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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2000 14.2000.62

5 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·501 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00062

Lugano 5 luglio 2000/B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 14 aprile 2000 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 maggio 2000 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 11.00.

2./3./4.   Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 25 maggio 2000 ne postula l'annullamento;

Rilevato che parte appellata non ha presentato osservazioni;

Ritenuto

in fatto:

A.      Con istanza 14 aprile 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 7'510.45 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B.      All'udienza di contraddittorio del 17 maggio 2000 nessuno è comparso.

C.      Con sentenza 23 maggio 2000 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________

D.      Contro la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravata la debitrice sostenendo di avere versato delle rate e di avere concluso con la creditrice un accordo, secondo il quale il debito poteva appunto venire pagato in rate mensili.

Considerato

in diritto:

1. a)  Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento, quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

          Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

          L'appellante ha dichiarato di avere ottenuto una dilazione di pagamento, che gli permette di pagare il suo debito ratealmente ed ha prodotto tre ricevute concernenti il pagamento di tre importi di fr. 500.-- ciascuno.

          La debitrice non ha però presentato alcun scritto concernente la concessione di una dilazione di pagamento da parte della __________. Una semplice affermazione non è però sufficiente per rigettare la domanda di fallimento. Infatti una dilazione ex art. 172 n. 3 LEF va provata con documenti. Non avendo pertanto l'appellante dimostrato di avere effettivamente ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.

2.      L'appello 25 maggio 2000 __________ va quindi respinto.

          Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

          La tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:                   

1.      L’appello 25 maggio 2000 della __________, è respinto.

1.1.     Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da

            martedì __________ alle ore 10:00.

2.      La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.

3.      È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

4.      Intimazione:   - __________

          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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