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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.08.2003 14.2003.10

11 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,948 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.10

Lugano 11 agosto 2003 EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 settembre 2002 da

arch. __________ patr. dallo studio legale __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 23/27 agosto 2002 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.    La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 dicembre 2002 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 24 febbraio 2003 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con PE n. __________del 23/27 agosto 2002 dell'UE di Lugano l’arch. __________ ha escusso __________ con __________ quale condebitore solidale per l'incasso di fr. 10’274.-- oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2002, indicando quale titolo di credito: "Fattura del 15.5.2002, lettere del 2.7.2002 e del 30.7.2002”.

                                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano.

                                           B.   Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto per le prestazioni degli architetti del 2 marzo 2000 (doc. C) relativo alla costruzione di una casa unifamiliare al mappale n. __________ di __________ e sottoscritto in qualità di committenti da __________ e da __________, mediante il quale i committenti si sono impegnati a corrispondere al procedente l’importo di fr. 36'500.-- IVA esclusa. Il procedente produce anche la nota d’onorario del 15 febbraio 2002 di fr. 10'274.-- (doc. B).

                                           C.   All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza, asseverando che il lavoro dell’arch. __________ non sarebbe concluso, atteso che si starebbero ancora sistemando i difetti, operazione compresa nel contratto di cui al doc. C.

                                                  __________ ha eccepito sollevato l’eccezione di inesecuzione del mandato da parte dell’architetto perché la casa presenterebbe dei difetti e quest’ultimo ne sarebbe responsabile.

                                                  In replica l’arch. __________ evidenziato che l’opera è stata terminata in quanto già collaudata. A sostegno della propria tesi il creditore ha prodotto quali doc. DeEi formulari di collaudo del settembre 2001 riferiti alle opere da gessatore e alle opere dell’impresa di costruzione.

                                                  In duplica __________ ha rilevato che il procedente ha prodotto solo i formulari di collaudo riferiti a due artigiani e che nella costruzione di una casa gli artigiani che operano sono diversi.

                                                  A mente dell’escussa emergendo dai formulari prodotti la presenza di difetti a tutt’oggi non ancora riparati, il mandato dell’architetto non sarebbe terminato perché la direzione lavori “dura fino alla completazione del lavoro, riparazione dei difetti compresa”.

                                           D.   Con sentenza 21 novembre 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha accolto l’istanza rilevando che l’immobile è stato collaudato e consegnato alla parte convenuta e che l’eventuale esistenza di difetti non implica, da sola, che il mandato non abbia preso fine.

                                                  A mente della prima giudice l’escussa non sarebbe riuscita a rendere verosimile l’inadempimento contrattuale, atteso “che è ancora in corso l’accertamento delle responsabilità sia dell’architetto che dell’ingegnere che degli artigiani”.

                                                  La prima giudice ha ancora rilevato che dai formulari di collaudo emerge l’esistenza di difetti dell’opera “che sono però superati dalla decisione di incaricare l’ing. __________ per l’esecuzione di una perizia al fine di indicare le responsabilità tecniche percentuali”. Inoltre allo stadio attuale non sarebbe dato a sapere se vi siano responsabilità dell’istante in merito ai difetti.

                                           E.   Con atto d’appello 4 dicembre 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio di prima sede evidenziando che il contratto per le prestazioni dell’architetto prevede al n. 2 la direzione di tutti i lavori relativi alla costruzione. La ricorrente avrebbe pagato acconti per fr. 29'000.-- “lasciando inevaso un saldo di fr. 10'274.-- in considerazione del fatto che non tutti i lavori erano stati ultimati e che la casa presentava numerosi difetti, debitamente notificati al responsabile come risulta d’altronde dalla documentazione prodotta da controparte in sede di udienza”. A mente della ricorrente ritenuto che il contratto per le prestazioni di architetto prevede la consegna di tutti i lavori ultimati a regola d’arte, il mandato dell’architetto non sarebbe stato portato a termine e pertanto il credito di quest’ultimo non risulterebbe esigibile.

                                           F.    Con osservazioni del 24 febbraio 2003 __________ si è opposto al gravame asseverando che l’opera è stata collaudata, consegnata ai committenti e terminata e che i difetti i paventati difetti, per i quali sono in corso degli accertamenti, non potrebbero essere qualificati quali danni.

Considerato

in diritto:

                                        1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                           b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                           c)    La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                           d)   Il procedente fonda la propria pretesa sul contratto di mandato per le prestazioni degli architetti del 2 marzo 2000 (doc. C) relativo alla costruzione della casa unifamiliare sita al mappale n. __________ di __________ sottoscritto in qualità di committenti da __________ e da __________ a, dal quale si evince (punto 2) che le prestazioni dell’architetto consistono nello svolgimento delle seguenti incombenze:

                                                  - piani esecutivi provvisori (12%);

                                                  - appalti, analisi delle offerte, proposte di delibera (6%);

                                                  - piano delle scadenze (1%);

                                                  - contratti con imprenditori e fornitori (1%);

                                                  - piani esecutivi definitivi (9%);

                                                  - direzione architettonica (5%);

                                                  - direzione dei lavori (27 %);

                                                  - liquidazione finale (2%);

                                                  - documentazione dell’opera (1%);

                                                  - direzione dei lavori di garanzia (1%).

                                                  Ai punti n. 1 e n. 3 del contratto è stato previsto un onorario forfetario di fr. 36'500.-- (IVA esclusa). L’importo di fr. 10'274.--, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma dovuta al procedente di fr. 39'274.-- (onorario oltre IVA) e quanto versatogli a titolo di acconto, ossia fr. 29'000.--.

                                                  Il predetto contratto doc. C costituisce pertanto, in linea di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo indicato nel precetto esecutivo di fr. 10'274.-- oltre agli interessi al 5% a decorrere dal 27 agosto 2002 in mancanza di pregressa costituzione in mora documentata.

                                        2.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif.).

                                           b)   Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di __________, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti).

                                           c)    L’escussa si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di non corretto adempimento, atteso che il lavoro del procedente non sarebbe ancora concluso perché si starebbero ancora sistemando i difetti, operazione compresa nel contratto. Inoltre l’architetto sarebbe responsabile dei difetti dell’opera.

                                           d)   Dall’esame dei formulari di collaudo doc. D e doc. E del 14 e del 10 settembre 2001 riferiti alle opere da gessatore e alle opere dell’impresa di costruzioni, sottoscritti oltre che da vari artigiani anche dall’arch. __________, emerge l’esistenza di svariati difetti all’opera oggetto del contratto per le prestazioni degli architetti. L’esistenza dei difetti lamentati dall’escussa emerge inoltre anche dal verbale della riunione del 29 luglio 2002 (doc. 14), allestito e sottoscritto dallo stesso procedente, e dallo scritto dell’arch. __________ del 7 ottobre 2002 (doc. 17).

                                                  Sulla base di quanto evidenziato, risulta quindi che l’escussa ha reso sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione di non corretto adempimento contrattuale da lei sollevata. Il fatto che dalla documentazione prodotta dalle parti non è determinabile se la responsabilità per tali difetti sia da attribuire all’architetto __________ o ai vari artigiani che hanno cooperato al compimento dell’opera risulta irrilevante in sede di procedura di rigetto dell’opposizione, ritenuto che in caso di dubbio, lo stesso profitta all’escussa. Inoltre, come correttamente evidenziato dall’appellante, i difetti dell’opera non sono ancora stati riparati e quindi il mandato dell’architetto non risulta ancora essere terminato, ritenuto che il contratto di cui al doc. C prevede la direzione lavori da parte del procedente anche per le opere di garanzia.

                                                  Ne consegue che, avendo l’escussa reso verosimile l’eccezione di inadempimento contrattuale da parte dell’arch. __________, la sentenza della prima giudice deve essere riformata e l’appello accolto.

                                           3.    L'appello 4 dicembre 2002 __________, è accolto.

                                                  Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                           1.    L'appello 4 dicembre 2002 di __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                                  "1.   L'istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 5 settembre 2002 promossa dall’arch. __________, contro ____________________, è respinta.

                                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dell’arch. __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità."

                                           2.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è a carico dell’arch. __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

3.        Intimazione:

                                                  -    __________

                                                  Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario