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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 14.2000.115

30 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,941 mots·~10 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00115

Lugano 30 maggio 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 settembre 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dallo Studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 20/21 giugno 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 ottobre 2000 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   Il richiamo dell'incarto EF.__________ non è ammesso.

 3.   La tassa di giustizia in fr. 350.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'000.00 a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 16 novembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 6 dicembre 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 20/21 giugno 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 355'000.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1999, indicando quale titolo di credito: "Liquidazione di società semplice (convivenza), riconoscimento di debito, prestito, versamenti, indebito arricchimento, anticipi."

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa su due documenti, uno redatto a mano e l'altro dattiloscritto, ambedue sottoscritti dall'escusso, del seguente stesso tenore (in seguito: doc. B e C):

                                               "

                                                                                                        __________

                                                                              Riconoscimento di debito

                                               Io sottoscritto __________, nato a __________) il 28 marzo 1934 domiciliato a __________, dichiaro con la presente di avere ricevuto dalla Signora __________, nata il 4 dicembre 1944 attualmente domiciliata a __________, in diverse occasioni a far tempo dal 1990 un importo complessivo di fr. 355'000.-- (trecentocinquantacinquemila) somma che mi impegno a restituire non appena ne avrò la possibilità.

                                                                                                        In fede

                                                                                                        __________ i"

                                               Agli atti risulta poi un documento datato 21 gennaio 1999, dattiloscritto e sottoscritto dall'escusso, in cui quest'ultimo dichiara di avere ricevuto durante gli anni 1997/1998, quale prestito, la somma di fr. 18'000.-- da __________ (doc. D).

                                               La procedente ha pure prodotto diversi plichi di fotocopie di documenti bancari (doc. da E a L) così come un manoscritto dell'escusso datato 13 aprile 1996 relativo alle sue ultime volontà. Agli atti sono stati infine versati due verbali di audizione dell'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna (doc. N e O). La creditrice ha evidenziato come da questi due verbali risulti che l'escusso non ha da anni un'attività economica e non ha entrate. Con l'esecuzione in oggetto la procedente pretende la restituzione di fr. 355'000.--.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha asserito che i pretesi riconoscimenti di debito rientrano in un disegno ben più ampio, messo in atto nel corso del 1996, allorquando i rapporti con la procedente erano ancora idilliaci. Infatti per privilegiare __________, sua convivente, egli ha redatto lo scritto 13 aprile 1996 (doc. M), considerandolo quale sua dichiarazione di ultime volontà. Per essere certo di raggiungere il proprio scopo, ossia di poter disporre della casa di __________ dopo la propria morte, egli ha consultato l'avv. ____________________ che lo ha reso attento in merito alle difficoltà a cui poteva andare incontro. Il debitore ha affermato di avere allora deciso di sottoscrivere i riconoscimenti di debito doc. B e C allo scopo di evitare future pretese degli eredi legittimi, dei quali sarebbe stata lesa la porzione legittima. I doc. B e C risultavano essere pertanto parte integrante del doc. M. __________ ha sostenuto di avere in seguito distrutto il doc. M e contemporaneamente anche i doc. B e C, come risulta dagli scritti dell'avv. __________ doc. 1, 2 e 3.

