’UE di Lugano __________ AP1 ha escusso __________ AO1 per l’incasso di fr. 15'500’000.-- oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2003, indicando quale titolo di credito “Loan agreement del 20 marzo 2003, Addendum “B” del 2 aprile 2003, Addendum “D” del 30 giugno e Addendum “E” del 1. luglio 2003. Vaglia cambiario all’ordine del 7 marzo 2003 per fr. 14'364'000.--, vaglia cambiario all’ordine del 17 giugno 2003 per fr. 900'000.-- e vaglia cambiario all’ordine del 23 luglio 2003 per fr.   236'000.--.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

                                         B.  Il procedente fonda la propria pretesa sull’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A), sull’Addendum “B” del 2 aprile 2003 (doc. C), sull’Addemdum “D” del 30 giugno 2003 (doc. D1) e sull’Addendum “E” del 1. luglio 2003 (doc. D2).

                                              Il procedente produce pure la fotocopia di tre vaglia cambiari sottoscritti da __________ AO1 (doc. E).

                                         C.  All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione d’incompetenza della Pretura di Lugano, ritenuto che il punto 8 dell’agreement doc. A “crea una clausola di proroga di foro a favore del Tribunale arbitrale”.

                                              Nel merito l’escusso ha riconosciuto di aver ricevuto l’importo indicato al punto 2 dell’istanza, ossia complessivi fr. 10'764'000.-- (fr. 8'004'000.-- il 21 marzo 2003 e fr. 2'760'000.-- il 24 marzo 2003, doc. B). __________ AO1 ha poi chiesto “di ridurre l’importo degli interessi ad un tasso di interesse corrente per un credito in bianco, che potrebbe essere del 6%; questo in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO, ciò per una nullità parziale”.

                                         D.  Con sentenza 15 dicembre 2003 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.

                                              La prima giudice ha rilevato che l’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A), l’Addendum “B” del 2 aprile 2003 (doc. C), l’Addemdum “D” del 30 giugno 2003 (doc. D1) e l’Addendum “E” del 1. luglio 2003 (doc. D2), devono essere considerati come non prodotti, ritenuto che gli stessi non sono stati accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana.

                                              A mente della giudice di prime cure neppure è possibile concedere il rigetto dell’opposizione sulla base delle cambiali prodotte solo in fotocopie. Per la Segretaria assessore la mancanza di un “titolo per il rigetto dell’opposizione, non può essere sanata neppure dal fatto che il legale della parte convenuta, in sede di udienza di discussione, ha dichiarato di aver ricevuto l’importo indicato al punto 2 dell’istanza”.

                                         E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ AP1 postulando in via principale l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione ed in via subordinata la retrocessione dell’incarto alla Pretura di Lugano e la concessione di un termine di venti giorni per presentare la traduzione in lingua italiana dei documenti redatti in lingua inglese.

                                              A mente dell’appellante agli atti vi sarebbe valido titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione e la reiezione dell’istanza da parte della prima giudice per mancata traduzione costituirebbe formalismo eccessivo.

                                         F.  Con osservazioni 29 gennaio 2004 __________ AO1, dopo aver nuovamente ammesso di aver ricevuto un determinato importo ma inferiore a quello in esecuzione, si è opposto al gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                      1.

                                      a)      La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                          c)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                   2.         Nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sull’agreement del 20 marzo 2003 (doc. A), sull’Addendum “B” del 2 aprile 2003 (doc. C), sull’Addendum “D” del 30 giugno 2003 (doc. D1) e sull’Addemdum “E” del 1. luglio 2003 (doc. D2), tutti documenti redatti in lingua inglese e privi delle necessarie traduzioni in lingua italiana, motivo per il quale la prima giudice li ha ritenuti non prodotti in conformità dell’art. 21 cpv. 2 LALEF.

                                               L’appellante ritiene che la giudice di prime cure non poteva non prendere in considerazione i documenti menzionati senza fissarle un breve termine per tradurli, a pena di ledere il divieto del formalismo eccessivo.

                                               Secondo il chiaro tenore dell’art. 21 cpv. 2 LALEF “i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti”. L’art. 21 cpv. 3 LALEF, riservando al creditore il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico, esclude addirittura implicitamente la possibilità per il giudice di fissare un termine per sanare la mancata produzione della traduzione in lingua italiana. La regola dell’art. 21 cpv. 2 LALEF è del resto solo un caso particolare del principio di perenzione del diritto di produrre dei documenti dopo la chiusura del contraddittorio (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF).

                                               Come evidenziato dal creditore, in DTF 102 I 35 ss. (citata in Panchaud/Caprez, op. cit., § 11 n. 4) il Tribunale federale ha effettivamente stabilito che l’autorità cantonale che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo parificabile ad un diniego di giustizia e viola pertanto l'art. 4 vCost. (oggi art. 30 cpv. 1 Cost.). La citata sentenza è stata prolata però nell’ambito di una vertenza penale in cui il problema si pone in termini decisamente diversi da quelli in esame, ritenuto che le conseguenze dell’estromissione di un documento (in particolare di una traduzione) dall’incarto sono infinitamente più pesanti nella procedura penale (o civile di merito) che non in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui resta sempre riservato il diritto di riproporre una nuova istanza, se del caso nell’ossequio del prescritto linguistico (cfr. art. 21 cpv. 3 LALEF), di modo che non si può ravvisare un caso di diniego di giustizia nell’applicazione puntuale dell’art 21 cpv. 2 LALEF.

                                               Il principio di celerità che informa il diritto federale esecutivo (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) non consente la fissazione di un termine supplementare per la produzione della traduzione dei documenti redatti in una lingua non nazionale, ritenuto che in simile ipotesi la procedura di rigetto sarebbe procrastinata almeno del numero dei giorni del termine supplementare, senza contare eventuali eccezioni relative alla correttezza della traduzione, nonché la necessità di indire una seconda udienza qualora i documenti fossero stati prodotti solo in sede di contraddittorio.

                                               Il rispetto del principio di celerità e dell’art. 21 LALEF prevalgono dunque sull’interesse del ricorrente alla produzione tardiva di una traduzione la cui necessità doveva essergli nota, di modo che la decisione pretorile è corretta: i documenti A, doc. C, doc. D1 e doc. D2 hanno pertanto da ritenersi come non prodotti.

                                    3.

                                    a)        Nella procedura esecutiva ordinaria – non cambiaria – un vaglia cambiario valido costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente, anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti dell’avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per il rinvio dell'art. 1098 cpv. 3 CO; cfr. CEF 13 novembre 2002 [14.2002.62], cons. 2a; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 152 ad art. 82 LEF, con rif.).

                                      b)      Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                              L'imprescindibile necessità della produzione dell'originale si ha invece per la cartavalore, la cui peculiarità è evidenziata dalla definizione legale data dall'art. 965 CO nel senso che titolo di credito (cartavalore) è ogni documento nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere esercitato né trasferito senza il documento medesimo: l'inscindibilità del diritto incorporato con il possesso materiale del documento è quindi la caratteristica determinante dei titoli di credito tant'è che il debitore non è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta se non contro consegna del titolo stesso (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

                                   c.         Nel caso di specie il procedente ha prodotto solo le fotocopie dei vaglia cambiari sui quali fonda le proprie pretese (doc. E). Questo modo di procedere ha però conseguenze per chi se ne prevale. Infatti trattandosi di cartavalore ex art. 965 CO, i vaglia cambiari dovevano necessariamente essere prodotti all'udienza di contraddittorio in originale, i diritti ivi incorporati potendo essere esercitati dal creditore solo con la presentazione dei titoli.

                                              Sebbene la relativa censura non sia stata sollevata dall’escusso, la prima giudice doveva, come in concreto ha fatto, rilevarla d’ufficio, siccome il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989, p. 331; Staehelin, op.cit., vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                   4.

                                    a)        Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio dinanzi al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez, op. cit., § 9; JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 82).

                                         b)  Nel caso di specie all’udienza di contraddittorio l’escusso si è limitato a riconoscere di aver ricevuto l’importo indicato al punto 2 dell’istanza, ossia complessivi fr. 10'764'000.-- (fr. 8'004'000.-- il 21 marzo 2003 e fr. 2'760'000.-- il 24 marzo 2003, doc. B). Egli non si è invece riconosciuto, in modo incondizionato, debitore nei confronti del procedente per siffatto importo. Il verbale dell’udienza tenutasi dinanzi alla Segretaria assessore di Lugano il 15 dicembre 2003 non costituisce pertanto un riconoscimento di debito (autonomo dall’agreement del 20 marzo 2003, dall’Addendum “B” del 2 aprile 2003, dall’Addendum “D” del 30 giugno 2003, dall’Addendum “E” del 1. luglio 2003 e dai tre vaglia cambiari prodotti solo in fotocopia) da parte dell’escusso.

                                           5.    L'appello 29 dicembre 2003 di __________AP1, __________b, è respinto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2, 84 cpv. 2 LEF; 20 cpv. 2, 21 cpv. 2 LALEF; 30 cpv. 1 Cost.; 965, 1022 cpv. 1, 1098 cpv. 3 CO; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF)

pronuncia:

                                    1.         L’appello 29 dicembre 2003 di ____________________AP1, __________b, è respinto.

                                   2.         La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’500.--, è posta è posta a carico di __________ AP1, il quale rifonderà a __________o AO1 fr. 6'000.-- di indennità.

                                   3.   Intimazione:    -      RA0;

                                                                  -      AO0.

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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