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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2002 14.2001.101

6 février 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·584 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00101

Lugano 6 febbraio 2002 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 settembre 2001 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 novembre 2001 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4.   Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 22 novembre 2001 ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 26/28 novembre 2001 di concessione dell'effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con istanza 20 settembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 10'705.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio del 31 ottobre 2001 nessuna delle parti è comparsa.

                                          C.  Il 13 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

                                          D.  Con atto di appello 22 novembre 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta emessa il 12 novembre 2001 dalla __________, con cui viene confermato il pagamento di fr. 10'905.50. Con scritto 21 novembre 2001 la creditrice ha poi confermato che il predetto importo copre sia il debito che gli interessi e le spese e che l'esecuzione in oggetto è da ritenersi saldata (doc. C e D).

Considerato

In diritto:

                                          1.   Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                               Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                               L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                          2.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                               Non si assegnano indennità (art. 62 cpv.  1 OTLEF).

                                               Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 22 novembre 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

"1.   La dichiarazione di fallimento 13 novembre 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2001.00632, nei confronti di __________, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

3.    Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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