Incarto n. 14.2001.00005
Lugano 22 gennaio 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 30 ottobre 2000 presentata da
__________ rappr. da: __________
Contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6 gennaio 2001 da __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato l'ordinanza presidenziale 11/12 gennaio 2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 30 ottobre 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2'136.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il 28 novembre 2000 il suo debito prima della declaratoria di fallimento con il versamento all'UE di Lugano a favore della __________ dell'importo di fr. 2'359.65, producendo una ricevuta in tal senso (doc. A).
Considerato
In diritto:
1. Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 gennaio 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00788, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria