Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2001 14.2001.00051

31 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,817 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00051

Lugano 31 ottobre 2001 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 marzo 2001 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 28 maggio 2001 ha così deciso:

"1.   L'istanza è parzialmente accolta.

       §   Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di fr. 16'841.95 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000 e fr. 100.-- di spese esecutive.

 2.   La domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ è parzialmente accolta, limitatamente all'esonero dal pagamento (anticipo) di tasse e spese giudiziarie.

 3.   Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico di __________ per 3/4, la rimanenza di 1/4 rimanendo a carico dello Stato vista la concessione dell'assistenza giudiziaria all'istante. __________ rifonderà a __________ l'importo di fr. 350.-- a titolo di ripetibili ridotte."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto

30 maggio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 19 giugno 2001 la parte appellata si è opposta al gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 2/3 gennaio 2001 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 23'572.20 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000, indicando quale titolo di credito: "Sentenza di divorzio 04.07.1997 Pretura di Locarno-Città alimenti impagati (21 mensilità anteriormente a marzo 2000; giugno 1998-febbraio 2000 compreso); assegni familiari; adeguamento carovita."

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città pronunciata tra le parti il 4 luglio 1997, con cui __________ è stato obbligato a versare contributi alimentari a favore del figlio minorenne __________ di fr. 800.-- al mese, con versamento anticipato (doc. A p. 4 cifra 3). Con l'istanza in oggetto la procedente chiede il pagamento degli alimenti per il figlio da giugno 1998 a febbraio 2000 compreso, di fr. 183.-- al mese dal 1. gennaio 1998 a dicembre 2000 (36 mensilità) così come di fr. 184.20 quale adeguamento al carovita sino a dicembre 2000 compreso.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio la procedente ha rilevato che, compresa l'indicizzazione ed escluso l'assegno di legge, il contributo alimentare ammontava a fr. 800.75 nel 1998, fr. 800.75 nel 1999 e fr. 813.85 nel 2000.

                                               L'escusso ha sostenuto di avere versato gli alimenti, rilevando che il contributo fissato nella sentenza di divorzio era già comprensivo dell'assegno per i figli di fr. 183.-- al mese. Il versamento degli alimenti è stato effettuato sia su un conto bancario,  che su un conto postale che in contanti.

                                               Replicando la procedente ha negato il pagamento da parte dell'escusso dell'importo posto in esecuzione. Inoltre la sentenza di divorzio non si esprime in merito agli assegni per i figli. Secondo la legge cantonale i predetti assegni, se non vi è diverso accordo, vanno a beneficio dei figli.

                                               Con la duplica l'escusso ha contestato le allegazioni di controparte.

D.    Con sentenza 28 maggio 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente accolto l'istanza ritenendo la sentenza di divorzio 4 luglio 1997 valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF per il contributo alimentare di fr. 800.-- al mese da versare a favore del figlio minorenne __________ (doc. A p. 4 cifra 3). In prima sede è stato rilevato che l'importo preteso corrisponde a:

      -                           fr. 5'605.25 pari al contributo alimentare per __________ da giugno a dicembre 1998 (fr. 800.75 x 7)

                                          -     fr. 9'609.-- pari al contributo alimentare per __________ per l'intero anno 1999 (fr. 800.75 x 12)

                                          -     fr. 1'627.70 pari al contributo alimentare per __________ per gennaio e febbraio 2000 (fr. 813.85 x 2).

                                               La procedente ha poi chiesto il versamento di fr. 6'588.-- corrispondenti all'assegno mensile per i figli di fr. 183.-- per 36 mesi, ossia da gennaio 1998 a dicembre 2000.

                                               In prima sede è stato rilevato che il totale dei predetti importi ammonta a fr. 23'429.95, tenuto conto dell'indicizzazione del contributo alimentare in proporzione a quanto indicato dalla creditrice durante l'udienza di contraddittorio, mentre sul PE è indicato l'importo di fr. 23'572.20. Il primo giudice non ha ammesso l'importo di fr. 184.20 definito nell'istanza di rigetto quale "adeguamento al carovita sino a dicembre 2000 compreso", ritenuto che la calcolazione delle mensilità scoperte è avvenuta già considerando il contributo indicizzato per gli anni 1998, 1999 e 2000 calcolato dalla procedente medesima durante l'udienza del 3 maggio 2001. In prima sede è poi stata respinta l'eccezione sollevata dall'escusso di avere già fatto fronte all'onere alimentare, non avendo egli fornito nessuna prova documentale. D'altro canto è stata respinta la pretesa di fr. 6'588.--, pari a 36 mensilità di assegni per il figlio __________ a fr. 183.-- al mese, la sentenza di divorzio non esprimendosi in merito alla questione a sapere se il contributo alimentare di fr. 800.-- al mese fosse comprensivo o meno dell'assegno. Secondo il primo giudice, un'interpretazione secondo il principio della buona fede delle tavole processuali consente tuttavia di ritenere che la volontà dei coniugi al momento della firma della convenzione relativa alle conseguenze accessorie, fosse quella di considerare il contributo di fr. 800.-- come comprensivo dell'assegno di legge.

                                               In prima sede il rigetto definitivo dell'opposizione è stato pertanto concesso per fr. 16'841.95 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2000.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanze nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare ha rilevato che la testimonianza dei suoi figli potrebbe supplire la mancanza di ricevute. Inoltre ha prodotto uno scritto 15 gennaio 2000 della figlia __________

                                          F.  Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   Ex art. 80 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie, così come, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

                                               Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso solo sulla base di decisioni di merito o provvisionali che condannano a pagare una determinata somma di denaro o a fornire delle garanzie (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6, 38 e 41 ad art. 80 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 19 n. 30-32 p. 122/123). 

                                          b)  In casu la sentenza di divorzio 4 luglio 1997 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città fra i coniugi __________ costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 LEF per il contributo alimentare di fr. 800.-- al mese fissato a favore del figlio minorenne __________ (doc. A p. 4 cifra 3).

                                      2.a)   Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

                                               Il giudice deve verificare se l'estinzione, il pagamento o la prescrizione sono validi dal punto di vista civilistico. L'estinzione e la proroga del termine per il pagamento devono essere provati; renderli verosimili non è sufficiente. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF la prova dell'estinzione e della proroga deve infatti avvenire tramite documenti. La prova documentale deve essere rigorosa, non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, esso va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci  (DTF 119 II 8; 115 III 100, 104 Ia 15; 102 Ia 367; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81 LEF; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 3 ad art. 81 LEF).

                                          b)  Secondo l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

                                          c)  Nel caso di specie l'escusso ha eccepito di avere pagato alla creditrice gli alimenti posti in esecuzione sia su un conto bancario, che tramite un conto postale che in contanti, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale. In sede di appello __________ ha proposto l'audizione testimoniale dei figli ed ha prodotto uno scritto 15 gennaio 2000 della figlia __________ risp. un suo scritto 4 marzo 2001 alla patrocinatrice della procedente. Sia l'audizione testimoniale dei figli che la produzione dei predetti documenti sono prove proposte la prima volta in sede di appello, che per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC non possono essere ammesse.

                                               Per quel che riguarda l'audizione di testi va rilevato in via abbondanziale che ex art. 20 LALEF in procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione nessuna prova per testimoni è ammissibile, se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all'istanza scritta, se dall'attore, al principio dell'udienza, se dal convenuto. Va però osservato, per quel che riguarda le dichiarazioni scritte allestite appositamente per la procedura di rigetto da persone, che se fosse ammessa la prova testimoniale, potrebbero essere proposte come testi, che queste dichiarazioni non costituiscono documenti nel senso dell'art. 81 cpv. 1 LEF (Staehelin, op. cit. n. 4 ad art. 81 LEF). In casu non solo i figli dell'escusso in questa procedura non avrebbero potuto essere sentiti ex art. 228 n. 2 CPC quali testi, ma la predetta lettera redatta dalla figlia __________ non avrebbe potuto essere considerata prova documentale ex art. 81 cpv. 1 LEF, nemmeno se fosse stata prodotta già in sede pretorile. 

                                               Sulla base delle precedenti considerazioni l'eccezione sollevata dall'escusso in merito al preteso avvenuto pagamento degli alimenti destinati al figlio __________ va pertanto respinta. Di conseguenza va confermata la sentenza pretorile.

                                          3.   L'appello 30 maggio 2001 __________ va di conseguenza respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 30 maggio 2001 __________, è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                           3.                              Intimazione a:                       -      __________

                                               Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di

                                               Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

14.2001.00051 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2001 14.2001.00051 — Swissrulings