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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2000 14.2000.00064

3 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,229 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00064

Lugano 3 novembre 2000 EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 2000 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano con sentenza 25 maggio 2000 ha così deciso:

“1. 'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di f. 7'550.-- oltre interessi al 5% dal 14.2.1999.

2.  La tassa di giustizia in fr. 140.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa con atto 31 maggio 2000;

rilevato che la parte appellata con scritto 9 giugno 2000 si è opposta all’appello;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________in via ordinaria del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 10'193.15 oltre interessi al 6% dal 14 febbraio 2000, indicando quale titolo di credito: “Corso di lingua inglese inter (100 lezioni) non frequentato (l’ex direttore di __________ è scappato con tutti i soldi). Pagamento secondo contratto ma corso non tenuto”.

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa sul “Certificato di protezione” rilasciato dalla __________ a garanzia del contratto 14 febbraio 1996 da lei stipulato con __________ e relativo ad un corso d’inglese (doc. B), mediante il quale l’escussa ha garantito alla procedente “la possibilità di recuperare la parte non ancora utilizzata dell’importo versato al __________ in caso di impossibilità a frequentare i corsi di lingue per un periodo continuo superiore a 6 mesi” a seguito, tra le altre fattispecie, di trasloco.

                                               La procedente assevera di aver potuto seguire a Lugano soltanto due lezioni del corso cui si era iscritta, dopodiché si è trasferita a Basilea, dove avrebbe voluto proseguire le lezioni. Ciò non sarebbe stato possibile poiché a Basilea non è mai giunto il pagamento per tali lezioni.

                                          C.  All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza di rigetto dell’opposizione perché la documentazione agli atti non costituirebbe riconoscimento di debito.

                                               Essa ha inoltre asseverato che la pretesa di parte istante sarebbe comunque prescritta.

                                          D.  Con sentenza 25 maggio 2000 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano ha accolto parzialmente l’istanza, ritenuto che la documentazione agli atti costituisce valido riconoscimento di debito e che l’eccezione della prescrizione non può essere accolta perché in concreto trattasi di pretese contrattuali soggiacenti all’usuale prescrizione decennale ex art. 128 cifra 1 CO.

                                          E.  Contro la sentenza della Segretaria Assessore si è tempestivamente aggravata l’escussa asseverando che dopo aver frequentato alcune lezioni a Lugano, la procedente si è trasferita nel luglio 1996 a Basilea, dove si trova una sede della __________: il passaggio dell’allieva dalla sede di Lugano a quella di Basilea doveva essere quindi una formalità.

                                               A mente dell’appellante “la possibilità di rimborso in caso di trasloco è limitata da determinate condizioni generali (doc. C) e non applicabili alla presente fattispecie in quanto la signora __________avrebbe potuto tranquillamente frequentare il __________ ”.

                                               L’appellante osserva infine che eventuali pretese della procedente sarebbero comunque prescritte.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                          b)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7 pag. 3).

                                          c)  La procedente fonda la sua domanda di rigetto dell’opposizione sul “Certificato di protezione” (doc. B + C) rilasciatole dalla __________ a garanzia del contratto 14 febbraio 1996 da lei stipulato con __________ (doc. D e E) e relativo ad un corso d’inglese (doc. B), mediante il quale l’escussa ha garantito alla procedente “la possibilità di recuperare la parte non ancora utilizzata dell’importo versato al __________ in caso di impossibilità a frequentare i corsi di lingue per un periodo continuo superiore a 6 mesi” a seguito, tra le altre fattispecie, di trasloco. Nelle condizioni generali è poi stabilito che il diritto alla copertura assicurativa è riconosciuto in caso di trasloco solo qualora “la nuova sistemazione non permetta allo studente di raggiungere una sede del __________ nel medesimo tempo impiegato precedentemente, con un’ulteriore tolleranza di 30 minuti, utilizzando un mezzo di trasporto pubblico” (pto 4 delle condizioni generali). Il certificato di protezione doc. B e le condizioni generali doc. C non prevedono alcuna garanzia fornita dall’escussa nell’ipotesi che a seguito di trasloco lo studente non possa frequentare un’altra sede del __________ solo perché dalla sede di Lugano non vengono trasferiti i fondi necessari alla relativa iscrizione.

                                               La procedente assevera che, dopo aver frequentato due lezioni del corso a Lugano, si è trasferita a Basilea, dove non è stata iscritta perché alla sede di Basilea del __________ non è mai giunto da Lugano il relativo pagamento.

                                               In concreto per stessa ammissione della procedente l’impossibilità di frequentare i corsi al __________ di Basilea era dovuta ad altro motivo rispetto a quanto previsto nel certificato di protezione emesso dalla __________.

                                               Il doc. B + C non costituisce dunque titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Ne consegue che l’opposizione interposta al PE n. __________del 17/18 febbraio 2000 dell’UE di Lugano da __________ deve essere mantenuta e la sentenza della giudice di prime cure di conseguenza riformata.

                                               Visto l’esito del gravame si prescinde dall’esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata in sede di contraddittorio e ribadita con l’appello da parte della __________.

                                          2.   L'appello 31 maggio 2000 della __________ va accolto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:                    

                                          I.    L'appello 31 maggio 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 maggio 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano è così riformata:

                                                "1.   L'istanza 27 marzo 2000 di __________ è respinta.

                                                2.   La tassa di giustizia di fr. 140.-- è a carico di __________ la quale rifonderà a __________ fr. 280.-- a titolo di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 210.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________ la quale rifonderà a __________ fr. 280.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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