                                          D.  Con sentenza 27 ottobre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza argomentando che i doc. B e C non sono subordinati ad alcuna condizione, la clausola "non appena ne avrò la possibilità" costituendo una modalità di pagamento. Dai doc. B e C non emerge d'altro canto che questi costituiscano parte integrante del testamento doc. M, atteso che le "ultime volontà" recano la data 13 aprile 1996, mentre i riconoscimenti di debito sono datati 8 agosto 1996 e 21 gennaio 1999 (doc. B, C e D). In prima sede è poi stato rilevato che l'avv. __________ è stato legale dell'escusso. Inoltre appare difficile seguire la tesi del "collegamento" tra i doc. BeCe M, quando si prende atto che è stato pure redatto il doc. D, posteriore di ben tre anni ai doc. BeCe pertanto completamente inutile per garantire all'allora compagna dell'escusso i diritti sulla casa di quest'ultimo. La prima giudice ha poi respinto le allegazioni dell'escusso in merito agli asseriti interventi e aiuti reciproci tra le parti durante un periodo di dieci anni, questa affermazione essendo confutata dai doc. N e O dai quali emerge che l'escusso è stato sempre aiutato dalla procedente, mentre non risulta che sia mai avvenuto il contrario. Per quanto attiene a presunti lavori fatti eseguire dall'escusso agli immobili di __________ e di __________ non vi è documentazione agli atti, per cui non è stato provato che parte della somma ricevuta e riconosciuta dall'escusso sia stata utilizzata in altro modo. D'altronde i doc. B, C e D sono espliciti e non fanno riferimento ad eventuali compensazioni. I doc. B e C sono stati quindi ritenuti validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                          F.  Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

                                          b)  Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

                                          c)  La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).

                                          d)  Dall'esame del doc. B e della relativa copia dattiloscritta doc. C risulta la conferma dell'escusso di avere ricevuto dalla procedente un importo di fr. 355'000.-- e la sua volontà di restituire il predetto importo. Questo impegno emerge chiaramente dai predetti documenti a prescindere dalla voluminosa documentazione bancaria prodotta dalla procedente (doc. da E a L), con cui intende dimostrare la situazione di dare e avere instauratasi tra le parti durante il periodo della loro convivenza, atteso che tale verifica non può essere eseguita nell'ambito della presente procedura. Infatti un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto.

                                               Orbene il fatto che l'escusso ha dichiarato di volere rimborsare la somma in oggetto appena ne avrà la possibilità implica l'immediata esigibilità della pretesa, mentre la clausola "non appena ne avrò la possibilità" non costituisce altro che la modalità di pagamento con cui il debitore intende far fronte ai suoi impegni. Questi documenti costituiscono pertanto in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                      2.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          b)  L'escusso ha sostenuto che i doc. B e C costituivano parte integrante delle sue ultime volontà contenute nel testamento doc. M e che la procedente avrebbe potuto avvalersene solo in caso di suo decesso. I predetti documenti sarebbero poi stati distrutti da __________ il 6 luglio 1999.

                                               Orbene dall'esame dei doc. B e C non risulta che essi costituiscano parte integrante del doc. M, ritenuto che sia nel doc. M, redatto il 13 aprile 1996, che nei doc. B e C, redatti in seguito il 9 agosto 1996, non emerge alcuna indicazione in merito e che, se del caso, la pretesa correlazione con il doc. M avrebbe potuto essere indicata almeno menzionando i doc. B e C quali allegati del doc. M. Unicamente l'avv. __________ nel suo scritto 19 novembre 1999 (doc. 2) ha dichiarato che i riconoscimenti di debito doc. B e C sono stati allegati alle ultime volontà dell'escusso e che pertanto questi documenti erano correlati. Questa dichiarazione non è tuttavia atta a rendere verosimile la pretesa connessione tra le ultime volontà di __________ con i sui riconoscimenti di debito doc. B e C, atteso che l'avv. __________ è stato rappresentante legale dell'escusso, per cui le sue dichiarazioni vanno considerate allegazioni di parte e non possono essere ritenute quali riscontri sufficientemente oggettivi. Va poi rilevato che il  21 gennaio 1999, ossia tre anni dopo, l'escusso ha sottoscritto un ulteriore riconoscimento di debito nei confronti della procedente per fr. 18'000.-- (doc. D).

                                               Non avendo pertanto l'escusso reso verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF alcuna correlazione tra il doc. M e i riconoscimenti di debito doc. B e C, quest'ultimi possono essere ritenuti validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF.

                                               La sentenza pretorile va quindi confermata.

                                          3.   L'appello 16 novembre 2000 __________ va di conseguenza respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          1.   L'appello 16 novembre 2000 di __________, è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 4'000.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

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