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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.2002 14.2002.00034

26 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·611 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.00034

Lugano 26 giugno 2002/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 marzo 2002 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona ha così deciso:

"1.    È pronunciato il fallimento della ditta __________.

1.1.  Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 aprile 2002.

 2./3./4.   Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 19 aprile 2002 dalla __________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 23/24 aprile 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 8 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 12'870.-- oltre interessi e spese.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio dell'8 aprile 2002 la debitrice non è comparsa.

                                  C.   Il 12 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Bellinzona il fallimento della __________ a far tempo dal 12 aprile 2002 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto di appello 19 aprile 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto e producendo una ricevuta 5 aprile 2002 della __________ in cui viene confermato il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di fr. 14'605.65 a saldo totale del credito in esecuzione (doc. B). Con fax 19 aprile 2002  (doc. C) la creditrice ha ribadito che la ricevuta 5 aprile 2002 si riferisce al saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________

considerato

In diritto:

                                   1.   Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                         Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 5 aprile 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 19 aprile 2002 __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 19 aprile 2002 __________, è accolto.

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 12 aprile 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc__________ nei confronti della __________, è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                         3.     Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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