Incarto n. 14.2003.101
Lugano 1 aprile 2004 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull'istanza 17 luglio 2003 dell'
AP1
contro
chiedente la chiusura della procedura di fallimento secondario riferita all'
eredità oberata della defunta AO1 rappr. dal curatore fallimentare __________, __________, Germania
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con decreto 20 febbraio 1997 (inc. 14.97.2), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera il fallimento dell'eredità oberata di AO1 dichiarato il 5 maggio 1995 dall'Amtsgericht __________, __________ (Germania);
che gli unici attivi rinvenuti sono stati un conto presso la Banca __________, il cui saldo di fr. 1'321.20 è stato versato al curatore fallimentare il 20 giugno 1997, nonché un terreno di mq 2606 (area forestale, mapp. __________) avente un valore di stima ufficiale di 521,20 e peritale di fr. 800.--;
che nessun creditore si è annunciato nel termine (2 maggio 1997) fissato per l'insinuazione dei crediti pubblicato con l'avviso di apertura del fallimento in via sommaria del 1. aprile 1997;
che la graduatoria, depositata dal 20 maggio 1997, è cresciuta in giudicato senza sollevare eccezioni (cfr. scritto 23 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5);
che, con autorizzazione 19 gennaio 2001 del curatore fallimentare __________, il fondo n. __________ è stato donato al Comune di __________ il 2 agosto 2001 (cfr. rogito n. 348 dell'avv. __________), un diritto alla metà del prezzo complessivo incassato essendo stato concesso al __________ in caso di rivendita del terreno "negli anni futuri" per un prezzo superiore a fr. 500.--;
che il conto delle tasse e delle spese presenta un saldo negativo di fr. 942,90;
che siffatta perdita va ricondotta all'inosservanza di diverse norme giuridiche;
che, in primo luogo, l'AP1 avrebbe dovuto, dopo aver constatato il valore esiguo degli attivi inventariati, chiedere a questa Camera, quale autorità avente dichiarato il fallimento secondario, di sospendere la procedura per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss. LDIP (cfr. Stephen V. Berti/Urs Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231);
che così facendo si sarebbe potuto esigere dall'amministrazione fallimentare estera una garanzia per le spese ai sensi dell'art. 230 cpv. 2 LEF, in modo da evitare la perdita poi puntualmente verificatasi;
che inoltre il saldo del conto presso la Banca __________ non sarebbe dovuto essere trasferito all'amministrazione estera prima che la graduatoria estera fosse stata riconosciuta da questa Camera (cfr. art. 173 cpv. 2 e 3 LDIP), la quale avrebbe così avuto modo di ricordare all'Ufficio che andava consegnata all'amministrazione estera soltanto l'eccedenza del provento della realizzazione dopo detrazione delle tasse e spese;
che appare inoltre inopportuna la perizia, costata fr. 511.40, per un fondo stimato ufficialmente in fr. 521,20 (e dal perito in fr. 800.--);
che ora, per il principio del rapporto tra costi e benefici già sufficientemente trascurato in questa procedura, non si avvera opportuno ordinare all'Ufficio d'inoltrare una procedura volta alla rifusione delle spese scoperte da parte dell'amministrazione estera;
che va del resto osservato come nel 1997 si trattasse di uno dei primi casi nel Ticino di fallimento secondario giunto al termine della procedura, donde il carattere in gran parte scusabile degli errori commessi;
che viste le circostanze eccezionali del caso e richiamato il principio di economia processuale, non occorre poi dare avvio alla procedura di riconoscimento della graduatoria estera prevista all'art. 173 LDIP, siccome nessun interessato ha manifestato il proprio interesse né al momento dell'apertura del fallimento né a quello del deposito della graduatoria, quand'anche debitamente pubblicati;
che l’AP1 è comunque invitato in futuro ad attenersi al disposto dell’art. 173 LDIP;
che la procedura fallimentare va pertanto dichiarata chiusa, senza che sia necessaria una pubblicazione della decisione;
che per le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 230 LEF; 170, 173 LDIP
pronuncia:
1. La procedura di fallimento secondario relativa all'eredità oberata della defunta AO1 è dichiarata chiusa.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione all'AP1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario