Incarto n. 14.2000.00060
Lugano 15 settembre 2000 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc.__________ della Pretura di Lugano a dipendenza dell'istanza di sequestro del 22 febbraio 2000 di
__________
contro
__________
e dell'opposizione formulata il 2 marzo 2000 da
__________
al decreto di sequestro 23 febbraio 2000 emanato dal Pretore di Lugano,
opposizione accolta dallo stesso Pretore, che con decisione 11 maggio 2000 ha così statuito:
“1. L’istanza di opposizione è ammessa, di conseguenza è revocato il sequestro ordinato il 23 febbraio 2000 su istanza di (__________) nei confronti di __________
2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte opponente, è posta a carico della resistente, con l’obbligo di rifondere ala controparte fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
3. omissis.”
decisione impugnata da __________ che con appello 19 maggio 2000 chiede venga giudicato:
“1. I dispositivi 1 e 2 della sentenza 11 maggio 2000 del Pretore del distretto di Lugano nella procedura di sequestro __________ contro __________ sono riformati come alle seguenti proposte:
1.1 È confermato il sequestro ordinato il 23 febbraio 2000 nei confronti di __________.
1.2. Tassa di giustizia e spese a carico __________) che rifonderà alla ricorrente a titolo di ripetibili, CHF 3'000.00.
2. La tassa di giustizia e le spese della seconda istanza a carico del resistente (__________) che rifonderà alla ricorrente a titolo di ripetibili CHF 2'100.00”.
Viste le osservazioni 23 giugno 2000 di __________,
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 22 febbraio 2000, la società __________ (in seguito __________), con sede in __________, ha richiesto nei confronti di __________, attualmente domiciliato in __________, il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF “dei conti n. __________ e __________, nonché ogni altro avere sotto qualsiasi forma intestato a __________ presso (__________) in via Pretorio 14 a Lugano per l’importo di CHF 228'069,60 oltre interessi al 5% su CHF 25'350.— dal 29 ottobre 1999, su CHF 25'350.— dall’8 novembre 1999, su CHF 25'350.— dal 16 novembre 1999, su CHF 25'354.10 dal 3 dicembre 1999, su CHF 50'700.— dal 10 dicembre 1999, su CHF 25'350.— dal 21 dicembre 1999, su CHF 25'350.-- dal 28 dicembre 1999, su CHF 25'265,50 dal 3 gennaio 2000”.
__________ indica quale causa del suo asserito credito atti illeciti commessi dal debitore, già suo direttore sino alla fine del 1999, consistenti nell’avere venduto a ditte di __________ e delle __________ dodici containers di prodotti dell’istante (laminati plastici), indicando alle controparti quale conto sul quale versare il prezzo di acquisto il conto della moglie.
B. Il 23 febbraio 2000, il Pretore di Lugano ha ordinato il sequestro come richiesto da __________
C. Con atto 2 marzo 2000, __________ ha formulato opposizione al sequestro, contestando sia l’esistenza del credito che la causa del sequestro e la proprietà dei beni sequestrati e chiedendo che il creditore fosse obbligato a prestare una congrua garanzia.
D. All’udienza di discussione 11 maggio 2000, __________ ha confermato la propria opposizione. __________ ha da parte sua contestato le allegazioni presentate da controparte, rilevando inoltre di avere appreso nel frattempo che l’opponente era domiciliato in __________ a far tempo dal 2 gennaio 2000, per cui invocava anche quale causa del sequestro quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. In replica e in duplica, le parti si sono vicendevolmente opposte alle allegazioni della controparte.
E. Con decisione 11 maggio 2000, il Pretore ha accolto l’opposizione di __________ e annullato il sequestro ordinato il 23 febbraio 2000. In sostanza il Pretore, dopo aver considerato che la parte sequestrante, sulla base della documentazione prodotta, avesse sufficientemente reso verosimile l’esistenza del credito vantato contro l’opponente, ha ritenuto che non vi fosse un legame sufficiente tra questo credito e la Svizzera, mal comprendendosi “su quale norma potrebbe essere fondata la competenza del giudice penale di Lugano al perseguimento dell’eventuale reato compiuto in __________ da un cittadino __________ domiciliato in __________ ”. La prima giudice non si è invece pronunciata sull’altra causa di sequestro invocata (trafugamento dei beni), ritenuto che “all’udienza di discussione la resistente ha per la prima volta sostenuto che l’opponente è residente all’estero rendendo in tale modo applicabile la causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, la questione relativa all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF essendo quindi superata”.
F. Con appello 19 maggio 2000 __________ postula la riforma della sentenza pretorile nel senso della conferma del sequestro e della condanna dell’appellato a prendersi a carico le tasse di giustizia di prima e seconda sede nonché a rifondere a controparte fr. 3'000.--, risp. fr. 2'100.--, a titolo di indennità di prima e seconda istanza.
