Incarto n. 14.1999.00037
Lugano 12 gennaio 2000 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 gennaio 1999 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 marzo 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'importo di fr. 117'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997 e fr. 200.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 350.--, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per 1/6 e per la rimanenza di 5/6 sono poste a carico di __________, la quale rifonderà all'istante fr. 1'000.-- di ripetibili ridotte."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto di appello 9 aprile 1999 ha postulato l'integrale accoglimento dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 6 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 142'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997, indicando quale titolo di credito: " Saldo prezzo compra-vendita di cui al rogito __________ del 30.04.1997 del notaio avv. __________."
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita immobiliare (rogito n. __________ del notaio __________, sottoscritto dalle parti il 30 aprile 1997 (doc. B), secondo il quale il saldo del prezzo dell'appartamento PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________o ammontante a fr. 142'000.-- avrebbe dovuto essere versato dall'acquirente __________ "alla consegna dell'appartamento prevista per il 31 ottobre 1997" (doc. B punto 2.b).
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione d'inadempimento contrattuale rilevando in particolare che l'appartamento oggetto del contratto di compra-vendita presenta difetti per quanto concerne i lucernari. __________ ha quantificato in una proposta 21 luglio 1998 (doc. 19) di accordo bonale della vertenza l'importo del minor valore dell'appartamento in fr. 25'000.--, pari al costo di riparazione dei predetti lucernari.
D. Con sentenza 30 marzo 1999 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente l'istanza argomentando che secondo la "Basler Rechtsöffnungspraxis" ed in particolare tenendo conto che nell'evenienza di difetti qualitativi e quantitativi, al debitore spetta un diritto di trattenuta solo nel limite in cui ciò sia necessario per garantirsi una sua prevedibile pretesa (risarcitoria o per minor valore) e per esercitare un'adeguata pressione sulla controparte. In prima sede è stato ritenuto che dalla documentazione versata agli atti dall'escussa, in particolare dal doc. 19, si evince in modo diretto che __________ ha quantificato l'ammontare del minore valore dell'appartamento, equivalente al costo di riparazione dei lucernari, in fr. 25'000.--. Il fatto che questo importo sia riportato in una proposta di accordo bonale inviata dall'escussa a __________ il 21 luglio 1998 è stato ritenuto dal primo Giudice come ininfluente. Il predetto scritto, in cui si accenna all'importo di fr. 25'000.--, non indica d'altro canto, che in quel momento vi fossero ancora ulteriori difetti. Inoltre è l'escussa stessa che afferma e lascia intendere, riferendosi ai doc. 10 e 14, che il prezzo sarebbe stato soluto non appena risolto il problema dei lucernari.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente, sostenendo che l'escussa non ha reso verosimile né l'esistenza di difetti ai lucernari, né l'ammontare del minor valore.
F. Con le sue osservazioni l'escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In diritto:
1.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
b) Nel caso di specie il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti il 30 aprile 1997 (doc. B). Secondo questo documento il saldo del prezzo di compravendita dell'appartamento PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________, ammontante a fr. 142'000.--, avrebbe dovuto essere versato dall'escussa alla consegna dell'appartamento prevista per il 31 ottobre 1997.
2.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di __________, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF). Inoltre anche l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità di una contropretesa deve essere resa verosimile (Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF).
c) Dall'esame del contratto di compravendita doc. B (clausola 4) risulta che "la parte compratrice attesta di aver preso visione dell'atto di costituzione della proprietà per piani e del regolamento d'uso e di amministrazione e di accettare gli stessi senza riserva". Dal Piano delle assegnazioni delle parti comuni doc. D si evince unicamente l'indicazione "sopraluci" senza ulteriori specificazioni in merito a lucernari. Con lettera 21 luglio 1998 (doc. 19) l'escussa ha comunicato al rappresentante legale del procedente di avere fatto allestire un preventivo per gli interventi necessari per sistemare in modo accettabile la propria terrazza con dei lucernari e che il relativo costo sarebbe stato considerevole, per cui sarebbe stata disposta a liquidare la vertenza mediante un versamento a saldo di fr. 117'000.--, dedotti appunto fr. 25'000.-- per il predetto intervento.
Orbene nel caso di specie il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente da un canto l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330), per cui in questa sede non è possibile determinare se i lucernari contestati erano previsti nell'atto di compravendita risp. nel piano delle assegnazioni delle parti comuni sotto la denominazione controluci, per cui l'escussa non ha reso verosimile che vi sia stato inadempimento contrattuale per difetti causati dalla loro sistemazione. Dall'altro canto la parte appellata con la sua proposta 21 luglio 1998 (doc. 19) si è limitata a quantificare il preteso minor valore dell'appartamento causato dalla sistemazione dei lucernari in fr. 25'000.--, dichiarandosi disposta a pagare fr. 117'000.--, senza rendere tuttavia verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, tale importo, il doc. 19 contenendo infatti unicamente una semplice affermazione di parte. Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede l'escussa non ha pertanto reso verosimile né l'esistenza né l'ammontare del minore valore dell'appartamento acquistato.
Il doc. B costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 142'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997. La sentenza pretorile va quindi riformata.
3. L'appello 9 aprile 1999 di __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 9 aprile 1999 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 marzo 1999 del Pretore di Locarno-Città è così riformata:
"1. L'istanza 18 gennaio 1999 di __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta __________ al PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 142'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il presidente: La segretaria: