Incarto n. 14.2000.00023
Lugano 27 aprile 2000/B/fc/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza 18 gennaio 2000 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 febbraio 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 29 febbraio 2000 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello l'8 marzo 2000 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/14 marzo 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 gennaio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento __________ per fr. 9'313.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 febbraio 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento, producendo uno scritto 29 novembre 1999 (doc. A).
D. La parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la debitrice ha prodotto uno scritto datato 29 novembre 1999 concernente una dilazione di pagamento, che non reca tuttavia la firma dalla creditrice, per cui questo documento non può costituire la prova della concessione di una dilazione di cui all'art. 172 n. 3 LEF. Non avendo l'appellante dimostrato, di avere effettivamente ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
3. L'appello 8 marzo 2000 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 8 marzo 2000 __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento __________, a far tempo da mercoledì 3 maggio
2000 alle ore 10,00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente La Segretaria