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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2001 14.2001.00003

16 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·560 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2001.00003

Lugano 16 gennaio 2001 C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 ottobre 2000 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:

                                           "1.        È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì     2 gennaio 2001 alle ore 14.00.

                                   2./3./4.        Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello l’8 gennaio 2001 da __________ che ne ha postulato l'annullamento;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per complessivi fr. 1'743.35.

                                B.      All'udienza di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuna delle parti è comparsa.

                                C.      Il 2 gennaio 2001 la Pretore di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 2 gennaio 2001 alle ore 14.00.

                               D.       Con tempestivo atto d’appello 8 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta postale datata 12 dicembre 2000 da cui risulta il versamento a favore della __________, di fr. 1'743.35 (doc. C) pari all’importo per il quale l’istante ha chiesto il fallimento dell’appellante.

                                E.      Con scritto 8 gennaio 2001 __________ ha comunicato di ritirare la domanda di fallimento perché la debitrice ha pagato l’importo in esecuzione.

Considerato

in diritto:               1.      Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                2.      La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.  172 e 174 LEF

pronuncia:             I.      L'appello 8 gennaio 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

                                                       "1.        La dichiarazione di fallimento del 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00768, nei confronti di __________, è annullata.

                                                        2.          La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                                        3.          Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.

                                 II.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, da anticipare dall'appellante, resta a suo carico.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario