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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.06.2003 14.2003.11

10 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,024 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.11

Lugano 11 giugno 2003 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 5 novembre 2002 da

__________  

Contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla dott. __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 12'000.-- oltre interessi e spese;

vista la sentenza 21 gennaio 2003 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,

preso atto dell’appello 3 febbraio 2003 di __________ nonché delle osservazioni 13 marzo 2003 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          che il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (__________) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c);

                                          che in particolare il giudice esamina d’ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82);

                                          che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

                                          che il creditore procede per l’incasso delle pigioni da gennaio a ottobre 2002 sorte nell’ambito del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 3 marzo 1993 (doc. D), il quale, al punto 4, prevede il pagamento di una pigione mensile di fr. 1'200.--;

                                          che il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. ad es. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art, 82);

                                          che se il contratto è di durata indeterminata, esso vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 363);

                                          che nel caso di specie, il doc. D costituisce in principio un valido titolo di rigetto provvisorio

                                          che però, in linea di massima, il contratto di locazione vale titolo di rigetto dell’opposizione solo a favore della persona indicata quale locatore (identità tra escutente e creditore sul titolo di rigetto, cfr. Stücheli, op. cit., loc. cit.);

                                          che tuttavia, se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa (art. 261 cpv. 1 CO);

                                          che di conseguenza il contratto di locazione sottoscritto dal precedente proprietario giustifica pure il rigetto dell’opposizione interposta alle esecuzioni promosse dal nuovo proprietario qualora questi dimostri l’avvenuto trapasso di proprietà (cfr. sul problema della surrogazione legale in generale: Stücheli, op. cit., p. 173 s. ad c);

                                          che nel caso di specie l’estratto del registro fondiario prodotto sub doc. B non è idoneo a dimostrare che l’escutente è diventato proprietario dell’oggetto locato dopo la conclusione del contratto di locazione;

                                          che infatti in tale contratto (doc. D) quale oggetto della locazione viene designato “lo stabile denominato __________, Piano: VI. Interno nr. “________, mentre l’estratto del registro fondiario sub doc. B si riferisce al mappale n. __________ di __________, ubicato in “__________ ” e composto di 3 piani;

                                          che, ad eccezione del Comune di ubicazione, non vi sono elementi comuni alle due descrizioni che permettano di affermare con certezza che l’escutente sia diventato proprietario dell’immobile in cui si trova l’appartamento locato;

                                          che il tipo sommario della procedura in atto non consente l’esperimento di ulteriori indagini volte a chiarire la questione;

                                          che a futura memoria va ricordato all’appellante il principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso secondo il quale il rigetto o il non rigetto dell'opposizione esplica effetti unicamente per l'esecuzione in corso (____________________cons. 2a; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989 p. 344; Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 84 con numerosi riferimenti; Gilliéron, op. cit., n. 64 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 157 s.);

                                          che le sentenze di rigetto emanate nell’ambito di esecuzioni precedenti non hanno pertanto alcun effetto preclusivo in eventuali esecuzioni successive;

                                          che l’appello 3 febbraio 2003 va accolto, ancorché per motivi diversi da quelli addotti dall’appellante;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 82 LEF; 261 CO; 25 LALEF; 98 CPC; 48, 49, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      L’appello 3 febbraio 2003 della dott. __________, Paradiso, è accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 21 gennaio 2003 (__________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                          “1. L’istanza è respinta.

                                           2.  La tassa di giustizia in fr. 100.-- è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 200.--a titolo d’indennità.”

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 100.-- a titolo d’indennità.

                                3.      Intimazione a: - ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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