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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2000 14.1999.129

12 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·900 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.1999.00129

Lugano 12 gennaio 2000 B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 ottobre 1999 presentata da

__________  

contro

__________ rappr. __________  

sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 novembre 1999 ha così deciso:

      "1.   È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledì   __________ alle ore 14.00.

    2./3./4.   Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con

atto 3 dicembre 1999 ne postula l'annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 10/13 dicembre 1999 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                     A.   Con istanza 22 ottobre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 11'080.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                   B.   All’udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 nessuno è comparso.

                                   C.   La __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando di avere saldato tutti i debiti in esecuzione e producendo un estratto delle esecuzioni 10 dicembre 1999 dell'UE di Lugano e quattro ricevute sempre dell'UE di Lugano (doc. da A a E)

considerato

in diritto:                   1.

                                   a)   Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF).

                                          L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                   b)   In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr.  11'080.-- oltre accessori. Dalla ricevuta 3 dicembre 1999 dell’UE di Lugano (doc. B) emerge che l'appellante ha versato a favore della __________ l'importo di fr. 12'196.-- e che l'esecuzione in oggetto è stata pertanto saldata. Dall'estratto delle esecuzioni dell'UE di Lugano risultano poi ulteriori tre esecuzioni che secondo le ricevute del predetto ufficio esecuzione sono state a loro volta saldate (doc. A, C, D e E). 

                                          Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Il fallimento della __________ va pertanto annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                    2.   La tassa di giustizia  è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                          Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                          Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:                I.   L’appello 3 dicembre 1999 __________, è accolto.

                                    1.   La dichiarazione di fallimento 24 novembre 1999  pronunciata dalla __________ inc. FA.__________, nei confronti __________, è annullata.

                                    2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________                                          

                                    3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico __________                                           

                                    II.   La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.

                                   III.   Intimazione:    -    __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                                Il segretario:

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