Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2001 14.2001.00105

19 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,118 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00105 Rinvio TF

Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. __________) promossa con istanza 24 settembre 2000 da

__________  

contro

_________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificato il 7 settembre 1999 ad istanza della __________, per l’importo di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999 e spese;

vista la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona che accoglie interamente l’istanza;

atteso che __________, con appello 12 novembre 1999, postula la reiezione integrale dell’istanza, protestando spese ed indennità di prima e seconda sede;

viste le osservazioni 29 dicembre 1999 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese ed indennità;

preso atto delle sentenze 8 febbraio 2001 e 23 novembre 2001 della Seconda Corte civile del Tribunale federale (inc. __________, risp. __________) che annullano le sentenze 26 ottobre 2000, risp. 31 luglio 2001 di questa Camera (inc. __________, risp. __________);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che la censura relativa alla legittimazione dei rappresentanti della __________ di cui al punto 1 dell’appello è stata definitivamente respinta dal Tribunale federale con le decisioni menzionate sopra;

                                          che in merito alla censura riferita all’asserita perenzione della cambiale prodotta dall’escutente quale titolo di rigetto (pto 2 dell’appello), va ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina (cfr. DTF 120 II 56, con rif.) è ammessa l’emissione di un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza con la facoltà del creditore di completare successivamente il vaglia su tale punto;

                                          che la perenzione dell’art. 1050 cpv. 1 CO non si applica ai diritti cambiari verso l’accettante di una cambiale né, per analogia, a quelli dell’emittente di un vaglia cambiario (cfr. art. 1099 cpv. 1 CO e Meier-Hayoz/von der Krone, Wertpapierrecht, 2. ed., Berna 2000, n. 5 ad §14, p. 206), e quindi nemmeno ai diritti nei confronti dell’avallante dell’accettante, risp. dell’emittente, poiché l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO e 1098 cpv. 1 CO);

                                          che il vaglia può quindi essere fatto valere contro il debitore principale ed i suoi avallanti fintanto che il termine di prescrizione di 3 anni dell’art. 1069 cpv. 1 CO (per rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO) non sia scaduto (cfr. Meier-Hayoz/von der Krone, op. cit., loc. cit.; DTF 120 citato sopra, p. 55, con rif.);

                                          che, nel caso di effetti cambiari in bianco, la prescrizione decorre dalla data di scadenza indicata dal creditore, con la riserva di quanto prevede l'art. 1000 CO, norma però non invocata dall’escusso;

                                          che nel caso di specie, i diritti dell’escutente contro l’escusso non sono prescritti, ritenuto che il vaglia è scaduto il 25 giugno 1999 (cfr. data di scadenza indicata sul vaglia, doc. D);

                                          che in merito alla contestazione dell’identità fra il credito indicato sul PE e quello nei documenti prodotti (pto 3 dell’atto di appello), si osserva che il PE menziona chiaramente quale causale il vaglia cambiario – circostanza peraltro esplicitamente ammessa dall’appellante –, mentre tra i documenti prodotti figura appunto siffatto vaglia (doc. D), documento che il primo giudice ha a buon diritto ritenuto costituire un valido titolo di rigetto per l’importo – d’altronde inferiore a quanto iscritto nel vaglia – posto in esecuzione;

                                          che l’appellante non ha motivato per quale ragione la banca avrebbe dovuto liberarlo dall’impegno preso nei suoi confronti quando egli ha cessato di essere amministratore della società __________ per la quale ha dato l’avallo, circostanza peraltro indipendente dalla volontà dell’appellata;

                                          che al contrario risulta dai doc. D ed E che __________ si è impegnato incondizionatamente nei confronti della __________ a garantire a concorrenza di fr. 80'000.-- il credito in conto corrente concesso a __________ per il saldo esistente alla data di scadenza del vaglia, data che la banca aveva la facoltà di fissare in modo unilaterale (cfr. doc. E);

                                          che per la parte del credito maturata dopo la sua uscita dalla società, l’appellante potrà semmai, a dipendenza degli accordi interni presi con __________ ora __________ in liquidazione, rivalersi su quest’ultima dopo averne corrisposto l’importo alla __________;

                                          che comunque l’escusso avrebbe potuto limitare il rischio d’insolvenza dell’avallata esigendo dalla stessa la sua liberazione o pagando all’escutente, subito dopo la sua estromissione dalla società, il saldo del credito, qualora esso fosse all’inizio del 1997 inferiore a quello ora richiesto;

                                          che in punto all’eccezione di mancata identità tra il creditore indicato sulla cambiale (__________) e quello designato sul PE e nell’istanza di rigetto (__________), è noto (“gerichtsnotorisch”) a questa Camera, in seguito alle procedure ricorsuali svoltesi davanti al Tribunale federale, che la sede principale della __________ stia a __________, mentre la __________ di __________ sia una succursale;

                                          che la succursale non è giuridicamente indipendente dalla società di cui fa parte (cfr. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berna 1999, n. 2228), di modo che legittimata a procedere giudizialmente è unicamente la società in quanto tale e non la succursale (ad es. Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 38), qualunque sia il negozio all’origine della lite;

                                          che l’iscrizione di una succursale a registro di commercio, almeno per le società con la sede principale in Svizzera, è dal profilo giuridico rilevante soltanto per consentire alla società, nei suoi rapporti (esterni) con terzi, di limitare il potere di rappresentanza degli organi della succursale all’attività della medesima (limitazione che può essere geografica o riferita ad un determinato settore dell’attività sociale, a dipendenza dello scopo della succursale) (cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1994, vol. II, n. 3 ad art. 1007, n. 15 e 17 ad art. 718a);

                                          che l’indicazione della sede di Lugano sul PE e nell’istanza di rigetto appare di conseguenza corretta nella fattispecie e la condizione dell’identità tra il creditore e l’escusso adempiuta, poiché sede principale e succursale non sono unità giuridiche distinte ma formano una sola persona giuridica con diverse sedi (cfr. DTF 117 II 87 cons. 3, con rif.);

                                          che l’appello 12 novembre 1999 va quindi respinto;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 82 LEF; 718a, 1022, 1050, 1069, 1098 CO; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:              

                                1.      L’appello 23 luglio 2001 __________, è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 270.-- è posta a carico dell’appellante, che rifonderà alla __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

14.2001.00105 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2001 14.2001.00105 — Swissrulings