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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2003 14.2002.93

13 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,002 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.93

Lugano 13 agosto 2003 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (__________) promossa con istanza 9 aprile 2002 da

__________ patrocinata dall’avv. __________  

contro

__________ patrocinato dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 29'766,95 oltre interessi e spese;

visto il decreto 1° ottobre 2002 della Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha annullato l’udienza tenutasi il 30 agosto 2002 e fissato una nuova udienza il 22 ottobre 2002 in considerazione della tardiva produzione della procura a favore del patrocinatore dell’istante;

preso atto dell’appello 9 ottobre 2002 di __________ contro siffatto decreto nonché della scadenza infruttuosa del termine per presentare le osservazioni;

richiamato il decreto 16 ottobre 2002 di questa Camera con il quale è stato conferito effetto sospensivo e annullato l’udienza prevista per il 22 ottobre 2002;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che all’udienza di contraddittorio 30 agosto 2002, il convenuto ha sollevato l’eccezione di carenza di rappresentanza del patrocinatore dell’istante;

                                          che la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha impartito a quest’ultima un termine di 10 giorni per presentare una valida procura a favore dell’avv. __________;

                                          che tale procura, rilasciata il 12 settembre 2002, è stata prodotta solo il 13 settembre 2002;

                                          che con decreto del 1° ottobre 2002, la prima giudice ha annullato l’udienza 30 agosto 2002 e ha citato le parti ad una nuova udienza;

                                          che l’appellante insorge contro tale decisione, chiedendo la riattivazione della procedura sospesa all’udienza 30 agosto 2002, la citazione della parte convenuta ad una nuova udienza, la dichiarazione di perenzione del diritto della parte istante di stare in lite e l’eliminazione dagli atti dei documenti prodotti dall’avv. __________ all’udienza 30 agosto 2002;

                                          che secondo l’art. 95 cpv. 1 CPC, applicabile alla fattispecie per il rinvio dell’art. 25 LALEF, le ordinanze, contrariamente ai decreti (cfr. art. 96 cpv. 2, 2. periodo CPC), non sono appellabili;

                                          che il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento (cfr. art. 94 cpv. 1, 1. periodo CPC);

                                          che il criterio determinante per la distinzione tra ordinanza e decreto non è la forma o la terminologia usata dal giudice, ma la natura del provvedimento;

                                          che vanno considerati ordinanze tutti quei provvedimenti che non toccano la sostanza della procedura civile ma servono unicamente a disciplinarla, ovverosia ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 94);

                                          che la citazione ad un’udienza è ovviamente un'ordinanza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 177);

                                          che nel caso di specie, nonostante la terminologia usata dalla prima giudice, il dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui le parti sono state citate ad una nuova udienza è pertanto inappellabile;

                                          che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata, con cui è stata annullata l’udienza tenutasi il 30 agosto 2002, può invece essere considerato come un decreto, siccome le domande di nullità – come pure per le decisioni di nullità prolate d’ufficio – vengono decise mediante decreto (art. 145 CPC);

                                          che, a supporre che un’udienza possa essere annullata (e non solo la comparsa della o delle persone non abilitate a rappresentare la parte), ciò sarebbe potuta avvenire unicamente qualora sia l’avv. __________ sia __________ non fossero stati legittimati a rappresentare la parte istante;

                                          che la prima giudice non si è però pronunciata sulla questione di sapere se __________, da solo, potesse o no validamente rappresentare la parte istante all’udienza del 30 agosto 2002;

                                          che pur volendo considerare che la giudice di prime cure ha implicitamente risolto tale quesito in senso negativo, la decisione sarebbe nondimeno nulla, siccome non motivata (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC nonché art. 287 CPC a contrario);

                                          che pertanto, conformemente a quanto richiesto dall’appellante, l’udienza di discussione non deve essere annullata bensì ripresa dal punto in cui è stata sospesa (cfr. verbale 30 agosto 2002, p. 2);

                                          che la decisione – non formalizzata in un dispositivo – relativa all’assenza di legittimazione dell’avv. __________, la quale avrebbe dovuto essere emanata sotto forma di un decreto (cfr. art. 100 cpv. 1 CPC, con rinvio all’art. 97 n. 4 CPC), non è contestata dall’appellante ed è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 8 febbraio 2001 [5P.475/2000]) e all’art. 99 cpv. 3 CPC;

                                          che le altre censure (carente legittimazione di __________; preclusione della parte istante; estromissione dei doc. D, E, F e G prodotti all’udienza 30 agosto 2002) andranno esaminate dal primo giudice unitamente alle questioni di merito dopo l’udienza di discussione;

                                          che a futura memoria occorre osservare come, per il principio di celerità, il giudice del rigetto dell’opposizione, confrontato con un’eccezione di carente legittimazione di una parte o del suo patrocinatore, deve nondimeno tenere l’udienza e sentire le parti su tutte le questioni formali e di merito, questioni che risolverà in una volta con la sentenza;

                                          che l’appello, nella misura in cui è ammissibile, va quindi parzialmente accolto;

                                          che le spese seguono la reciproca soccombenza mentre non si assegnano indennità siccome la parte appellata non ha presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 94, 95, 96, 99, 100, 145, 285 CPC; 25 LALEF; 48, 49, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      Nella misura in cui è ammissibile, l’appello 9 ottobre 2002 di __________, è parzialmente accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2002 della Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullato.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

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