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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2001 14.2001.7

5 février 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·622 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00007

Lugano 5 febbraio 2001/C/fp/fc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 13 novembre 2000 presentata da

__________ rappr. da __________  

contro

__________ patr. dallo __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:

                                          "1.      È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì, __________ alle ore 14.00.

                         2./3./4.      Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 15 gennaio 2001 __________ che ne ha postulato l'annullamento con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 24 gennaio 2001 l’appellata ha aderito alla richiesta di parte appellante tendente all’annullamento del fallimento;

richiamato il decreto vicepresidenziale del 18 gennaio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 13 novembre 2000 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per complessivi fr. 9'293.10.

                                B.      All'udienza di contraddittorio del 6 dicembre 2000 nessuna delle parti è comparsa.

                                C.      Il 2 gennaio 2001 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

                               D.       Con tempestivo atto d’appello 15 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 28 dicembre 2000 emessa dalla __________ da cui risulta il versamento a favore della creditrice di fr. 9'293.10 “a saldo forniture olio combustibile” e di fr. 8'706.90 a “saldo risanamento serbatoio” (doc. B). La ricevuta per il saldo relativo alle forniture di olio combustibile di fr. 9'293.10 è pari all’importo per il quale l’istante ha chiesto il fallimento dell’appellante.

                                E.      Con osservazioni 24 gennaio 2001 __________ ha confermato quanto asseverato dalla debitrice in merito all’avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione.

Considerato

in diritto:               1.      Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                2.      La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.  172 e 174 LEF

pronuncia:             I.      L'appello 15 gennaio 2001 della __________, è accolto nel senso dei considerandi.

                                                       1.   La dichiarazione di fallimento del 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00806, nei confronti della __________, è annullata.

                                           2.      La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                           3.      Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.

                                 II.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

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