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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.10.2002 14.2002.68

25 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,331 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.00068

Lugano 25 ottobre 2002 /CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.__________) promossa con istanza 29 maggio 2002 da

__________  

contro

__________ rappr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina promossa dalla ditta __________ per l’importo di fr. 17'184.--, oltre interessi all’8% dal 10 settembre 2001, spese amministrative per fr. 50.-- e spese esecutive;

vista la sentenza 11 luglio 2002 del Pretore della Giurisdizione di Leventina, che accoglie parzialmente la suddetta istanza per l’importo di fr. 17'184.--, oltre interessi all’8% su fr. 11'000.-- dal 9 febbraio 2002 e su fr. 6'184.-- dal 30 aprile 2002, e spese esecutive e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo in siffatta limitata misura;

preso atto dell’appello 19 luglio 2002 di __________ e del fatto che controparte non ha presentato tempestivamente alcune osservazioni;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

                                          che un contratto bilaterale sottoscritto dall’escusso giustifica, di regola, il rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma in denaro la cui prestazione incombe all’escusso, quando le condizioni d’esigibilità del debito sono accertate con documenti (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 44 ad art. 82);

                                          che nel caso di specie il contratto 10 settembre 2001 di cui al doc. B costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di fr. 17'000.--, non essendo contestato a questo stadio della procedura che la cucina sia stata realizzata come pattuito (cfr. atto appellatorio, p. 3 ad 5);

                                          che per l’importo di fr. 184.-- di cui alla voce “2. supplementi” della fattura 28 febbraio 2002 (doc. G) non vi è per contro agli atti alcun titolo di rigetto;

                                          che l’escusso afferma tuttavia di aver pagato i due terzi del prezzo di fornitura e posa della cucina mediante versamento di due acconti dell’11 settembre 2001 (doc. 2 e 3) e del 5 novembre 2001 (doc. 4 e 5), di modo che rimarrebbero scoperti unicamente fr. 5'646.--;

                                          che il primo giudice ha per contro considerato che tali acconti erano verosimilmente stati versati quali anticipi per i soli lavori d’installazione di porte, finestre, armadi e serramenti vari effettuati nell’ambito di un altro contratto di stessa data tra le stesse parti (doc. 1), poiché non era stato provato che i lavori di fornitura e posa della cucina erano già stati iniziati al momento della richiesta del primo acconto, l’escusso avendo peraltro eccepito il pagamento parziale del prezzo della cucina per la prima volta solo in sede di contraddittorio;

                                          che la tesi dell’escusso, ribadita nelle osservazioni all’appello, appare tuttavia più verosimile;

                                          che infatti il primo acconto di fr. 16'000.--, chiesto l’11 settembre 2001 (doc. 2) un giorno dopo la firma dei due contratti e girato il 1. ottobre 2001 (doc. 3), corrisponde circa al terzo del prezzo complessivo per le prestazioni pattuite nell’ambito dei due contratti (fr. 50'000.--, ossia fr. 17'000.-- + fr. 33'000.--, cfr. doc. B, risp. 1), vale a dire è conforme al punto 7 delle condizioni generali valide per i due contratti, che prevede il pagamento di un terzo alla conferma (e non all’inizio dei lavori, come sembra invece essere stato ritenuto dal giudice di prime cure);

                                          che il secondo acconto di fr. 17'000.--, chiesto il 5 novembre 2001 (doc. 4) e girato il 26 novembre 2001 (doc. 5), corrisponde al secondo acconto di un terzo che secondo il punto 7 delle condizioni generali era dovuto “prima della consegna della merce”;

                                          che sempre nella stessa logica contrattuale, il 7 gennaio 2002 l’escutente ha chiesto il saldo del prezzo globale, pari a fr. 17'000.-- (50'000 –16'000 – 17'000) (doc. 6), che non è però stato pagato;

                                          che in assenza di chiara indicazione nella richiesta d’acconto (“in seguito ai lavori da noi eseguiti alla vostra casa d’abitazione a __________ ”) e di dichiarazione d’imputazione da parte dell’escusso, le parti dovevano in buona fede considerare che la richiesta e il pagamento degli acconti erano avvenuti conformemente alle condizioni generali comuni per i due contratti;

                                          che appare inverosimile e comunque contrario al principio della buona fede che i due acconti di fr. 16'000.-- e fr. 17'000.-- siano stati richiesti e versati esclusivamente a saldo del prezzo delle forniture del secondo contratto, in deroga alle pattuizioni contrattuali che prevedevano il versamento di tre acconti di un terzo ciascuno e senza debita indicazione nella richiesta di acconto;

                                          che la procedente ha d’altronde manifestato per atto concludente di attenersi alle condizioni generali con la richiesta del terzo “acconto” di fr. 17'000.-- del 7 gennaio 2002 (doc. 6);

                                          che la richiesta 22 gennaio 2002 di un ulteriore acconto di fr. 11'000.-- per la cucina (doc. D), in quanto successivo alle tre ulteriori richieste d’acconto, costituisce semmai – prima facie – un’astuzia strategica, ma in ogni caso un’inefficace mutazione unilaterale delle pattuizioni contrattuali;

                                          che lo scritto 6 febbraio 2002 dell’escusso (doc. E) non riguarda la problematica del pagamento degli acconti;

                                          che il rigetto provvisorio può quindi essere concesso solo per il saldo non pagato del prezzo per la fornitura e la posa della cucina, equivalente alla quota parte del saldo rimasto impagato relativa alla cucina, ossia fr. 5’780.-- ([50'000 – 16'000 – 17’000] x 17’000/50'000);

                                          che gli interessi cominciano a decorrere dal momento in cui il saldo del prezzo di vendita è diventato esigibile, ossia dalla prima interpellazione;

                                          che l’interpellazione è un’azione giuridica soggetta a ricezione (cfr. Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p.  685 i.f.; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n.  65.08);

                                          che in concreto l’escutente non ha portato la prova della data di ricezione da parte dell’escusso della terza richiesta d’acconto (doc. 6) né della fattura 28 febbraio 2002 (doc. G);

                                          che pertanto l’importo di fr. 5'780.-- produce interessi all’8% (cifra 9 delle condizioni generali, cfr. tergo del doc. B) solo dal primo giorno feriale seguente quello della consegna del precetto esecutivo (avvenuta il 30 aprile 2002, cfr. doc. H), vale a dire il 2 maggio 2002 (cfr. art. 104 cpv. 2 e 78 cpv. 1 CO nonché art. 1 del DE concernente i giorni festivi nel Cantone, RL 10.1.1.1.2);

                                          che l’appello va quindi parzialmente accolto;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che l'appellante ha limitato il petitum alla parte eccedente l'importo di fr. 5'666,67 oltre accessori.

Richiamato gli art. 82 LEF, 78, 82, 104 CO nonché la vigente OTLEF;

pronuncia:              

                                1.      L’appello 19 luglio 2002 __________, è parzialmente accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 luglio 2002 (EF.__________) del Pretore della Giurisdizione di Leventina, sono riformati come segue:

                                    “1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                            L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Leventina è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 5’780.-- oltre interessi all’8% dal 2 maggio 2002.

                                    2.     La tassa di giustizia in fr. 100.-- è posta a carico di __________ per 2/3 e a carico di __________ per 1/3, al quale __________ rifonderà fr. 100.-- a titolo di indennità.”

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________., che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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