Incarto n. 14.1999.00099
Lugano 6 luglio 2000/CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 settembre 1999 dallo
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, con sentenza 11 ottobre 1999, ha così deciso:
“1. È rigettata in via definitiva per la somma di fr. 95'203.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1998 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Bellinzona, notificato il 10 settembre 1999.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 230.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 1'000.-- per ripetibili.
4. omissi.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 15 ottobre 1999 ha postulato il mantenimento dell’opposizione e la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria, protestando le spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 6 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), lo Stato del __________ ha escusso ____________________ __________ per il pagamento di fr. 95'203.--, oltre interessi al 5 % dal 31 ottobre 1998, indicando quale titolo di credito "Sentenza 11 febbraio 1991 del Tribunale del distretto di __________ e la legge __________ sulla previdenza e l’aiuto sociale (LPAS). Arretrati di contributi alimentari anticipati dal “Bureau des avances sur pensions alimentaires” dello Stato del __________ alla moglie __________ e ai figli __________ e __________ dal 1. marzo 1991 fino al 31 ottobre 1998". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. All'udienza di contraddittorio 7 ottobre 1999, l'escusso ha contestato integralmente l'istanza, argomentando che la medesima procedura era già stata oggetto di una sentenza 16 giugno 1999 dello stesso Pretore, che dalla documentazione prodotta dall’istante non risultava che questo abbia versato le somme di cui ai doc. I e G, peraltro non firmati, che l’escusso non era mai scomparso, che la sentenza di divorzio prodotta dall’istante, emessa in sua assenza, non costituisce quindi un valido titolo di rigetto, che la cessione di cui si prevale lo Stato del __________ è arbitraria e non è mai stata portata alla conoscenza dell’escusso e che l’escutente deve inoltrare procedura contro __________, moglie dell’escusso. __________ ha inoltre sollevato la prescrizione quinquennale.
In replica, l’escutente ha contestato le tesi dell’escusso, rilevando in particolare che la precedente sentenza di rigetto dell’opposizione 27 maggio 1999 valeva unicamente per la procedura esecutiva nella quale era stata emessa e che la prova del versamento degli importi dovuti, alla moglie o allo Stato del __________, spettava all’escusso.
In duplica, il convenuto ha contestato di non aver mai versato alimenti alla moglie e osservato che quest’ultima non aveva mai chiesto al marito il versamento di alimenti, ribadendo per il resto quanto già espresso prima.
C. Con sentenza 11 ottobre 1999, il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto integralmente l'istanza di rigetto, argomentando che la sentenza di divorzio 11 febbraio 1991 costituiva un valido titolo di rigetto dell’opposizione e che la pretesa della moglie era stata validamente ceduta al Servizio di previdenza a aiuto sociale del __________ d, il quale aveva anticipato alla moglie alimenti per fr. 95'203.--, dopo deduzione delle somme di fr. 43'382.-- e 12'222.-- rimborsate dalla Cassa di compensazione dell’escusso, risp. dall’Assicurazione invalidità. Il primo giudice ha precisato che la precedente decisione di rigetto non aveva effetto materiale ma solo un effetto limitato alla procedura esecutiva alla quale si riferiva, che non vi era dubbio sul fatto che __________ fosse stato regolarmente citato nella procedura di divorzio, dal momento che era di ignota dimora, e che, sebbene gli alimenti dovuti sino al settembre 1991 erano effettivamente prescritti, gli stessi erano stati interamente estinti con il rimborso di fr. 43'382.-- avvenuto il 16 ottobre 1995, di modo che l’istanza era da accogliere integralmente. Il giudice di prime cure ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria, la causa rasentando la temerarietà.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________, ribadendo che i conteggi prodotti dall’escutente non erano firmati, che né la cessione né la sentenza di divorzio gli erano state notificate, che le pretese erano prescritte. L’appellante ha nuovamente chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni 28 ottobre 1999, l’escutente si è opposto all’appello, facendo valere che il fatto che l’escusso non avesse avuto conoscenza della cessione di credito aveva quale unica conseguenza che il debitore avrebbe potuto validamente pagare al precedente creditore (art. 167 CO), ciò che era indifferente nella fattispecie, dato che l’appellante non aveva dimostrato di aver mai pagato alcunché a sua moglie, come era indifferente per lui il fatto che l’appellato avesse versato o meno gli alimenti a sua moglie, in quanto __________ era stato liberato dai propri obblighi verso la moglie con la cessione intervenuta a favore dell’appellato.
