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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2001 14.2001.00036

14 août 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·925 mots·~5 min·15

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00036

Lugano 14 agosto 2001 CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 agosto 2000 (inc. EF.__________) da

__________  

contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano promossa dal Comune di __________ per gli importi di fr. 13'183,90, oltre interessi al 5% dal 16 agosto 1999, chiesti a titolo di contributi di miglioria relativi ai fondi n. __________ e __________, di fr. 769,10 rappresentanti gli interessi conteggiati dal 15 dicembre 1997 al 15 agosto 1999, e di fr. 1'560.-- a titolo di ripetibili assegnati dal Tribunale federale (cfr. doc. O e L);

vista la sentenza 29 marzo 2001 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto dell’appello 12 aprile 2001 di __________ nonché delle osservazioni 7 maggio 2001 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                          che sono parificate a sentenze esecutive le decisioni di autorità amministrative del cantone dell’esecuzione riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, in quanto il diritto cantonale, come è il caso nel Ticino (art. 28 LALEF), le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

                                          che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui al titolo di rigetto invocato (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331);

                                          che nel caso di specie il titolo di rigetto non è la decisione 2 luglio 1986 del Consiglio Comunale di __________ autorizzante la costruzione dell’opera per la quale si è poi chiesto il pagamento dei contributi di miglioria oggetto della presente procedura, bensì il prospetto di cui al doc. B, modificato il 14 giugno 1994 (doc. C), in quanto è soltanto in siffatti documenti che vengono quantificati i crediti del Comune;

                                          che il titolo di rigetto mette i contributi relativi ai fondi n. __________e __________a carico della “comproprietà” __________ e _________ senza precisare in quale proporzione risponde ogni comproprietario (cfr. doc. B e C);

                                          che la solidarietà passiva, che non è presunta (cfr. art. 143 CO), non è prevista dalla legge a carico dei comproprietari di un fondo cui da opere derivi un vantaggio particolare (cfr. art. 5 LCM);

                                          che quindi si deve ritenere che __________ e __________ rispondono del pagamento dei contributi di miglioria proporzionalmente alle loro rispettive quote (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3. ed., Berna 1997, n. 1295);

                                          che invece nel precetto esecutivo n. __________il Comune indica i coniugi __________ come condebitori solidali degli importi posti in esecuzione;

                                          che non vi è quindi identità tra i crediti indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e quelli constatati nel titolo di rigetto invocato;

                                          che non può nemmeno essere concesso il rigetto per la parte dei contributi effettivamente a carico di __________, non essendo dato a sapere quale sia la sua quota di comproprietà sui fondi n. __________e __________;

                                          che invece dal dispositivo n. 2 della sentenza 26 luglio 1999 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. G, p. 9), risulta in modo indiscutibile che __________ e __________ rispondono nei confronti del Comune di __________ in parti uguali e con vincolo di solidarietà della somma di fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale;

                                          che nel precetto esecutivo non sono stati chiesti in modo esplicito l’allocazione di interessi relativamente al credito per ripetibili della sede federale;

                                          che l’indicazione della cifra di fr. 1'560.-- invece di fr. 1'500.-- (cfr. pure doc. L) è pertanto da considerare quale manifesta inavvertenza da parte dell’istante;

                                          che l’appello 12 aprile 2001 va quindi accolto parzialmente, limitatamente alla reiezione dell’istanza di rigetto circa i crediti per contributi di miglioria;

                                          che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 80 LEF, 143 CO e 5 LCM, nonché la vigente OTLEF;

pronuncia:           1.      L’appello 12 aprile 2001 __________ è parzialmente accolto.

                             1.1.      Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 29 marzo 2001 (inc. EF.__________) della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                          “1.  L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1'500.--.

                                           2.  La tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico del Comune di __________ per fr. 160.-- mentre fr. 20.-- sono a carico di __________. L’istante rifonderà a quest’ultimo fr. 300.-- a titolo di parte di indennità.”

                                2.      La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 30.--, mentre viene posta a carico del Comune di __________ per fr. 240.--, che rifonderà all’appellante fr. 600.-- a titolo di parte di indennità.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________                                                      

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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