L’appellante, oltre a ribadire l’esistenza del credito vantato contro il sequestrato, la cui verosimiglianza è comunque stata ammessa dalla giudice di prime cure, rimprovera alla stessa di non aver esaminato la seconda causa di sequestra invocata, ossia il trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF). Orbene, a mente dell’appellante, gli estremi per l’applicazione di tale norma sarebbero dati in quanto l’appellato avrebbe trafugato a suo profitto, facendoli convogliare su conti della moglie, beni dell’appellante nell’intento di sottrarglieli e di impedire od ostacolare le ricerche sulla destinazione delle somme pagate dalle ditte asiatiche.
L'appellante insorge poi contro la conclusione della prima giudice secondo la quale non vi sarebbe un legame sufficiente tra il credito vantato da __________ e la Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Essa rileva che secondo l’art. 7 CP un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’agente lo compie quanto in quello in cui si verifica l’evento, di modo che l’infrazione commessa dall’appellato (secondo la ricorrente: amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP/159 vCP) avrebbe esplicato il suo risultato in Svizzera, luogo dell’arricchimento di __________. Sarebbe quindi data la competenza del giudice penale svizzero nonché l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.
Infine l’appellante critica il calcolo delle ripetibili operato dalla giudice di prime cure.
G. Con osservazioni 23 giugno 2000, __________ nega di essersi reso colpevole di trafugamento di beni ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, osservando, da una parte, che secondo la stessa affermazione dell’appellante i beni asseritamente trafugati sarebbero suoi e non del debitore, ciò che escluderebbe il loro sequestro, e dall’altra, che egli (__________) non avrebbe mai avuto l’intenzione di trafugare questi beni, ciò che sarebbe comprovato dal fatto che non abbia fatto uso della possibilità di renderli irreperibili e si sia dichiarato disponibile a liquidare i rapporti contrattuali e sistemare le pratiche in sospeso.
Sulla questione del legame sufficiente con la Svizzera, l’appellato rileva che il danno derivante dal reato di amministrazione infedele ipotizzato dall’appellante si sarebbe prodotto in _________ dove la ricorrente ha la sede e dove il suo patrimonio sarebbe diminuito e non certo in Svizzera, di modo che non vi sarebbe né la competenza del giudice penale svizzero e nemmeno l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.
In merito alla questione delle ripetibili, l’appellato chiede la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto:
1. Questioni procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi ‑ sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie ‑ che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, CEDIDAC n. 35, ed. Iynedjian/Rieben, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.2, p. 414; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare ‑ pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) ‑ se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro ‑ contestate dall’opponente ‑ risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278 LEF).
1.4. La nuova decisione (sull’opposizione) ‑ sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) ‑ può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) ‑ nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare ‑ sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) ‑ se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore ‑ e contestate dalle controparti ‑ è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §51 n. 74, p. 421; Reeb, op. cit., p. 482).
1.5. Va ricordato che secondo l'art. 166 cpv. 2, risp. 171 cpv. 2 CPC, i documenti prodotti con la petizione vanno elencati con le lettere dell'alfabeto, quelli allegati alla risposta con cifre arabiche. Si può avere qualche esitazione sull'applicazione di queste norme in materia di sequestro, tale procedura iniziando con un'istanza unilaterale e diventando contraddittoria solo in sede di opposizione. La soluzione più pratica e chiara è quella di riservare le lettere dell'alfabeto ai documenti del sequestrante (visto che è questi ad adire per primo il giudice) e le cifre arabiche ai documenti dell'opponente.
2. Condizioni materiali per la concessione del sequestro
Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
3. Esistenza del credito
La decisione impugnata in merito alla questione – risolta in modo affermativo – della verosimiglianza dell’esistenza del credito vantato dall’appellante non è stata contestata dalle parti (in particolare __________ non si è appellato contro tale decisione). Tale questione non deve pertanto essere esaminata da questa Camera.
4. Esistenza di una causa di sequestro
4.1. Il decreto pretorile di sequestro del 23 febbraio 2000 indica quale causa di sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
In sede di procedura di opposizione, la sequestrante ha aggiunto una seconda causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
Il Pretore ha ritenuto, implicitamente, che __________, con l’invocazione all’udienza di contraddittorio del domicilio all’estero di __________, avesse rinunciato a prevalersi dell’asserito trafugamento di beni che __________ aveva fatto valere in sede di istanza di sequestro. Orbene, non risulta dagli atti una simile rinuncia, avendo l’appellante, al contrario, mantenuto “tutti i punti dell’istanza di sequestro” (verbale di udienza, p. 5). La prima giudice avrebbe quindi dovuto esaminare la causa di sequestro indicata nel decreto di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF).
4.2. Tanto più che la sequestrante non poteva mutare la causa di sequestro. Infatti, se è vero che le parti possono avvalersi di fatti nuovi tanto in prima sede che in appello (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF e 22 cpv. 4 LALEF), è anche vero che siffatto principio soffre, per evidenti ragioni di tutela del pieno diritto di essere sentito, della sola limitazione nel senso che il creditore sequestrante non può mutare i presupposti (controparte [debitore], importo dell’asserito credito, causa del sequestro, beni da sequestrare) dell’ordine del giudice indicati nel decreto di sequestro. Occorre ricordare in particolare che la causa di sequestro costituisce un aspetto centrale nella procedura di sequestro – da definire in via sommaria, a differenza degli elementi su cui potrà darsi ulteriore disputa di merito nel processo di cognizione sotteso all’azione di convalida ex art. 279 LEF – e non si giustificano mutamenti riconducibili al passaggio ad altra causa. Detto altrimenti, la causa di sequestro sta al sequestro come l’atto d’accusa (cfr. art. 199 CPP per il Cantone Ticino) sta al processo penale. Da siffatto formalismo non derivano comunque pregiudizi per il sequestrante, che potrà richiedere un ulteriore sequestro anche se in pendenza del precedente, purché sia fondato su un’altra causa ex art. 271 cpv. 1 LEF (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva – Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 179, n. 2.2.9.7.c).
4.3. Certo, non va sottaciuto che una parte della dottrina sostiene che il sequestrante può, in sede di ricorso contro la decisione su opposizione, mutare la causa di sequestro (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, ZBJV 1994, p. 616, Vd; Gilliéron, op. cit., p. 136, lett. B; Reeb, op. cit., p. 482). I due ultimi autori citati giustificano la propria affermazione rinviando semplicemente all’art. 278 cpv. 3 LEF, che autorizza le parti ad avvalersi di fatti nuovi. Orbene, in casu, l’appellante non ha solo invocato un fatto nuovo (il domicilio all’estero del debitore sequestrato), bensì ha fatto valere una causa di sequestro che non figurava nel decreto di sequestro. In altre parole, la sequestrante ha modificato la propria istanza, ciò che configura un’ipotesi diversa da quella contemplata all’art. 278 cpv. 3 LEF. Per i motivi esposti al considerando precedente, una simile modifica deve essere fatta valere con la richiesta di un nuovo sequestro.
Gasser è invece più restrittivo, in quanto ritiene che il sequestrante possa invocare una nuova causa di sequestro solo qualora così facendo non viene creato un nuovo motivo di opposizione. Secondo quest’autore, la mutazione della causa di sequestro sarebbe tuttavia possibile quando il debitore sequestrato è parte alla procedura di ricorso. In caso, l’appellato ha certo avuto occasione, sia all’udienza di contraddittorio che nelle osservazioni all’appello, di prendere posizione sulla questione della nuova causa di sequestro fatta valere dalla sequestrante. Non è tuttavia detto che la titolare di alcuni conti sequestrati – __________, moglie di __________ – non si sarebbe opposta al sequestro qualora la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF fosse stata indicata sin dall’inizio nel decreto di sequestro. Donde la necessità per __________ di chiedere un nuovo sequestro fondato su questa seconda causa di sequestro.
4.4. Ne consegue che nel caso di specie la prima giudice ha omesso il solo esame della causa di sequestro sub judice che le competeva (art. 271 cpv. 2 n. 2 LEF). Il pronunciato pretorile deve pertanto essere annullato e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovo giudizio fondato solo su tale causa.
4.5. Il sequestrante non subisce comunque pregiudizio di sorta dal rigore procedurale, atteso che può far valere con una nuova istanza di sequestro la nuova causa ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, anche in pendenza di questa procedura di opposizione al (primo) decreto di sequestro, non dandosi l’eccezione di litispendenza in caso di sequestro fondato su altra causa.
5. Appartenenza dei beni sequestrati
Visto che la prima giudice non si è espressa sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, non spetta a questa Camera farlo a questo stadio della procedura.
6. L’appello 19 maggio 2000 di __________ va quindi respinto nel senso dei considerandi.
Viste le peculiarità del caso di specie, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
La questione delle ripetibili di primo e secondo grado sarà decisa dal Pretore nell’ambito della nuova sentenza da emanare, ritenuto che se dovesse essere interamente confermata la prima decisione, __________ avrebbe diritto a delle piene ripetibili, anche per le spese sostenute in sede di appello, mentre se vincesse __________ si imporrebbe la soluzione inversa.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: 1. L’appello del 19 maggio 2000 __________) è respinto nel senso dei considerandi.
2. La decisione 11 maggio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano è annullata e l’incarto è retrocesso al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi 4.4 e 5.
3. Non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano, in questa sede, ripetibili.
4. Intimazione a:
____________
Per la Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello
Il presidente: Il segretario: