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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2002 14.2002.00055

23 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,010 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.00055

Lugano 23 settembre 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (__________) promossa con istanza 13 marzo 2002 da

__________  

contro

__________ rappr. dallo Studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da____________________ __________ per l’importo di fr. 52'811.-- oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2002 e spese;

vista la sentenza 3 giugno 2002 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione;

preso atto dell’appello 17 giugno 2002 di __________ nonché delle osservazioni 3 luglio 2002 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                                  che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                                  che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

                                                  che il riconoscimento deve essere scritto e firmato dall’escusso (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 12 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p.  328 ad 2a);

                                                  che nel caso di specie l’istante ha indicato nella domanda di esecuzione quale titolo di credito “Prestazioni d’ingegnere per la casa mapp. no. __________a __________ come alla nota d’onorario del 4.2.2002. In caso che non venga fatta opposizione contro il presente precetto, il creditore concede un ribasso dell’importo sopraesposto del 20%”;

                                                  che detta nota d’onorario (doc. A) non costituisce ovviamente un titolo di rigetto provvisoria ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non è riconosciuta e non è firmata dall’escussa;

                                                  che il riconoscimento può certo essere dedotto anche da un insieme di documenti, a condizione però che essi siano firmati dall’escusso, che vi rinviino documenti firmati dall’escusso oppure che vi sia almeno un nesso tra il documento non firmato ed uno scritto firmato (cfr. in tal senso: DTF 106 III 99-100, cons. 4;114 III 74; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82);

                                                  che l’escutente non indica tuttavia in modo chiaro e comprensibile quali documenti possono essere considerati come titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 LEF, ammettendo al contrario che non esiste tra le parti alcun contratto in forma scritta (cfr. osservazioni, p. 4 ad II.8);

                                                  che la massima indagatoria non si applica alla procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 112 ad c; cfr. pure Staehelin, op. cit., n. 51 ad art. 84, secondo il quale il giudice non è tenuto di completare gli atti), di modo che non spetta al giudice ricercare se tra i documenti prodotti dall’escutente ve ne sono che potrebbero costituire un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 LEF, l’onere della prova e dell’allegazione gravando sull’istante;

                                                  che, a titolo abbondanziale, va comunque rilevato che dai documenti prodotti dall’istante, sia separatamente che congiuntamente, non è deducibile alcun titolo di rigetto;

                                                  che agli atti gli unici documenti sottoscritti dall’escussa o dal suo patrocinatore sono infatti i doc. B, H, J, K, M e O;

                                                  che i doc. H, J e K sono contratti tra l’escussa e gli artigiani ai quali l’escutente non è parte (se non quale rappresentante dell’escussa), e egli non ha dimostrato di aver acquistato le pretese degli artigiani – comunque non riconosciute dall’appellante – per cessione o surrogazione;

                                                  che il doc. B è un’ordinazione che non contiene alcun riconoscimento di una somma determinata o determinabile;

                                                  che il doc. M è una disdetta del contratto di appalto con effetto immediato, che prova sì l’esistenza di un contratto tra le parti ma non l’esistenza di un debito scoperto a carico dell’escussa;

                                                  che il doc. O è una proposta di transazione che non può valere quale titolo di rigetto provvisorio, non avendo l’escutente provato di aver accettato l’importo di fr. 13'000.-- nel termine di 10 giorni fissato dal rappresentante dell’escussa;

                                                  che in siffatto documento, contrariamente a quanto ammesso dalla prima giudice, l’escussa – per il tramite del suo patrocinatore – non riconosce le ore esposte dall’escutente nel suo scritto 13 novembre 2001, ma ne riporta solo il contenuto, circostanza che è comunque ininfluente ai fini della causa, poiché il conteggio sul quale è fondato il precetto esecutivo (doc. A) è calcolato in base al valore dell’opera e non delle ore impiegate sul cantiere;

                                                  che non figura agli atti un documento in cui l’escussa avrebbe accettato l’applicazione della norma SIA 103 (che sono condizioni generali trovanti applicazione solo se integrate nel contratto dalle parti, cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n. 3278) per le prestazioni d’ingegnere asseritamente prestate dall’escutente;

                                                  che l’appello va quindi accolto;

                                                  che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 82 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:                     

                                           1.    L’appello 17 giugno 2002 __________, è accolto.

                                        1.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 3 giugno 2002 (__________) della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                                  “1.   L’istanza 13 marzo 2002  __________, è respinta.

                                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 230.-- è posta a carico del____________________ __________ r, che rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.”

                                           2.    La tassa di giustizia di fr. 345.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del____________________ ____________________che rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                           3.    Intimazione a:  ____________________

                                                  Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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