Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2000 14.2000.00080

3 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,222 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00080

Lugano 3 novembre 2000 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 dicembre 1999 da

__________  

contro

__________    

tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dalla parte convenuta avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio,

sulla quale istanza il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, con sentenza 3 luglio 2000, ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

     1.1     Di conseguenza l’opposizione interposta avverso il precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 39'600.-- oltre interessi al 5% dal 01.11.1998.

2.  Tassa di giustizia in fr. 500.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ in ragione di 7/10 mentre resta a carico dell’istante per 3/10. __________rifonderà poi alla controparte fr. 150.-- a titolo di indennità.

3.  Intimazione alle parti come di rito.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 3 agosto 2000, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento integrale dell’opposizione;

ritenuto

in fatto:

                                   A.   Con PE n. __________del 10 dicembre 1999 dell’UEF di Mendrisio (doc. A), i __________ ha escusso __________ in via di realizzazione di pegno manuale per il pagamento di fr. 54'873,65, oltre interessi al 6% dal 1. novembre 1998 nonché fr. 239.-- di spese di inventario ne fr. 100 + 275,55 di spese esecutivi, indicando quale titolo di credito "1) Affitti arretrati __________ e deposito __________ dal 01.11.98 al 31.10.99 al __________) Spese verbale DR No. __________del 02.12.1999. Esecuzione a convalida dell’inventario No. __________del 02.12.1999” e quale pegno “Come a verbale d’inventario No. __________del 02.12.1999”.

                                          L’escussa ha interposto opposizione, la procedente ne chiesto il rigetto.

                                   B.   All'udienza di contraddittorio 25 aprile 2000, l’escutente si è riconfermata nell’istanza, producendo anche un memoriale aggiuntivo ed altri documenti. L’escussa ha integralmente contestato l’istanza, ritenendo in particolare che non vi fosse agli atti un valido riconoscimento di debito, che il credito non fosse comunque esigibile al momento dell’introduzione della procedura esecutiva e ha opposto l’eccezione di compensazione. In replica e in duplica le parti sono rimaste sulle loro posizioni.

                                   C.   Con sentenza 3 luglio 2000, il Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto parzialmente l'istanza di rigetto, limitatamente a fr. 39'600.-- (a fronte dei fr. 54'873,65 richiesti), oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1998.

                                          Il primo giudice ha ritenuto che le lettere 6 ottobre 1998 e 24 settembre 1999 di cui al doc. L non costituissero un valido titolo di rigetto, sia se prese singolarmente, sia se messe in rapporto con altra documentazione agli atti, poiché, in assenza di produzione delle lettere 19 giugno e 2 ottobre 1998 alle quali fa riferimento la lettera 6 ottobre 1998, non risultava determinabile l’importo riconosciuto.

                                          Il Segretario Assessore ha invece considerato che il “Regolamento” per l’affitto di reparti di deposito chiusi (cabine) o aperti nel __________ (sempre doc. L, seconda parte) – firmato dalle parti, per quanto concerne la __________n. 105, il 15 giugno 1990 con validità dal 1. agosto 1990, e per quanto riguarda invece le __________ n. 106 e 108 il 18 dicembre 1991 con validità dal 1. novembre 1991 – costituisse un valido titolo di rigetto provvisorio per gli affitti richiesti (dal 1. novembre 1998 al 31 ottobre 1999) relativamente alle __________n. 105, 106 e 108 (esclusa la __________n. 130 per la quale non sono stati prodotti documenti), tenuto conto d’altronde delle modifiche degli importi originari delle pigioni di cui ai doc. M e O (esclusa quella dell’11 maggio 1999 – doc. M – non essendone realizzate le condizioni). L’eccezione di compensazione è stata poi respinta, perché i pretesi crediti dell’escussa nei confronti della procedente non sono stati quantificati e nemmeno lontanamente resi verosimili.

                                          Il giudice di prime cure ha invece rifiutato di concedere il rigetto per le ulteriori spese (pulizia, ecc.), in assenza di un titolo di rigetto, il plico sub doc. P consistente di semplici (e contestate) fatture.

                                   D.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, ritenendo che i crediti vantati dalla procedente non erano esigibili al momento dell’introduzione dell’esecuzione, avendo la stessa procedente unilateralmente fissato il termine del 31 dicembre 1999 per il pagamento (citati i doc. F, G, H e I). L’appellante ha inoltre sostenuto che l’appellata aveva violato i contratti di locazione, in quanto aveva impedito più volte a __________ di asportare merce dai suoi magazzini (citati i doc. I e E).

                                          Infine, __________critica, apparentemente in via subordinata quand’anche in apertura dell’atto di appello e senza le riserve di rito, il calcolo effettuato dal giudice di prime cure, che non tiene conto del fatto che il contratto relativo alla cabina n. 108 è stato disdetto con effetto al 30 agosto 1999 (doc. F e P47 a P52) né dei nuovi canoni di locazione stabiliti nel doc. M, sui quali però si è fondato l’escutente per calcolare i propri crediti (doc. P35 a P46), di modo che invece che per i fr. 39'600.-- riconosciuti dal Segretario Assessore, il rigetto sarebbe dovuto essere concesso solo per fr. 35'550.--.

                                   E.   Nelle sue osservazioni, l’appellata conclude per la reiezione dell’appello. Essa afferma di non aver chiesto la locazione per il periodo successivo al 30 agosto 1999, ciò che il primo giudice avrebbe tenuto in considerazione, come pure dei nuovi affitti di cui al doc. M. L’appellata contesta per di più di aver violato il contratto di locazione e ribadisce che i canoni richiesti sono esigibili.

Considerato

in diritto

                                          1.     Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                                          2.     Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).

                                          3.     La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con rif.). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.

                                          3.1.  In casu e prima facie, risulta dagli atti che le relazioni contrattuali tra le parti sono rette da contratti di locazione (cfr. i due “regolamenti” di cui al doc. L, che, con l’esclusione di ogni responsabilità della ditta __________– pto 8 – e il libero accesso concesso a __________– cfr. pto 6 –, esclude apparentemente la qualifica di contratto di deposito o di deposito presso magazzini: cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 4820-4821 e 4921).

                                          3.2.  Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).

                                          3.3.  Il primo giudice va quindi seguito laddove considera che i due contratti di cui al doc. L costituiscono un titolo di rigetto per quanto concerne i canoni relativi alle cabine n. 105, 106 e 108. Non vi è invece agli atti – questione peraltro non più litigiosa in sede di appello – alcun titolo di rigetto per il canone relativo alla cabina n. 130 né per le spese accessorie (cfr. Cometta, op. cit., p. 341).

                                          3.4.  Se il contratto di locazione è di durata indeterminata, esso vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82).

                                                  Dal doc. F risulta verosimile che il contratto relativo alla cabina n. 108 (e quindi probabilmente anche alla cabina n. 106) sia stato disdetto per il 30 agosto 1999, ciò che peraltro ammette la stessa procedente (cfr. osservazioni all’appello, p. 3, ad 6). Vero è, tuttavia, che quest’ultima, anche se non lo ha precisato nel precetto esecutivo, ha calcolato l’importo richiesto senza includervi l’affitto di settembre ed ottobre 1999 relativo alla __________n. 108 (cfr. plico P: l’ultima fattura, per quanto concerne la __________n. 108, è quella del 31 agosto 1999, doc. P45). Il primo giudice, invece, ha erroneamente incluso gli affitti di settembre ed ottobre 1999 nel calcolo dell’importo per il quale ha concesso il rigetto (cfr. sentenza, p. 3, cons. 2.3). Quest’errore rimane però senza conseguenze sul risultato finale, dato che l’appello deve comunque essere accolto integralmente per un altro motivo.

                                          4.     L'esigibilità del credito – altra condizione (materiale) del rigetto, che pure va esaminata d’ufficio (cfr. Staehelin, op. cit., n. 77 ad art. 82) – deve essere data già al momento dell'invio della domanda d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell'invio della domanda d'esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l'esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto (Cometta, op. cit., p. 347).