Considerato
in diritto:
1. Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Non è esecutiva la sentenza che non è stata regolarmente notificata all’escusso (cfr. DTF 105 III 45, cons. 2a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 53 ad § 19; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 7 e 124 ad art. 80, nonché n. 27 i.f. ad art. 81, con rif.), poiché il termine di ricorso comincia a decorrere solo dal momento della notifica. La prova della notificazione spetta all’escutente, che non può accontentarsi di rinviare alla dichiarazione di crescita in giudicato (cfr. DTF 105 III 45-46, cons. 2b; Heiner Eiholzer, Steuern und definitive Rechtsöffnung, RJB 127bis/1991, p. 80, citato da Staehelin, op. cit., loc. cit.). In casu, non vi è nell’incarto la prova della notifica della sentenza di divorzio 23 gennaio 1991 (doc. C) invocata quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Sull’ultima pagina è certo indicato che un avviso è (recte: sarà) inserito nel foglio ufficiale (Feuille des avis officiels, “FAO”) all’intenzione del convenuto, ma l’escutente non ha prodotto la prova che tale notifica edittale – a prescindere dalla questione della regolarità o meno di un simile genere di comunicazione nella fattispecie – fosse effettivamente avvenuta.
2. A titolo abbondanziale, va aggiunto che l’escutente non ha neanche provato che l’escusso fosse stato citato regolarmente nell’ambito della causa di divorzio ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 LEF.
3. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante va respinta non essendone adempiuti i requisiti. Infatti, sebbene l'appello non era sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole, il richiedente avrebbe potuto far valere da solo le proprie ragioni, senza che occorresse l'ausilio di un patrocinatore. Vigendo la massima ufficiale (almeno per quanto concerne l’esame del titolo di rigetto e delle tre identità), bastava in casu all’appellante allegare di non esser stato citato nella procedura di divorzio e/o di non aver avuto conoscenza della sentenza emessa dalle autorità __________ (circostanza questa che l’autorità di ricorso avrebbe comunque rilevato d’ufficio), senza neanche riferirsi all’art. 81 LEF, la quale norma, del resto, non è nemmeno stata citata dal patrocinatore, se non in epigrafe delle conclusioni, insieme agli art. 385 ss. CPC peraltro abrogati dalla LALEF a far tempo dal 6 giugno 1997. Se l’appellante ha ritenuto di dover far capo ad un rappresentante, lo ha quindi fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva (cfr. II CCTF 14 ottobre 1997 in re Bertuca-Kanalga c/ Bertuca, citata in Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 155).
4. L’appello 15 ottobre 1999 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e le indennità vengono assegnate in proporzione del grado di soccombenza, stabilito in 1/5 per l’appellante e 4/5 per l’appellato (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. L’appello 15 marzo 1999 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 11 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 14 settembre 1999 dello Stato del __________ è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 230.-- è a carico di __________ per fr. 46.-- e dello Stato del __________ per fr. 184.--, il quale rifonderà all’escusso fr. 400.-quale parte di indennità.”
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante è respinta.
3. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.-- è a carico di __________ per fr. 70.-- e dello Stato del __________ __________ per fr. 280.--, il quale rifonderà all’escusso fr. 300.-- quale indennità.
4. Intimazione: __________
Comunicazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria