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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.05.2002 14.2002.00011

15 mai 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,866 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2002.00011

Lugano 15 maggio 2002 /JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.OS.2000.32 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro del 10 novembre 2000 di

__________  

contro  

__________  

e dell'opposizione formulata il 27 novembre 2000 da

                                         __________), 

                                         patr. dall’avv. __________,

 al decreto di sequestro 13 novembre 2000 emanato dalla Pretore di Lugano,

opposizione accolta dalla stessa Pretore, che con decisione 16 gennaio 2002 ha così statuito:

                                         “1.    L’opposizione è ammessa e di conseguenza il sequestro no __________ decretato da questa Pretura su istanza 10/13 novembre 2000 della signora __________ è annullato.

                                          2.    L’istanza 15 dicembre 2000 di prestazione di una garanzia di fr. 1’000'000.-- presentata da __________, è respinta.

                                          3.    La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.--, da anticipare dall’istante/opponente, sono poste a carico della parte sequestrante, che rifonderà a controparte fr. 9'000.-- a titolo di indennità.

                                          4.    omissis.”

decisione impugnata da __________, che con appello 31 gennaio 2002 chiede venga giudicato:

                                         “IN VIA PRINCIPALE

                                         “1.   L’appello è accolto.

                                                 §   La decisione della Pretura del Distretto di Lugano sezione 5 (inc. OS.2000.32) è annullata.

                                          2.    È confermato il sequestro no. __________

                                          3.    Protestate spese e ripetibili.

                                          IN VIA SUBORDINATA

                                         2.     L’appello è parzialmente accolto.

                                                 §   Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 11 [recte 16] gennaio 2002 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformato:

                                                     3.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 1'000.--, da anticipare dall’istante/opponente, sono poste a suo carico ½ e per ½ sono poste a carico della parte sequestrante, compensate le indennità.”

Viste le osservazioni 4 marzo 2002 di __________.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza dell’8 novembre 2000, __________ ha chiesto nei confronti di __________ (in seguito __________), a concorrenza della somma di fr. 1,3 milioni il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF di 3 certificati azionari e 11 warrants della __________, 2 certificati azionari e 26 warrants della __________, 2 certificati azionari e 7 warrants della __________ nonché di 2 certificati azionari e 4 warrants della __________, tutti sequestrati presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino nell’ambito dell’incarto n. 4526/1998.

                                  B.   Il sequestro è stato ordinato come richiesto il 13 novembre 2000.

                                  C.   Sia __________ che, con atto 23 novembre 2000, __________. (in seguito __________) hanno interposto opposizione, quest’ultima asseverando essere titolare di un diritto di pegno manuale sui beni sequestrati.

                                  D.   Con sentenza 11 gennaio 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’opposizione di __________, mentre l’opposizione di __________ è stata pure accolta con sentenza 16 gennaio 2002.

                                         La prima giudice ha invece respinto l’istanza di __________ per la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 1'000'000.--, ritenendo che l’opponente non avesse fatto alcun accenno in merito al danno ed alla sua entità e che comunque nessun pregiudizio era stato causato a __________, visto che il proprio asserito diritto di pegno sussisteva tuttora e che il sequestro era in ogni caso stato annullato.

                                  E.   Con appello 31 gennaio 2002 diretto contro __________, __________ chiede la conferma del sequestro predisposto contro __________ e critica in via subordinata la ripartizione delle spese ed indennità tra le parti, che non tiene conto della soccombenza di __________ sulla questione della garanzia.

                                         Ella chiede in particolare la riforma del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, nel senso che le spese di prima sede vengano ripartite metà per parte, compensate le indennità, vista la soccombenza di __________ in una misura non inferiore a 6/10 (recte: circa 1/3, ossia fr. 1'000'000.-- / 2'700'000.--).

                                  F.   Nelle sue osservazioni, __________ rileva segnatamente come la Pretore abbia tenuto conto della sua soccombenza sul punto della garanzia, visto che l’indennità, in applicazione analogica degli art. 9 e 19 LTG prendendo i saggi medi previsti da queste norme, sarebbe potuta essere fissata in una cifra sui fr. 35'000.--.

Considerando

in diritto:                  1.   Questioni procedurali

                               1.1.   Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

                               1.2.   Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).

                               1.3.   Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278).

                               1.4.   La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).

                                   2.   Interesse all’appello

                                          È fatto notorio a questa Camera (“gerichtsnotorisch”) che l’appello interposto dall’appellante __________ contro la sentenza diretta contro __________ che accoglieva l’opposizione di quest’ultima è stato respinto da questa stessa Camera, di modo che il sequestro in oggetto è quindi decaduto. L’appello in esame si rivela quindi privo di oggetto per carenza di gravamen in merito alla validità del sequestro.

                                   3.   Attribuzione delle spese ed indennità in prima sede

                                          La tassa di giustizia e le indennità, la cui entità non è messa in discussione da parte dell’appellante, seguono il grado di soccombenza (cfr. per la tassa di giustizia: art. 49 cpv. 2 OTLEF [implicito; cfr. pure art. 148 CPC per rinvio dell’art. 25 LALEF]; per le indennità: art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Nel caso di specie, l’appellante rileva (punto 16 dell’appello) a giusto titolo che __________ è risultata parzialmente soccombente in prima sede (sul punto della garanzia). Infatti, la sua domanda di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 1'000'000.-- è stata respinta dalla prima giudice, ciò che __________ non rimette peraltro in discussione (cfr. osservazioni, p. 9 ad 10), mentre prevale sulla questione principale, il cui valore di causa era pari a fr. 1'700'000.--. Si giustifica pertanto un riparto della tassa di giustizia  in ragione di 1/3 a carico di __________ e 2/3 a carico di __________, che deve rifondere a __________ fr. 3'000.-- per parte di indennità. In effetti, non risulta dalla decisione impugnata che la Pretore abbia tenuto conto della parziale soccombenza di __________, la quale non ha peraltro contestato l’importo dell’indennità concessa; si ricorda d’altronde che l’appello adesivo non è ammesso in procedura sommaria (art. 22 cpv. 2 LALEF).

                                   4.   L’appello 24 gennaio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                         La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,

pronuncia:           1.     L’appello 24 gennaio 2002 __________), nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto, è parzialmente accolto.

                               1.1.   Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della sentenza 16 gennaio 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (OS.2000.32) è riformato come segue:

                                         “3.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta nella misura di 1/3 a carico di __________), e di 2/3 a carico di __________, la quale rifonderà alla prima fr. 3'000.-- a titolo di indennità .”

                                   2.   La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico, la quale rifonderà a __________., fr. 7’000.-- per parte di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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