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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.11.2000 14.2000.00046

24 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·334 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00046

Lugano 24 novembre 2000 /EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 2000 da

__________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 5/8 novembre 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano con sentenza 7 aprile 2000 ha così deciso:

                                         “1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 200'412.45 al 5% dal 4.12.1997 al 1.06.1998 su fr. 210'412.45 e dal 2.06.1998 su fr. 200'412.45.

                                          2.  La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 28 aprile 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 31 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame;

preso atto che con scritto 9 novembre 2000 il patrocinatore dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione perché le parti avrebbero raggiunto un accordo;

considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto dopo che __________ ha presentato le proprie osservazioni e che pertanto, in mancanza di contrario accordo tra  le parti documentato all’Autorità giudicante, si impone l’assegnazione alla parte appellata di un’equa indennità ex art. 62 OTLEF;

considerate le peculiarità del caso in esame;

decreta:                         

                                          1.   L’appello 28 aprile 2000 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                          2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 250.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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