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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.05.2003 14.1999.25

9 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·386 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.1999.25

Lugano 9 maggio 2003 EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1998 da

__________ patr. dallo __________  

contro

__________ già patr. da __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9 marzo 1999 ha così deciso:

"1.    L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.     La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità."

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 16 marzo 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che con osservazioni 8 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________;

ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;

preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio 2003;

considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);

ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;

pronuncia

                                   1.   L’appello 16 marzo 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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