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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.12.2000 14.2000.108

29 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·579 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00108

Lugano 29 dicembre 2000 EC/fc/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 25 agosto 2000 presentata da

__________,  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 31 ottobre 2000 ha così deciso:

                                                       "1.         È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 31 ottobre 2000 alle ore 14.00.

                                                       2./3./4.  Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 6 novembre 2000 da __________ che ne ha postulato l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 7 novembre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 25 agosto 2000 __________ Fondazione per la previdenza professionale ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 3'009.85 oltre accessori.

                                B.      All'udienza di contraddittorio del 4 ottobre 2000 nessuna delle parti è comparsa.

                                C.      Il 31 ottobre 2000 la Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 31 ottobre 2000 alle ore 14.00.

                                          Con tempestivo atto d’appello 6 novembre 2000 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 27 ottobre 2000 in cui la __________ Assicurazioni ha dichiarato in relazione al contratto LPP n. __________ di avere ricevuto l'importo di fr. 3'800.–, comprensivo delle spese di esecuzione.

considerato

in diritto:               1.      Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                2.      La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.  172 e 174 LEF

pronuncia:             I.      L'appello 6 ottobre 2000 di __________ è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

                                                       "1.        La dichiarazione di fallimento del 31 ottobre  2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ inc. FA.__________, nei confronti di __________ è annullata.

                                                        2.          La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                                        3.          Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.

                                 II.      La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.––, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                III.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    __________ Fondazione previdenza professionale,

                                          –    Ufficio dei fallimenti di __________;

                                          –    Ufficio esecuzione di __________;

                                          –    Ufficio dei registri di __________;

                                          Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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