                                          4.1.  Dai contratti di locazione (doc. L) risulta che i canoni diventano esigibili 30 giorni dopo l’emissione delle relative fatture di affitto (pto. 4).

                                          4.2.  L’appellante pretende tuttavia che la stessa procedente abbia unilateralmente fissato il termine del 31 dicembre 1999 per il pagamento dei crediti in esame. Occorre effettivamente constatare che l’appellata aveva, nel 1998, fissato all’appellante un limite massimo di esposizione di fr. 80'000.-- e che nella sua raccomandata 2 novembre 1999 (doc. G), la stessa ha ribadito questa soglia con l’indicazione di un termine al 31 dicembre 1999. Vero è che in chiusura dello stesso documento, la procedente scrive: “Attendiamo ora un vostro passo deciso nella direzione di quanto sopra menzionato entro e non oltre il 30.11.99”. Giova però rilevare che _________ha, prima di quest’ultima data, ossia il 26 novembre 1999, effettuato un pagamento di fr. 10'000.-- che ha ridotto il suo scoperto, a fine ottobre 1999, sotto la soglia fissata (per la precisione: fr. 79'085.05, cfr. doc. H). Ne discende che, poiché la proposta di dilazione di cui al doc. G può essere ritenuta accettata tacitamente da __________ai sensi dell’art. 6 CO, l’escussa ha rispettato l’accordo tra le parti, che, quindi, vincola la procedente. Di conseguenza, __________ può validamente prevalersi, per gli affitti scaduti prima del 1. novembre 1999, di una dilazione – se non di pagamento in ogni caso di esecuzione (su questa distinzione, cfr. Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, n. 938 ss.) – almeno fino alla fine del 1999, quindi ancora valida al momento dell’introduzione dell’esecuzione (il precetto è datato 10 dicembre 1999). Non risulta d’altronde dal doc. G che tale dilazione sia stata sottoposta alla condizione che __________ riconoscesse il suo debito, condizione che invece appare solo nei doc. F del 24 agosto 1999 , M dell’11 maggio 1999 e H del 30 novembre 1999. Per quanto concerne i doc. F e M, le proposte che vi figuravano sono state sostituite da quella posteriore contenuta nel doc. G. D’altronde, la creditrice non poteva, prima del 31 dicembre 1999, revocare unilateralmente la dilazione concessa (o confermata) nel doc. G, di modo che la condizione circa il riconoscimento del debito posta nel doc. H non vincola __________. Qualora la debitrice, il 31 dicembre 1999, non avrà ridotto il suo scoperto sotto la soglia dei fr. 80'000.-- e non avrà fatto proposte concrete di rimborso del saldo, la procedente riavrà il diritto di chiedere immediatamente per via esecutiva il pagamento dell’intero scoperto.

                                          5.     Si rivela pertanto inutile esaminare le altre eccezioni sollevate dall’escussa, in particolare quella relativa alla cattiva esecuzione, risp. l’inadempimento, dei contratti di locazione da parte dell’escutente.

                                          6.     L’appello 3 agosto 2000 di __________ va quindi accolto.

                                                  La totale soccombenza dell'appellata in seconda sede giustifica che venga posta interamente a suo carico la tassa di giustizia, con l’obbligo di rifondere a controparte un'indennità di fr. 800.-- (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF e 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

                                          1.     L’appello 3 agosto 2000 di __________ è accolto.

                                                  1.1.   Di conseguenza la sentenza 3 luglio 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:

                                                  “1.     L’istanza è respinta

                                                  2.       La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dell’istante __________ che rifonderà a __________ , fr. 500.-- di indennità."

                                          2.     La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 750.--, già anticipata da __________, è posta a carico dell’appellata __________ la quale rifonderà a controparte fr. 800.-- di indennità.

                                          3.     Intimazione a:__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

14.2000.00080 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2000 14.2000.00080 — Swissrulings