Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.102

22 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,087 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00102

Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 luglio 2000 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 4 ottobre 2000 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento della __________, società in nome collettivo, __________, a far tempo dal giorno __________ alle ore 15.00.

2./3./4.   Omissis."

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 12 ottobre 2000 da __________ che ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamata l'ordinanza presidenziale 20 ottobre 2000 con la quale all'appello è stato accordato effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con istanza 20 luglio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'621.65 oltre interessi e spese.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio nessuno è comparso.

                                          C.  La ______________ ha postulato l'annullamento del fallimento sostenendo di avere raggiunto un accordo con la creditrice, per cui ha ritenuto che l'udienza di contraddittorio in Pretura, fissata per il 10 agosto 2000, fosse stata rinviata. Il 30 agosto 2000 ha pagato un primo acconto di fr. 400.-- (doc. H). Mentre si apprestava a regolare ratealmente il proprio debito residuo, è stato dichiarato il fallimento. In seguito ha proceduto a saldare sia il debito che gli interessi e le spese (doc. G e M). L'appellante ha poi asserito di avere provato con i fatti di poter continuare la sua attività. Infatti dal 5 ottobre 2000, giorno successivo al decreto di fallimento, all'11 ottobre 2000 ha versato all'UEF di Locarno fr. 2'026.80 (doc. I), oltre chiaramente al pagamento dell'intero credito della __________ (doc. L).

Considerato

in diritto:                        

                                      1.a)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

                                               1)    il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto oppure

                                                2)    l’importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, o che

                                               3)    il creditore ha ritirato la domanda di fallimento .

                                               L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                          b)  In prima sede il fallimento della __________ e __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell'importo di fr. 1'621.25 dedotto il versamento effettuato il 30 agosto 2000 di fr. 400.-- (doc. H). La relativa esecuzione n. 513'670 è stata saldata dalla debitrice con il versamento di fr. 1'544.50 (doc. G e L), per cui è adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                               Per quel che concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto delle esecuzioni 12 luglio 2000 (doc. A) risultano sei esecuzioni per importi modesti, l'importo più esiguo ammontando a fr. 496.30 e quello più elevato a fr. 2'175.37. La debitrice ha poi provato di avere versato successivamente al 4 ottobre 2000, giorno in cui è stato pronunciato il suo fallimento, fr. 2'026.80 all'UEF di Locarno, producendo un estratto 12 ottobre 2000 (doc. I) del conto relativo al suo fallimento, sul quale è stata contabilizzata la predetta somma. Orbene di fronte a questo versamento e alla volontà pertanto dimostrata di pagare anche gli importi ancora scoperti così come al fatto che l'appellante non si trova da  tempo indeterminato in una situazione di illiquidità, pure il requisito della solvibilità appare adempiuto.

                                               Risultando pertanto ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione di fallimento impugnata deve  essere annullata.

                                          2.   L'appello 12 ottobre 2000 della __________ va quindi accolto.

                                               La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                               Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                               Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:                    

                                         I.    L’appello 12 ottobre 2000 della __________ è accolto.

                                                1.    La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2000 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna inc. EF.2000.00379, nei confronti della __________ è annullata.

                                               2.    La tassa di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________

                                               3.    Le spese dell'ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

                                        II.    La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

14.2000.102 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.102 — Swissrulings