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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2000 14.1999.113

9 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·727 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.1999.00113

Lugano 9 marzo 2000 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 settembre 1999 presentata da

__________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________  

sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

2 novembre 1999 ha così deciso:

"1.    È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis "

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 4 novembre 1999 da

__________ che ne postula l'annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 6/10 novembre 1999 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con istanza  21 settembre 1999 la ____________________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 117.70 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 nessuno è comparso.

                                  C.   L'appellante adduce di non avere ricevuto dalla Pretura la citazione 23 settembre 1999 per l'udienza di contraddittorio fissata per mercoledì  20 ottobre 1999, né il decreto di fallimento stesso, essendo stati ambedue notificati al suo vecchio domicilio in via __________ a __________. __________ ha rilevato che dalla dichiarazione di domicilio prodotta, risulta che egli, dal 1. luglio 1999, è domiciliato nel comune di __________, frazione di __________ Non essendo stato raggiunto dalla citazione pretorile per l'udienza del 20 ottobre 1999, non vi ha presenziato. Inoltre non è stato messo nella condizione di poter effettuare il pagamento tempestivamente allo scopo di evitare la pronuncia del fallimento.

Considerato

in diritto:

                                   1.   In merito alla procedura di fallimento in oggetto l'appellante ha negato di avere ricevuto la citazione 23 settembre 1999 della Pretura del Distretto di Lugano per l'udienza di contraddittorio fissata per il 20 ottobre 1999.

                                         Dalla distinta di invio delle raccomandate della Pretura di Lugano, Sezione 5, risulta che il 23 settembre 1999 sono state spedite a __________ a __________ due raccomandate n. __________ risp. __________ relative all'incarto in oggetto n. FA.99.730 e ad un altro incarto n. FA.99.729. Secondo la ricerca postale effettuata, le due raccomandate sono state rispedite il 24 settembre 1999 alla Posta di __________ dove il 27 settembre 1999 sono state consegnate alla signora __________ che ne ha firmato la ricezione (cfr. ricerca postale 20/21 gennaio 1999 e fotocopia del libretto postale dove la ricezione delle raccomandate è stata attestata con la firma). Ne consegue che la raccomandata contenente la citazione all'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 relativa alla procedura fallimentare in esame è stata correttamente notificata. 

                                   2.

                                  a)   Ex art. 174  cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         Secondo l'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2.   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore, o che

                                         3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  b)   In casu l'appellante non ha fatto valere né fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di fallimento di prima istanza, né fatti verificatisi dopo la predetta decisione e ancor meno ha reso verosimile la sua solvibilità, per cui non risultando ossequiati i presupposti di cui all'art. 174 LEF la decisione di fallimento impugnata non può venire annullata.

                                   3.   L'appello 4 novembre 1999 __________ va quindi respinto.

                                         Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

                                         La tassa di giustizia è a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 LEF

pronuncia

                                   1.   L'appello 4 novembre 1999 __________ è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da

                                         venerdì __________ alle ore 10.00

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata da __________ resta a suo carico.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

                                   4.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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