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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2002 14.2002.00038

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,807 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.00038

Lugano 30 luglio 2002 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 febbraio 2002 da

__________  

Contro  

__________ patr. dall'avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/18 febbraio 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 aprile 2002 ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

 2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante è posta a suo

     carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

27 aprile 2002 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 6 giugno 2002 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 15/18 febbraio 2002 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2002, indicando quale titolo di credito: "Contratto di vendita del 23.01.2002". Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita stipulato il 23 gennaio 2002 con l'escusso (doc. B), del seguente tenore:

                                         "                          Contratto di vendita           __________o, 23.1.2002

                                              1. Oggetto della vendita: buffet + contro buffet con vetrinetta sopra,

                                                  tavolo allungabile rettangolare con 4 sedie da rifoderare e 2 poltroncine

                                                  pure da rifoderare. (Come visti)

                                              2. Prezzo Fr. 12'000.- (dodicimila) da pagarsi subito.

                                              3. Consegna a __________

                                              4. Compratore: Sig. __________ __________ tel. __________

                                                     __________

                                              5. Venditore: __________ __________ tel. __________    __________2

                                                           Il compratore                                                     Il venditore

                                                              (firma)                                                                (firma)

                                                         ………………                                                     ………………        "

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso ha contestato l'istanza di rigetto dell'opposizione, sostenendo che agli atti non vi è valido riconoscimento di debito, non avendo il procedente provato di aver offerto di fornire o di avere fornito la prestazione pattuita. __________ ha poi prodotto una dichiarazione 13 aprile 2002 di sua madre (doc. 1), presente al momento della stipulazione del contratto e un suo scritto 26 gennaio 2002 (doc. 2), indirizzato al procedente, in cui gli ha comunicato la revoca del contratto.

                                  D.   Con sentenza 19 aprile 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che il contratto di compra-vendita (doc. B) non costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, il creditore procedente non avendo provato di avere eseguito o offerto di eseguire tutte le prestazioni da cui dipende l'esigibilità del credito, in casu di avere consegnato all'acquirente gli oggetti menzionati nel contratto.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ contestando la dichiarazione della madre dell'escusso. L'appellante ha rilevato che il pagamento doveva avvenire subito e che l'escusso non ha eccepito la mancata consegna dei mobili, bensì egli voleva annullare il contratto, sostenendo di averne il diritto entro 7 giorni.

                                         In sede d'appello il procedente ha prodotto nuovi documenti indicati quali doc. da A a G.

                                  F.   Con le sue osservazioni la parte appellata si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in diritto:                  1.   Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Pertanto le argomentazioni dell'appellante presentate la prima volta in sede d'appello vanno respinte, mentre i documenti doc. da A a G, presentati pure la prima volta in sede d'appello, vanno estromessi dall'incarto.

                                   2.  

                                  a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                  b)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6).

                                   c)   L'escusso ha negato la validità del contratto doc. B quale riconoscimento di debito, sostenendo che il procedente non ha provato di avere offerto di fornire o di avere fornito la prestazione pattuita. Il procedente dal canto suo ha dichiarato che i mobili oggetto del contratto in esame sono sempre stati e sono a disposizione dell'escusso. Quest'ultimo ha prodotto una dichiarazione 13 aprile 2002 di sua madre, __________ (doc. 1), in merito allo svolgersi degli eventi. In questa dichiarazione la madre dell'escusso non ha negato che suo figlio__________, abbia firmato il contratto in oggetto doc. B. Contrariamente a quanto sostenuto da __________, nel contratto doc. B non viene però menzionato alcun termine di attesa di 15 giorni per ambo le parti, termine che sarebbe stato concordato in seguito alla possibilità ipotizzata da __________ di trovare un compratore per un prezzo più elevato. Dalla predetta dichiarazione non risulta inoltre alcuna indicazione in merito alla pretesa mancata fornitura degli oggetti acquistati da parte del venditore. A questo proposito l'escusso, dal canto suo, non ha fornito alcun riscontro oggettivo. Dall'unico scritto del debitore ritualmente prodotto agli atti emerge infatti che il 26 gennaio 2002 (doc. 2) __________ ha revocato il contratto doc. B, facendo valere il suo diritto di disdirlo entro 7 giorni, senza tuttavia eccepire la mancata offerta di fornire la merce risp. la mancata fornitura della merce da parte del venditore. L'eccezione di mancato adempimento del contratto doc. B da parte di __________ va quindi respinta non essendo stata resa sufficientemente verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF. 

                                  d)   L'escusso ha poi sostenuto di avere revocato il contratto con lettera 26 gennaio 2002 (doc. 2).

                                         Le disposizioni relative al diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi (art. 40a ss. CO) si applicano ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se

                                         a. l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di

                                        un'attività professionale o commerciale e

                                         b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.

                                         Ex art. 40b CO il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione d'accettazione se l'offerta gli è stata fatta:

                                         a. sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate

                                         vicinanze;

                                         b. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;

                                         c. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad

                                         un'escursione o ad un'analoga occasione.

                                         Fondamento del diritto di revoca non è il luogo in cui infine viene espressa la dichiarazione di volontà del cliente, bensì il luogo risp. le circostanze della (precedente) offerta di cui è stata fatta propaganda (Rainer Gonzenbach, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basilea e Francoforte, 1996, n. 2 ad art. 40b CO).

                                         Nella sua dichiarazione 13 aprile 2002 (doc. 1) la madre dell'escusso ha affermato quanto segue:

                                         "Così richiesta indico qui sotto come si è svolta la riunione di mercoledì sera 23.1.2002 a __________. Verso le 19.00 ci siamo trovati mio figlio __________o, con me __________ ed il papà __________ a __________ dove era fissato l'appuntamento previa telefonata con il signor __________. Si trattava praticamente di un magazzino contenente alla rinfusa mobili accatastati dappertutto il che non rendeva facile la visione e il controllo del mobilio esposto. Dopo la scelta il signor __________ disse: facciamo un piccolo contrattino… ."

                                         Dalla descrizione degli eventi emerge che __________ si è recato a __________ dove abita il venditore, il quale gli ha mostrato in un magazzino i mobili poi divenuti oggetto del contratto di compravendita in esame. L'offerta da parte del venditore __________ è avvenuta pertanto a __________e non in uno dei luoghi previsti dall'art. 40b CO. Di conseguenza non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 40a CO e ss. relative ai contratti a domicilio o contratti analoghi, che tra l'altro prevedono il diritto di revoca dal contratto entro 7 giorni.

                                         Il diritto di revoca dal contratto doc. B, fatto valere dall'escusso, va di conseguenza respinto.

                                         Sulla base delle precedenti considerazioni il contratto di compravendita doc. B può quindi  essere ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82 per il prezzo pattuito di fr. 12'000.--.

                                         In mancanza d'interpellazione gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) vanno riconosciuti dal giorno della notifica del PE, ossia dal 18 febbraio 2002.

                                   3.   L'appello 27 aprile 2002 __________ è parzialmente accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza della parte appellata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 27 aprile 2002 __________, è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 19 aprile 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                         "1. L'istanza 25 febbraio 2002 __________ o, è

                                          parzialmente accolta.

                                              Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n__________ del

                                         15/18 febbraio 2002 dell'UE di Lugano è rigettata in via

                                         provvisoria limitatamente a fr. 12'000.-- oltre interessi al 5%

                                         dal 18 febbraio 2002.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte

                                        istante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà

                                       a __________ fr. 20.-- a titolo di indennità."

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 30.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria:

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